Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25661 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3123/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

AMEDEO, 221, presso io studio dell’avvocato CONESAL-COMUNICAZIONI

SEGRETERIA NAZIONALE, rappresentato e difeso dall’avvocatoGIOVANNA

COGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/01/2011, R.G.N. 1794/2008.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 25/01/2011 la Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale stessa sede n. 3683/2007, ritenendo non soddisfatto l’onere di specificazione della causale giustificativa imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha dichiarato la nullità dell’apposizione del termine al contratto intercorso tra Poste Italiane e S.A. tra il luglio 2002 e il settembre 2002, e condannato la Società a riammettere in servizio il lavoratore, e a corrispondere allo stesso le retribuzioni medio tempore maturate dalla data della messa in mora alla sentenza, detratto l’aliunde perceptum;

Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane ha interposto ricorso, affidato a sette censure, illustrato da memoria, cui resiste S.A. con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che nel primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, per avere la sentenza gravata escluso la configurabilità di una volontà risolutoria per effetto del mutuo consenso tacito, testimoniato dall’inerzia dell’interessato per circa tre anni dalla cessazione del rapporto, e, per di più, dal conseguimento di una nuova occupazione lavorativa, circostanze queste che, qualora valutate dal Giudice del merito avrebbero confermato il disinteresse del controricorrente alla riattivazione del rapporto con Poste Italiane;

Che nella seconda censura parte ricorrente contesta la sentenza gravata per la qualificazione di genericità della causale giustificativa per essere la stessa inerente ad esigenze tecniche, organizzative e produttive, rapportabili a una situazione standardizzata priva di relazioni con la realtà concreta, in quanto connesse a processi di riorganizzazione attuati sul piano nazionale;

nazionali, che hanno sancito la necessità di coprire temporaneamente posizioni lavorative scoperte su tutto il territorio nazionale per giungere al progressivo esaurimento dei processi di mobilità interaziendali previsti dagli accordi stessi;

Che nella quarta censura ci si duole del fatto che il Giudice non abbia ritenuto di compiere l’attività istruttoria cui sarebbe stato tenuto a norma dell’art. 421 c.p.c., ed abbia invece dichiarato non provate dalla Società le esigenze organizzative connesse con i processi di mobilità in atto a livello nazionale, finalizzati a garantire la continuità del servizio postale nello specifico contesto nel quale si inseriva l’assunzione controversa;

Che nella quinta doglianza si contesta il giudizio di genericità con riferimento alla cd. causale feriale, avendo la sentenza ignorato i fatti allegati dalla ricorrente, concernenti la sostituzione del personale in ferie e il mantenimento dei volumi di attività su livelli in linea con quelli degli altri periodi dell’anno i quali, qualora ritenuti provati, avrebbero dovuto condurre al rigetto dell’appello;

Che nella sesta doglianza si deduce error in iudicando in ordine alla conseguenza sanzionatoria attribuita alla nullità della clausola del termine per genericità della causale, là dove si statuisce la trasformazione a tempo indeterminato del contratto, attraverso l’applicazione analogica – al caso di insussistenza dei requisiti sostanziali per l’assunzione a termine – del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, commi 2 e 3;

Che nella settima censura, concernente lo jus superveniens (cd. Collegato al lavoro – L. n. 183 del 2010), parte ricorrente deduce che la sentenza gravata che ha condannato Poste Italiane alla corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate medio tempore – avrebbe dovuto applicare l’indennità omnicomprensiva racchiusa tra 2,5 e 12 mensilità, prevista in caso di conversione del rapporto di lavoro dall’art. 32 della stessa legge, regola speciale, espressamente estesa a tutti i giudizi in corso;

Che il primo motivo è infondato, sulla base del costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 16339/2015) secondo il quale, ai fini della risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso, in assenza di altri elementi indicativi di una tale volontà contrattuale, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del termine è irrilevante, gravando sul datore di lavoro che eccepisca la risoluzione, l’onere di provare le circostanze dalle quali ricavare la volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine a ogni rapporto di lavoro, onere che la Corte territoriale non ritiene essere stato assolto da Poste Italiane;

Che il secondo e il terzo motivo di censura, entrambi concernenti la presunta legittimità della ragione giustificativa dell’apposizione del termine al contratto di lavoro per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, con espresso richiamo agli accordi sindacali aventi ad oggetto le procedure di mobilità territoriale e professionale, sono infondati; che la Corte territoriale, facendo adeguata e coerente applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e della Direttiva 99/70/CE che ha recepito l’accordo quadro europeo sui contratti a tempo, i quali, anche al fine di prevenire abusi e discriminazioni, accollano al datore di lavoro il preciso onere di indicazione delle ragioni obiettive che giustificano l’apposizione del termine, ha ritenuto nel caso in esame la causale addotta da Poste Italiane totalmente generica e astratta dalla specifica situazione del lavoratore assunto, in quanto tale inidonea a consentire la sia pur minima verifica in ordine alla sua reale sussistenza, e non conforme ai principi di trasparenza e di specificità richiesti dalla normativa;

Che il quarto e il quinto motivo sono egualmente infondati, poichè la Corte territoriale, nel censurare per genericità anche la parte della causale giustificativa riferita alle maggiori esigenze del servizio di recapito determinatesi in concomitanza delle ferie dovute a tutto il personale nel periodo estivo, ha argomentato, con motivazione esente da vizi logici, il mancato raggiungimento della prova con riguardo sia alle concrete esigenze determinate dalle assenze programmate sia al collegamento tra dette esigenze e l’assunzione del controricorrente;

Che il sesto motivo rimane assorbito;

Che il settimo e ultimo motivo di censura va accolto, poichè ogni questione che faccia riferimento all’art. 32 del Collegato lavoro (I.n.183/2010) in quanto jus superveniens, secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11374/2016, acquista rilevanza “…quando, accertata l’illegittimità della apposizione del termine, si passi all’individuazione delle sanzioni da applicare quale conseguenza dell’illegittimità”;

Che essendo stata in questo caso accertata l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto per genericità della causale giustificativa, è fondata la doglianza di Poste Italiane che contesta la condanna alla corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate medio tempore, in luogo dell’indennità omnicomprensiva racchiusa tra 2,5 e 12 mensilità, prevista dall’art. 32 della legge in caso di conversione del rapporto di lavoro, in quanto regola speciale, espressamente estesa a tutti i giudizi in corso;

Che deve rinviarsi alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, per la determinazione dell’indennità omnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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