Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25660 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20743-2009 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TIMAVO 3 (presso l’avvocato MAURO LIVI), presso lo studio

dell’avv. PROVERBIO MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/36/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 14.5.08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Fatto

LA CORTE

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 73/36/08, la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio di Albano Laziale avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da P.G. nei confronti della cartella di pagamento, emessa ai fini IRPEF per l’anno di imposta 1995. Il giudice di appello riteneva, invero, la validità della notifica dell’avviso di accertamento, a monte della cartella esattoriale impugnata dal contribuente, nonchè la tempestività e regolarità della pretesa tributaria azionata dall’amministrazione finanziaria.

Avverso la sentenza n. 73/36/08 ha proposto ricorso per cassazione P.G., articolando due motivi, con i quali deduce – rispettivamente – la violazione dell’art. 140 c.p.c. e l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato. Per quanto concerne, invero, il primo motivo di ricorso, osserva il relatore che la censura si palesa priva del carattere dell’autosufficienza, più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, ed in forza del quale il ricorrente deve indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui l’impugnazione si fonda e trascriverli nella loro completezza, con riferimento alle parti oggetto di doglianza (cfr. da ultimo, Cass. 6937/10).

Per contro, nel caso concreto, il P. ha del tutto omesso di trascrivere, o di allegare al ricorso, la relata di notifica dell’avviso di accertamento, che assume affetta da nullità per diverse carenze formali, onde consentire alla Corte il risconto delle doglianze proposte. E, del pari, per quanto concerne il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, il ricorrente omette del tutto di trascrivere, o allegare, il ricorso introduttivo di primo grado e la relativa decisione di prime cure, di cui il medesimo lamenta l’omesso esame da parte della CTR. Del pari inammissibile si palesa, peraltro, – a parere del relatore – anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il P. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essersi – a suo dire – il giudice di appello pronunciato sulla validità della notifica dell’avviso di accertamento senza la proposizione di uno specifico motivo di gravame da parte dell’Ufficio.

Va infatti osservato, al riguardo, che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non – come ha fatto, nella specie, il ricorrente – come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (Cass. 9707/03, 26598/09).

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre i resistenti hanno presentato memoria; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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