Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25661 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20744-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.G.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 16, presso lo studio dell’avvocato

GIGLIO ANTONELLA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LEONE MAURIZIO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/4/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 12/06/08, depositata il 20/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito l’Avvocato Giglio Antonella difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti e fa presente che vi è altro ricorso

connesso di cui e chiede la discussione unitamente al presente

ricorso; è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che

aderisce alla relazione.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 43/04/08, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS) avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da B.S.G.M., nei confronti dell’avviso di accertamento, ai fini IRPEF per l’anno 2000, con il quale l’Ufficio aveva accertato l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla vendita – effettuata dal contribuente – di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, siti in (OMISSIS). La C.T.R. riteneva, invero, che detti terreni, non avessero l’attribuita vocazione edificatoria, essendo, dal vigente piano regolatore generale, in parte destinati ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (della L. n. 847 del 1964, ex art. 4), ed in parte inseriti nel (OMISSIS); sicchè sarebbe stato onere dell’amministrazione – a parere del giudice di appello – dimostrare l’effettiva capacità edificatoria di ciascuna area oggetto di alienazione.

Avverso la sentenza n. 43/04/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi, con i quale deduce:

1) l’omessa motivazione circa un t fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; 2) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 convertito nella L. n. 248 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; 3) la violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 L’intimato ha replicato con controricorso. Il ricorso si palesa manifestamente fondato. Ed invero – per quanto concerne i primi due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – va osservato che le plusvalenze realizzate – come nel caso di specie – mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano rilievo alcuno eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (Cass. S.U. 25505/06, Cass. 15282/08, 7329/11).

Nè può dubitarsi del fatto che la norma di cui all’art. 36, comma 2 abbia natura di disposizione normativa interpretativa, in ordine all’edificabilità di un’area (cfr. Cass. S.U. 25505/06); sicchè detta disposizione è certamente applicabile retroattivamente alla fattispecie concreta.

Ebbene, la CTR – a parere del relatore – è incorsa nei dedotti vizi di violazione delle norme suindicate e di difetto di motivazione, laddove, dopo avere accertato la destinazione, nel p.r.g. delle aree in discussione ad opere di urbanizzazione ed a parco agricolo, ha, poi, del tutto omesso di esplicare le ragioni per le quali – attesa tale destinazione, costituente l’unico parametro legale per l’ascrivibilità della natura edificatoria ad un fondo – i suoli in contestazione sarebbero carenti della predetta vocazione edificatoria, pretermettendo totalmente l’esame delle allegazioni dell’amministrazione circa la possibilità di costruire su tali aree edifici non residenziali. Il giudice di appello si è limitato, invero, a fronte della suddetta collocazione dei suoli nel p.r.g., a fare carico all’Agenzia delle Entrate di dimostrare l’effettiva capacità edificatoria di detti terreni, in contrasto con le suindicate prescrizioni normative, a tenore delle quali la natura edificatoria di un suolo va stabilita esclusivamente con riguardo alle previsioni dello strumento urbanistico, senza in alcun modo precisare le ragioni per cui la previsione urbanistica suindicata escluda la capacità edificatoria dei fondi, tenuto conto delle loro caratteristiche concrete. Del pari fondato si palesa, poi, il terzo motivo di ricorso, essendo del tutto incontroverso tra le parti, e risultando dall’esame delle difese articolate dal contribuente nei due gradi del giudizio di merito (e debitamente trascritte nel ricorso), che il B.S. non aveva in alcun modo contestato la determinazione del valore dei terreni operata dall’amministrazione, laddove la CTR ha fatto carico all’amministrazione anche dell’onere di precisare i valori ala stregua dei quali ha effettuato la valutazione delle aree in contestazione; sicchè deve ritenersi sussistente, ad avviso del relatore, anche la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre l’intimata ha prodotto memoria, considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa con-clusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadito che, sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, a prescindere dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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