Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25662 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20775-2009 proposto da:

G.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 30/13/2008 della COMMSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 18/06/08, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Di Gioia Giovan Candido,

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede la

trasmissione alla Corte Costituzionale;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che si

oppone alla richiesta dell’avvocato e nulla osserva.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 30/13/08, la CTR della Lombardia – confermando la decisione di prime cure – disattendeva l’opposizione proposta da G.M.C. avverso i due avvisi di accertamento induttivi, emessi relativamente all’IRPEF per gli anni di imposta 2000 e 2001. Avverso la sentenza n. 30/13/08 ha proposto ricorso per cassazione la G. articolando tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso appare inammissibile.

La ricorrente ha, invero omesso di formulare – in relazione a tutti e tre i motivi di ricorso – i quesiti di diritto da sottoporre a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 22390/08, S.U. 194444/09), temporalmente applicabile alla fattispecie, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata in data 24.6.08, ossia dopo il 2.3.06, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto tale norma (abrogata, poi, con effetto dal 4.7.09, per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato pubblicato dopo tale data).

Del pari, in relazione al vizio di omessa, insufficiente (e contraddittoria motivazione, articolato – unitamente t alla censura in diritto – nel secondo e terzo motivo di ricorso, va rilevato che la ricorrente ha del tutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla ricorrente (cfr. Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08).

Nel caso concreto, la G. si è, invero, limitata, per contro, a dedurre, in maniera del tutto sintetica ed apodittica la sussistenza del vizio motivazionale, in via subordinata al vizio di violazione di legge, senza soffermarsi in alcun modo ad indicare – in maniera riassuntiva e sintetica – il punto specifico della controversia con riferimento al quale debba riscontrarsi il dedotto vizio di motivazione.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato, il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, attesa la mancata, tempestiva, costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA