Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25660 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25660 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 28083-2009 proposto da:
SOCIETA’ ENRICO JANNONE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio LICCARDO
LANDOLFI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso
dall’Avvocato LANDOLFI ROBERTO giusta delega a
2013

margine;
– ricorrente –

20

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 15/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 42/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il
29/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LANDOLFI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALBENZIO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Toscana con sentenza 29.10.2008 n. 42 ha
rigettato l’appello proposto da CIFIN s.p.a. (attuale Enrico Jannone s.p.a.) confermando
la sentenza di prime cure e dichiarando legittimo l’avviso di rettifica emesso dall’Ufficio
delle Dogane di Livorno ai sensi dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990 ed avente ad oggetto il

tubi in ghisa malleabile filettati indicati nella dichiarazione doganale IM 4 n. 1688 H
presentata dalla società in data 11.7.2002 di origine Argentina e ritenuti invece
dall’Ufficio di origine brasiliana.

I Giudici territoriali
– hanno ritenuto legittima la contabilizzazione a posteriori eseguita dall’Ufficio doganale
essendo stata riconosciuta dalle autorità del Paese esportatore la falsità dei certificati
FORM-A e non avendo dimostrato la ditta importatrice la propria buona fede e di aver
adottato la dovuta diligenza
– hanno ritenuto non necessaria la preventiva impugnazione di falso dei certificati di
origine trattandosi di documenti rilasciati sulla base della dichiarazione giurata
dell’esportatore e dunque equiparabili alla autocertificazione
– hanno rilevato che dalle emergenze istruttorie risultava confermata la condotta
fraudolenta della società esportatrice TUPY Argentina, volta ad aggirare le misure
antidumping adottate dalla Comunità (la società, priva di capacità manifatturiera, si riforniva
dalla propria controllante brasiliana TUPY Ltd di raccorderie già filettate, e, tramite la stipula di
contratti di lavorazione con ditte argentine —RUBCAR e poi CANNING-, anch’esse prive di
adeguata capacità produttiva, simulava la lavorazione di filettatura in modo da far acquisire al
prodotto fmito il requisito di origine argentina e conseguire in tal modo il rilascio da parte della
autorità argentine del relativo certificato di origine preferenziale, e quindi riesportava in Europa la
identica merce importata dal Brasile) ed in particolare a tale conclusione convergevano: 1-la

identità dei dati della merce riportati sulle bollette di importazione dal Brasile e sulle
bollette di esportazione in Europa; 2-la identità del peso della merce in entrata ed in

RG 28083/2009
ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

C
est.
Stefark Olivieri

recupero del dazio antidumping dovuto dalla società per importazioni di raccorderie di

uscita e coincidenza delle date di importazione ed esportazione; 3-la incapacità
produttiva delle società appaltatrici dei lavori di filettatura come accertata in loco
dall’OLAF; 4-la mendace classificazione tariffaria attribuita alla merce dalla ditta
importatrice; 5-la sottoposizione a procedimento penale per frode doganale di Jannone
Giampaolo cointeressato a vario titolo nel Gruppo Jannone; 6-numerose prove che
attestavano che la merce importata dal Brasile era già filettata; 7-la natura non tariffaria

della società esportatrice degli ordini relativi alle lavorazioni di filettatura.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enrico Jannone s.p.a
deducendo sette motivi corredati di quesiti di diritto.
Resiste con controricorso la Agenzia delle Dogane.
Le parti hanno depositato anche memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e 324
c.p.c. per omessa rilevazione del giudicato esterno sopravvenuto in relazione alle
sentenze emesse dalla CTR Toscana sez. staccata Livorno in data 17.12.2007 nn. 38-43 e
passate in giudicato per mancata impugnazione, che avevano deciso questioni identiche
a quelle oggetto del presente giudizio.
La società invoca la estensione del giudicato alla stregua dei principi enunciati dalla
pronuncia a SSUU 13.6.2006 n. 13916

1.111 motivo è infondato.
Occorre considerare che ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato ad ogni
effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi
elementi costitutivi, ovvèro della “causa petendr, intesa come titolo dell’azione proposta
e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di
sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l’autorità del giudicato copre il
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ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

C9f est.
Stefatio Olivieri

ma commerciale della numerazione IRAM; 8-la mancanza di registrazione nel data-base

dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere
in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma
anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto
logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.3.2004 n.
5925).

