Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25662 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18827-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 6947/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Torino del 13 maggio 2019, il quale ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, lett. a), perchè il tribunale avrebbe avuto l’obbligo dell’audizione del richiedente, non essendo disponibile la videoregistrazione;

– che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come costituisce principio ormai consolidato, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare udienza, non consegue automaticamente l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, ove ci si trovi in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata (e multis, Cass. 31 gennaio 2019, n. 3029);

– che, dunque, secondo quanto riscontrato dallo stesso ricorrente, il Collegio ha fissato l’udienza, senza tuttavia disporre il rinnovo dell’audizione del richiedente”: e tale comportamento è in linea coll’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia un’automatica necessità di dare corso all’audizione” (cfr., tra le altre, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2817; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973; ed ancora, fra le altre, Cass. n. 4482 del 2020);

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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