Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25661 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 525-2020 proposto da:

L.F., N.J., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA MAZZINI N. 8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA

CECCHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE per i MINORENNI

DELL’UMBRIA di PERUGIA, PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso

la CORTE DI APPELLO di PERUGIA;

– intimati –

avverso il decreto n. 878/2019 R.G. della CORTE D’APPELLO di PIRUGIA,

depositato il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Perugia, con il decreto in epigrafe indicato notificato in data 16/10/2019, ha confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Perugia che aveva rigettato la richiesta avanzata da M.J. e L.F., quali genitori della minore L.J. (n. a (OMISSIS)) ad essere autorizzati alla permanenza in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’interesse della minore.

La Corte di appello ha affermato che il reclamo si era basato su una critica al provvedimento del Tribunale per i minorenni senza però dedurre nulla di concreto e rilevante in merito ad elementi pregnanti tali da essere in grado di superare la regola generale per cui il minore segue il proprio genitore. Ha quindi rimarcato che entrambi i genitori erano privi di permesso di soggiorno, che quindi non risultava pregiudicata l’unità familiare e che la tenera età della bambina (un anno) escludeva che potesse parlarsi di un rischio di sradicamento.

Avverto il decreto entrambi i genitori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia non si sono costituiti.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in particolare sull’interpretazione del concetto di “gravi motivi” in senso restrittivo, contrastante con la giurisprudenza di legittimità (Cass. U n. 21779/2010) e sostengono che la Corte territoriale, nel formulare il giudizio prognostico, non avrebbe preso in considerazione i seguenti elementi: la tenera età della minore, la circostanza che sia nata in Italia e non sia mai stata fuori dal territorio nazionale, il fatto che la mancata autorizzazione dei genitori alla permanenza in Italia si tradurrebbe nell’espulsione di fatto della minore; la circostanza che i bambini in tenera età possono sviluppare affetti importanti anche in tempi relativamente brevi.

Successivamente, nel medesimo motivo, sostengono anche che la Corte perugina non avrebbe proprio formulato il giudizio prognostico e richiamano plurimi precedenti giurisprudenziali concernenti l’applicazione dell’art. 31, comma 3, cit..

1.2 Con il secondo motivo denunciano la violazione del principio del diritto all’unità familiare, sostenendo che il nucleo familiare non può essere diviso o sradicato dal territorio italiano.

1.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione dell’art. 19 del T.U. Immigrazione, in particolare in relazione all’art. 9 e ss. della Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York, ratificata con L. n. 176 del 1991; la violazione del divieto di espulsione dei soggetti minori e del diritto all’unità familiare. Sostengono che il diniego dell’autorizzazione ex art. 31, comma 3, cit. si tradurrebbe in un’espulsione di fatto del minore.

1.4 Con il quarto motivo denunciano la violazione dell’art. 31 del T.U. Immigrazione e la carenza e la illogicità della motivazione, laddove la statuizione impugnata afferma che non vi sarebbero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Lamentano la mancata effettuazione del giudizio prognostico in ordine alla sussistenza in prospettiva di un danno grave ed irreparabile allo sviluppo psico-fisico della minore.

2.1. I motivi vanno trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perchè, per un verso, sono inammissibili perchè non colgono e non censurano la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello e, per l’altro, sono infondati.

2.2. Va ricordato che il D.Lgs. cit., art. 31, comma 3, prevede: “3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.

2.3.Come puntualizzato da questa Corte l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame, costituisce una misura incisiva a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l’interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonchè la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (Cass. Sez. U. n. 15750 del 12/6/2019, par.4).

Inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte correttamente rammentato dalla stessa Corte di appello – la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 cit., non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (Cass. Sez. U. n. 21799/2010).

In altri termini, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l’effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare “tutte le volte in cui per effetto dell’espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell’unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest’ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico”: ne conseguirebbe l’applicazione automatica dell’autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (Cass. n. 9391de1 16/4/2018).

A ciò va aggiunto che, poichè le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate e spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione (Cass. n. 4197 del 21/02/2018), incombe sul richiedente l’autorizzazione l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. n. 9391 del 16/4/2018 e Cass., n. 26710 del 10/11/2017), non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l’allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore.

2.4. Invero, la pronuncia impugnata si è conformata all’interpretazione appena richiamata e la ha posta a principio cardine informatore della decisione: infatti, a sostegno del rigetto la Corte di appello ha motivatamente affermato che nel caso concreto non sussistevano i “gravi motivi” che costituiscono l’imprescindibile presupposto per l’adozione del provvedimento invocato perchè, essendo privi di permesso di soggiorno entrambi i genitori, la loro comune sorte non pregiudicava l’unità familiare e perchè la tenera età della minore – presa in espressa considerazione contrariamente a quanto hanno sostenuto i ricorrenti nel primo motivo -, escludeva che la stessa si fosse già integrata in Italia.

A fronte di quanto accertato – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – le doglianze intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. n. 8758 del 4/4/2017), posto che i ricorrenti mancano di censurare in maniera specifica quanto condivisibilmente affermato dal giudice di merito circa l’impossibilità di valorizzare il radicamento della minore sul territorio nazionale e l’inserimento nel contesto sociale per la tenera età.

A ciò va aggiunto – e tanto risulta decisivo – che la Corte territoriale ha anche affermato che “nulla era stato dedotto dalla difesa in ordine ad “eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio” che la minore potrebbe subire” e “che, in realtà, il reclamo si è basato su una critica del provvedimento del Tribunale minorenni senza però dedurre nulla di concreto e rilevante in merito ad elementi pregnanti tali da essere in grado di superare la regola generale per cui il minore segue il proprio genitore” (fol.2 del decreto): orbene, tale statuizione non risulta nè impugnata, nè smentita dai ricorrenti nei plurimi motivi, che non prospettano, se non in maniera del tutto generica e astratta, alcuna concreta situazione di grave pregiudizio per la minore trascendente l’allontanamento dei genitore dallo Stato, che – a loro dire, ma erroneamente per le ragioni prima indicate – costituirebbe in re ipsa un grave motivo.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè il processo risulta esente.

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;

– Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè il processo risulta esente.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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