L’effetto preclusivo del nuovo giudizio richiede, pertanto, la coincidenza soggettiva

o rapporto giuridico: in tal caso, infatti, l’accertamento compiuto in merito ad una
situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un
punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa
logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame
del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità
diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. Corte cass. III
sez. 16.5.2006 n. 1365; id. III sez. 3.10.2005 n. 19317; vedi III sez. 24.3.2006 n. 6628).

1.2 Tanto premesso difetta nella concreta fattispecie sottoposta all’esame della Corte,
la identità del titolo o del rapporto dal quale derivano le pretese doganali fatte valere
nelle diverse cause, attesa la oggettiva autonomia dei rapporti giuridici tributari che
hanno costituito, rispettivamente, oggetto dei giudizi nei quali si sarebbe formato il
giudicato interno, ed oggetto della presente controversia, giudizi svolti, per stessa
ammissione della società ricorrente, nei confronti di parti processuali diverse (Jannone
s.p.a.; Jannone Arm s.p.a.: ricorso pag. 21 e 22) .
I giudizi in questione attengono, infatti, a distinti provvedimenti impositivi relativi a
diversi anni di imposta, e si riferiscono ad obbligazioni tributarie che, se presentano
caratteri comuni quanto al tipo di dazio applicato ed alla contestazione formulata
dall’Ufficio fmanziario (difetto di origine preferenziale delle merce), sono tuttavia originate
da situazioni fattuali diverse (differenti operazioni di importazioni della merce nel territorio
doganale della UE) non riconducibili ad un medesimo fatto generatore di imposta,

rimanendo esclusa, pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato dalla società ricorrente,
la “identità oggettiva del rapporto giuridico” che, unicamente, consente -anche in caso
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ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Con est.
Stefano livieri

delle parti, in entrambi i giudizi, e che le cause abbiano ad oggetto un medesimo negozio

di differente “petitum”: idest di diversa finalità cui è rivolto ciascun giudizio- di
ravvisare quella unitarietà della “causa petendr che soltanto può giustificare la esigenza
di evitare contrasti in ordine a questioni giuridiche che costituiscono il necessario
presupposto logico-giuridico comune ad entrambe le decisioni. Le differenti situazioni
giuridiche dalle quali originano le diverse pretese tributarie si qualificano, infatti, in
relazione alla “concreta” modalità di realiz7azione del presupposto impositivo, che si

conseguenza che le statuizioni adottate in una causa, anche se concernenti identiche
questioni di diritto, non possono spiegare efficacia vincolante nell’altra causa (cfr. Corte
cass. V sez. 20.6.2008 n. 16816 secondo cui “Ai fini dell’incidenza di un giudicato su di una
controversia non inerente il medesimo rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto
preclusivo sia alle statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di
singole questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice solo per
pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio”; id. V sez. 30.12.2009 n. 28042).

Inconferente è il richiamo al principio di diritto affermato da Corte cass. SU
16.6.2006 n. 13916„ secondo cui l’accertamento giudiziale del “modo di essere di una
obbligazione relativa ad un singolo periodo di imposta” fa stato con forza di giudicato
nel giudizio relativo alla obbligazione sorta in un periodo d’imposta successivo, atteso
che tale efficacia espansiva si giustifica, infatti, esclusivamente in presenza di uno o più
elementi qualificativi della fattispecie che rivestono carattere

“tendenzialmente

permanente” (e dunque durevole, costante nel tempo, entrando “a comporre la fattispecie
medesima per una pluralità di periodi di imposta”) e che è dato riscontrare solo nella ipotesi

di “tributi periodici” ovvero di “esenzioni od agevolazioni pluriennali” in cui la
pluriermalità è assunta ad elemento costitutivo della fattispecie, venendo considerati i
diversi periodi di imposta “come una sorta di maxiperiodo” (cfr. motiv. sent. SU paragr.
4.1), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

