Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25662 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25662

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5793/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORIILO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 416/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2011 R.G.N. 2901/06.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 416/2011, depositata il 23 febbraio 2011, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato, con le pronunce conseguenti, la nullità del termine apposto al contratto stipulato da M.M. e dalla S.p.A. Poste Italiane, relativamente al periodo dal 6/5/2003 al 30/9/2003, “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Lazio assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 2/5/2003 al 30/9/2003”, condannando Poste Italiane al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni mensili contrattualmente dovute dalla data di costituzione in mora a quella di scadenza del triennio computato a decorrere dalla cessazione del rapporto;

– che a sostegno della propria decisione la Corte di appello ha osservato come la causale dovesse considerarsi specifica, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, e come peraltro la società, pur essendone onerata, non avesse fornito la prova della sussistenza in concreto delle esigenze richiamate e del rapporto di derivazione causale dell’assunzione a termine dell’appellante dall’insorgere di esse, in particolare sottolineando l’assoluta genericità della prova dedotta al riguardo da Poste Italiane S.p.A.;

– che, con riferimento ad altro contratto a tempo determinato stipulato dalle stesse parti, per il periodo dal 2/10/2001 al 31/1/2002, ai sensi dell’art. 25 CCNL 11 gennaio 2001 “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”, la Corte ha poi osservato come la causale non fosse generica, in quanto espressione della c.d. delega in bianco demandata alla contrattazione collettiva dalla L. n. 56 del 1987, art. 23; ed inoltre come, attraverso i documenti prodotti dalla società, risultasse provato sia il rispetto della procedura di confronto sindacale, sia della clausola collettiva di contingentamento;

– che nei confronti di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con due motivi;

– che la lavoratrice ha resistito con controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale, affidato a sei motivi;

rilevato che con il primo motivo del ricorso principale Poste Italiane S.p.A., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 253,420 e 421 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte di appello, ritenute indimostrate le esigenze indicate nel contratto, non abbia disposto l’integrazione del quadro probatorio mediante l’esercizio dei propri poteri istruttori; con il secondo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte abbia erroneamente ritenuto inapplicabile ai giudizi di appello la disciplina sopravvenuta in tema di risarcimento del danno in caso di conversione del contratto a termine illegittimo;

osservato che il primo motivo del ricorso principale è infondato, posto che “la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un’inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria” (Cass. 3280/2008); dovendosi poi rilevare, quanto alla censura relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in tema di prova, che la società non ha specificato se in proposito avesse tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria indicazione dell’oggetto possibile degli stessi (Cass. n. 22534/2014; Cass. n. 6023/2009) e ciò anche in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 10376/2016);

– che è invece fondato, e deve essere accolto, il secondo motivo del ricorso principale;

– che, infatti, la L. n. 183 del 2010 “deve essere ritenuta applicabile a tutti i giudizi in corso, tanto nel merito, quanto in sede di legittimità” (Corte cost., sentenza n. 303/2011); rilevato, quanto al ricorso incidentale, che:

1. con il primo motivo la lavoratrice deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 25 CCNL 11 gennaio 2001 per il personale dipendente di Poste Italiane S.p.A., del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 416 e 345 c.p.c., non avendo la Corte di appello considerato, con riferimento al contratto stipulato per il periodo dal 2/10/2001 al 31/1/2002, che la semplice trasposizione in esso della formula contenuta nella clausola collettiva non permette di dimostrare la necessaria correlazione tra le ragioni stabilite in astratto e quelle specifiche che hanno determinato la singola assunzione a termine;

2. con il secondo, deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 25 CCNL 11 gennaio 2001, avendo la Corte, nel ritenere assolto l’onere della prova in ordine all’osservanza della clausola di contingentamento, dato un’interpretazione erronea della norma collettiva, la quale, ai fini del rispetto dei limiti percentuali previsti, fa testuale riferimento all’anno che precede la stipula del contratto a termine in contestazione e non a quello durante il quale il contratto è stato stipulato;

3. con il terzo, deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte erroneamente ritenuto dimostrata l’effettività della causale, senza considerare che Poste Italiane non aveva fornito alcuna prova del fatto che l’assunzione fosse stata determinata dalle esigenze di carattere straordinario indicate nell’art. 25 CCNL, nè potendosi ritenere sufficiente a tal fine il semplice richiamo alla formula collettiva contenuta nel contratto, e avendo altresì erroneamente ritenuto provato il rispetto della clausola di contingentamento, pur a fronte della produzione, da parte di Poste Italiane S.p.A., di documenti di esclusiva provenienza aziendale e di formazione unilaterale, come tali privi di attendibilità e valenza probatoria;

4. con il quarto, deduce il vizio di omessa motivazione relativamente all’effettuazione delle procedure di concertazione sindacale, di cui all’art. 25 CCNL, nonostante che il difetto di esse fosse stato eccepito sia in primo grado che in appello;

5. con il quinto e con il sesto, rispettivamente deduce violazione o falsa applicazione di varie norme di diritto in tema di risarcimento del danno e vizio di motivazione con riferimento a quella parte della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha limitato l’ammontare del risarcimento spettante alla lavoratrice all’arco temporale di tre anni dalla cessazione del rapporto a termine;

osservato che il primo motivo del ricorso incidentale è infondato, in quanto il giudice di appello si è uniformato al principio, secondo il quale, in tema di contratti a termine, l’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001 per il personale non dirigente di Poste Italiane, nel prevedere, quale causale, la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione”, non è affetto da genericità, ma costituisce legittima espressione della ed. delega in bianco demandata alla contrattazione collettiva dalla L. n. 56 del 1987, art. 23; in tale quadro non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (Cass. n. 30/2015);

– che il secondo motivo risulta improcedibile, poichè, nell’inosservanza dell’art. 369 c.p.c., n. 4, la ricorrente non ha depositato copia del contratto collettivo su cui il motivo si fonda, nè ha indicato il luogo preciso in cui esso fu depositato nei gradi di merito (Sezioni Unite, n. 25038/2013);

– che il terzo motivo è infondato, essendo stato più volte ribadito da questa Corte che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per il lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 13457/2006);

– che il motivo risulta poi inammissibile nel profilo concernente la censura della ritenuta dimostrazione documentale dell’osservanza della clausola di contingentamento, posto che – come più volte precisato, con orientamento consolidato e risalente: cfr., fra le molte, Cass. n. 17915/2010 (ord.) – “il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla vantazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative”: onere che, nella specie, non risulta in alcun modo osservato, non avendo la ricorrente trascritto in forma integrale i documenti, sulla base dei quali la Corte di merito sarebbe pervenuta alle proprie erronee conclusioni, nè di tali documenti essendo stato comunque riportato il contenuto significativo;

– che il quarto motivo è infondato, posto che, diversamente da quando dedotto, la Corte di appello ha motivato, sia pure in termini sintetici, in ordine alla prova dell’avvenuto rispetto della procedura di consultazione sindacale, richiamando i documenti prodotti dalla società;

– che il quinto e il sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, restano assorbiti nell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale; ritenuto conclusivamente che – accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e rigettato il ricorso incidentale l’impugnata sentenza n. 416/2011 della Corte di appello di Roma deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 della stessa legge.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e rigettato il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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