Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25660 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25660

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2868/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ATANASIO KIRCHER n. 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

IASONNA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PROCACCINI,

ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7412/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/01/2011, R.G.N. 6672/2007.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 17/01/2011 la Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino in data 20/04/2007 ha accolto il ricorso di M.L. dipendente con contratto a tempo determinato presso la Società Poste Italiane S.p.A. dal 10/03/2003 al 30/04/2003, dichiarando nulla l’apposizione del termine di durata contrattuale per genericità della causale giustificativa;

Che la stessa sentenza, riformando la decisione di prime cure, ha condannato Poste Italiane, al pagamento in favore del dipendente delle retribuzioni contrattualmente dovute dalla data di costituzione in mora (30/06/2003) fino alla data della sentenza, oltre accessori come per legge;

Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane ha interposto ricorso, affidato a cinque motivi, al quale ha opposto difese, con tempestivo controricorso, M.L..

Diritto

CONSIDERATO

Che nel primo motivo il ricorrente deduce l’erroneità del giudizio di genericità dell’esigenza giustificativa addotta per l’apposizione del termine di scadenza contrattuale (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2), da parte della sentenza gravata, per l’assenza d’indicazione nominativa del dipendente di ruolo assente, addetto al recapito, da sostituire, con diritto alla conservazione del posto di lavoro; che, sempre nel primo motivo, contesta altresì violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., per non aver ritenuto, il Giudice d’Appello, soddisfatto da parte del contratto di assunzione il criterio di specificità della ragione giustificativa con riferimento all’ambito territoriale della prestazione, indicato come “Comune di Avella, con assegnazione alla Filiale di (OMISSIS)”, zona diversa da quella cui era preposto il dipendente a tempo indeterminato assente;

Che la prima censura deduce ancora omessa o contraddittoria valutazione di un fatto decisivo della controversia consistente nel non aver considerato, la sentenza gravata, che essendo Poste Italiane una società di grandi dimensioni in ambito nazionale, seppure debba ritenersi statisticamente prevedibile a una certa data l’assenza di una percentuale di lavoratori, non è altrettanto scontata la possibilità di identificare i singoli che si assenteranno, nè la data d’inizio e la durata delle predette assenze;

Che nella seconda censura si contesta alla sentenza d’Appello di non aver valutato correttamente la testimonianza, decisiva per l’esito del giudizio, apprezzata invece dal Giudice di prime cure, da cui sarebbe risultato provato che, anche nella sede di (OMISSIS), diversa da quella di (OMISSIS) formalmente assegnata, nel periodo di servizio del controricorrente si era manifestata un’esigenza sostitutiva tale da non determinare l’interruzione di quel nesso causale ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte, ampiamente citata dal ricorrente a giustificare l’apposizione del termine di scadenza contrattuale;

Che con la terza censura si contesta al Giudice d’Appello di avere omesso di motivare sul mancato esercizio degli ampi poteri istruttori, allo stesso riservati dall’ordinamento processuale, attraverso cui sarebbe risultata sicuramente provata la ragione sostitutiva invocata, e il nesso di causalità tra quest’ultima e l’assunzione del lavoratore;

Che con la quarta censura la parte ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla corrispettività della prestazione e invocando la violazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., si duole della condanna al risarcimento del danno dalla data di messa in mora alla sentenza che ha accertato la nullità del termine apposto al contratto, ritenendo che l’eventuale diritto del lavoratore nasca dal momento dell’effettiva presa di servizio; deduce inoltre a tal proposito che la mora accipiendi non possa considerarsi integrata dalla domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con reintegrazione nel posto di lavoro, e che, anche sull’aliunde perceptum, la sentenza gravata avrebbe omesso di accertare se e in qual misura il lavoratore avesse svolto ulteriori attività lavorative, successivamente alla scadenza del termine;

Che nell’ultima censura concernente l’applicazione del cd. Collegato al lavoro (L. n. 183 del 2010), parte ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto condannare la datrice non già a erogare al lavoratore le retribuzioni medio tempore maturate, bensì a corrispondere a quest’ultimo l’indennità omnicomprensiva, nella misura racchiusa tra 2,5 e 12 mensilità, prevista dall’art. 32 della legge in caso di conversione del rapporto di lavoro, in quanto essa è regola speciale espressamente estesa a tutti i giudizi in corso;

Che il primo motivo è infondato;

Che, come questa Corte ha più volte ricordato (Cass. n. 27052 del 2011, Cass. n. 1577 e n. 1576 del 2010), con il D.Lgs. n. 368 del 2001, il sistema normativo ha optato per l’abbandono del sistema rigido delle fattispecie tipizzate di contratto a termine ex L. n. 230 del 1962 e per l’adozione di un diverso sistema, articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è motivata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;

Che l’onere di specificazione della ragione giustificatrice nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di ricorrere al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate; che il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere applicato; che il concetto di specificità risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza;

Che è stato in particolare precisato (Cass. n. 27052/2011) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento d’inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non a una singola persona, ma a una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta; che in quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non solo con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione;

Che l’apposizione del termine per ragioni sostitutive deve ritenersi, dunque, legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – sia integrata dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, Cass. n. 1246/2016 ed, in motivazione, Cass. n. 565/2012, Cass. n. 8966/2012, Cass. n. 9602/2011);

Che la decisione impugnata Si conforma alle indicazioni di questa Corte, in quanto, nel ritenere generica l’indicazione delle ragioni sostitutive contenuta nel contratto de quo per la mancanza di coerenza tra contratto e destinazione, reputa altresì generico il rapporto di derivazione causale dell’assunzione del lavoratore;

Che la Corte d’Appello ha compiuto un’accurata verifica del requisito della specificità, sulla base non di un esame meramente formale del contratto (cosa che avrebbe fatto se avesse reputato necessaria, ai fini della ragione sottesa all’apposizione del termine, esclusivamente l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito), ma sul riscontro della conformità della contestata assunzione a quel criterio di elasticità che la nuova formulazione del quadro normativo impone e che, come già detto, consente di ritenere assolta o meno l’esigenza di specificità, attraverso l’indicazione degli ulteriori elementi ricavabili dal contesto aziendale (vedi, ex plurimis, Cass. n. 182/2016);

Che la seconda censura è infondata, poichè, appuntandosi su una diversa valutazione della prova testimoniale, tende a sollecitare un giudizio sul merito da parte di questa Corte, precluso dall’ordinamento;

Che il terzo motivo è egualmente infondato, poichè si appunta sull’ampiezza dei poteri istruttori del Giudice del merito, che costituiscono una prerogativa di quest’ultimo, riconosciuta dall’ordinamento processuale;

Che la quarta censura è assorbita;

Che, la quinta censura è fondata e va accolta, poichè ogni questione che faccia riferimento all’art. 32 del Collegato lavoro (L. n. 183 del 2010) in quanto jus superveniens, secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11374/2016, acquista rilevanza “…quando, accertata l’illegittimità della apposizione del termine, si passi all’individuazione delle sanzioni da applicare quale conseguenza dell’illegittimità”;

Che essendo stata in questo caso accertata l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto per genericità della causale giustificativa, è fondata la domanda di Poste Italiane che chiede, in via gradata, l’applicazione dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità, prevista dall’art. 32 della legge in caso di conversione del rapporto di lavoro, in quanto regola speciale, espressamente estesa a tutti i giudizi in corso;

Che deve rinviarsi alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, per la determinazione dell’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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