2. Con il secondo motivo censura la sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
sul motivo di gravame proposto con l’appello con il quale, denunciando l’omesso esame
da parte del primo giudice, si deduceva, la nullità dell’avviso di rettifica per difetto di
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ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Ste

s est.
Olivieri

configra in modo autonomo rispetto a ciascuna importazione di merce, con la

• motivazione “per relationem”, non avendo l’Ufficio ottemperato all’obbligo ex art. 7
legge n. 241/90, art. 11 co5 bis Dlgs n. 374/90 ed art. 7 legge 212/2000 di allegazione
dei documenti richiamati (in particolare della relazione OLAF).
2.1 Rileva il Collegio che i Giudici di appello sono incorsi in omessa pronuncia
sull’indicato motivo di gravame. Tuttavia il rilevato vizio processuale di omessa
pronuncia non determina per ciò stesso l’accoglimento del ricorso e la conseguente

in quanto -secondo la costante giurisprudenza di legittimità- a questa Corte è consentito,
alla stregua di una interpretazione dell’art. 384co2 c.p.c. costituzionalmente orientata ai
principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art.
111 Cost., di non disporre il rinvio della causa in seguito alla cassazione della sentenza
impugnata, e decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto sulla quale
il Giudice di merito non ha pronunciato non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr.
Corte cass. II sez. 1.2.2010 n. 2313; id. I sez. 22.11.2010 n. 23581; id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139)

e debba ritenersi, come nella specie, infondata.
2.2 Occorre premettere che il requisito formale di cui all’art. 7 legge n. 212/2000 e,
specificamente per quanto attiene agli avvisi di rettifica in materia doganale, di cui
all’art. 11 comma 5 bis Dlgs 8.11.1990 n. 374 (“la motivazione dell’atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella
motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa…”), deve ritenersi assolto
anche attraverso la motivazione “per relationem” alle risultanze delle indagine condotta
dall’OLAF (pacifica è la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla piena legittimità di tale
forma di motivazione: ex pluribus Corte cass. V sez. 5.2.2009 n. 2749; id. V sez. 9.2.2010 n. 2806;
id. V sez. 9.4.2010 n. 8504).

L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato “per relationem” trova, peraltro, limite
nella stessa ragionevolezza della norma.
In proposito è stato affermato da questa Corte che “in tema di motivazione “per
relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio
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Cs est.
Stefanl Olivieri

rimessione della causa al giudice di rinvio affinchè pronunci sulla questione pretermessa,

2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere
allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella
motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già
integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti,
un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio
ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse

le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli” (cfr. Corte cass. V
sez. 2.7.2008 n. 18073). Pertanto se l’atto richiamato è stato pubblicato su albi o bollettini
ufficiali è sufficiente la indicazione degli estremi dell’atto e degli altri elementi necessari
alla individuazione della pubblicazione (cfr. Corte cass SU 14.5.2010 n. 11722 “tale
motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto
dell’imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli
estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente
ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità:
l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale
conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere
necessariamente allegato alla cartella -secondo una interpretazione non puramente formalistica
della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente)-, sempre che
ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”). Ed

ancora è stato precisato che l’obbligo di allegazione dell’atto o documento al quale è
disposta la “relatio” ha “funzione integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione
emittente, sorreggono l’atto impositivo, con la conseguenza che non si estende a quegli
atti, pur indicati nell’avviso di accertamento, che non rivestono carattere essenziale in
quanto non svolgono alcuna funzione esplicativa “dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche” sui quali è fondata la determinazione dell’Ufficio tributario (cfr. Corte cass. V
sez. 18.12.2009 n. 26683 “il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui

contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il
contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un
riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero
valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti

(almeno nella parte

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C
Stef

est.
livieri

generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo

rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in
caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri
l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la
prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia
necessaria ad integrarne la motivazione”).

