Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25661 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25661
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23755/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
BORGHI S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO PO/L
2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RACHELE VIGANO’ giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 863/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;
udito l’Avvocato Orlando Fabio Massimo difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Borghi s.p.a. di avviso di accertamento portante IRES, IVA ed IRAP dell’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti della contribuente (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato la nullità dell’avviso, per essere stato emesso con violazione del termine previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, non costituendo idonea ragione di urgenza l’imminente scadenza del termine di decadenza.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo – con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la C.T.R. non aveva valutato che l’avviso di accertamento era stato emesso, prima della scadenza del termine previsto dalla norma ma, in ogni caso, dopo che la Società aveva già presentato memorie ed osservazioni – è infondato.
Ed invero, a parte la considerazione che la questione prospettata in ricorso è nuova, la censura è, comunque, infondata alla luce del principio espresso di recente da questa Corte (sentenza n. 23050 del 11/11/2015) secondo cui “in tema di contraddittorio procedimentale, il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione finanziaria del termine di 60 giorni concesso al contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis, comma 4, per presentare chiarimenti, determina la nullità dell’avviso di accertamento emesso anteriormente alla sua scadenza, traducendosi in una violazione del diritto di difesa, non emendabile attraverso la prora di resistenza, fondata sulla mancata dimostrazione in concreto dell’effittivo pregiudizio per il destinatario, attesa inapplicabilità della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, agli atti impositivi, che non sono vincolati nel quid”.
Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione tra le parti delle spese processuali, data la novità della soluzione giurisprudenziale.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016