374/1990 (trascritta alle pag. 3 e 4 del ricorso) fa espresso riferimento alle indagini svolte
dalla Missione OLAF in Argentina in esito alle quali, come comunicato dall’OLAF con
nota prot. D/14367 del 15.12.2004 alla quale era allegato un “data-base” contenente i
dati relativi alle operazioni doganali esaminate, era stata raggiunta la prova che la merce
esportata -anche in Italia- dalla Argentina non era originaria di quel Paese ma doveva
essere classificata alla voce doganale 73071910.10 come “raccorderia filettata in ghisa
malleabile” di origine brasiliana e quindi sottoposta al dazio antidumping istituito con
reg. CE del Consiglio in data 11.8.2000 n. 1784.
La motivazione dell’avviso specifica ulteriormente che dall’esame della
documentazione commerciale concernente le importazioni dal Brasile e le esportazioni
in Europa risultava la identità dei “dati relativi alla quantità, numero degli articoli,
codici articolo, numero pallets, peso lordo e netto e numero d’ordine italiano”
circostanza dalla quale, unitamente al dato temporale intercorrente tra la data della
importazione e quella della esportazione non compatibile con i tempi di lavorazione del
prodotto, era stato desunto che la ditta argentina esportatrice importasse dal Brasile
direttamente il prodotto finito (raccorderia filettata in ghisa) e senza provvedere in loco
ad alcuna trasformazione lo riesportasse in Europa sotto falsa origine al solo fine di
eludere il dazio antidumping.

2.4 La motivazione dell’avviso ha assolto dunque in modo adeguato e sufficiente alla
esigenza della individuazione della causa giustificativa del recupero daziario (tanto in
relazione ai presupposti di fatto quanto alle ragioni giuridiche della pretesa)

in relazione al

“contenuto essenziale” dell’atto richiamato (rapporto OLAF) che viene chiaramente
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C
Stefan

est.
livieri

2.3 Orbene, la motivazione dell’avviso di rettifica emesso ai sensi dell’art. 11 Dlgs n.

riportato nell’avviso notificato ala società contribuente (cfr. Corte cass. V sez. 24.9.2008 n.
23985 secondo cui “l’avviso di accertamento in materia doganale, fondato sui verbali ispettivi
degli organismi di indagine comunitari…, deve ritenersi legittimamente motivato ove…, riporti nei
tratti essenziali…, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati per relationem anche se non
allegati”), ponendo -ed avendo in concreto posto- in grado la società importatrice di

apprestare le proprie difese, sia mediante la mera negazione dei fatti costitutivi della

origine), sia contrastando l’atto impositivo mediante la documentazione e gli elementi

probatori idonei a dimostrare la effettiva origine (nella specie argentina) del prodotto,
dovendosi, al riguardo, tenere nettamente distinta la questione relativa alla esistenza
della motivazione dell’atto impositivo, quale requisito formale di validità dell’avviso di
accertamento (ad. 7 legge n. 212/2000; l’obbligo dei requisiti motivazionali richiesti a pena di
nullità dell’atto impositivo è stato attuato con il Dlgs 26.1.2001 n. 32), dalla questione attinente

invece alla indicazione ed alla effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti
costitutivi della pretesa tributaria (cfr. Corte eass. I sez. 17.1.1997 n. 459; id. I sez. 5.6.1998
n. 5544; id. V sez. 1.8.2000 n. 10052), indicazione che non è richiesta quale elemento

costitutivo della validità dell’atto impositivo e che rimane disciplinata dalle regole
proprie della istruzione probatoria, che trovano applicazione nello svolgimento del
processo introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all’atto impositivo (cfr.
Corte eass. Sez. 5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013).

3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia ex
artt. 112 e 360co1 n. 4 c.p.c. “in merito alla rilevanza della sentenza penale argentina”.
La parte ricorrente deduce che la CTR non avrebbe esaminato il motivo di gravame
con il quale si criticava la sentenza di prime cure per non aver attribuito rilevanza
probatoria alla sentenza di assoluzione dal reato di contrabbando emessa dal Giudice
penale argentino nei confronti dei rappresentanti legali della società esportatrice Tupy
Argentina.

3.1 H motivo è inammissibile.
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St

est.
livieri

pretesa (e cioè negando la diversa origine del prodotto rispetto a quella indicata nei certificati di

3.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio di “omessa
pronuncia” ex art. 112 c.p.c. si concreta esclusivamente nel difetto del momento
decisorio su una o più delle domande od eccezioni ritualmente formulate dalle parti : ne
segue che per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il
provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verifica

apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti
di alcune parti”, non anche, invece, quando il Giudice di merito ometta di confutare
specificamente gli argomenti in fatto o in diritto svolti dalle parti nei rispettivi scritti
difensivi (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005), ovvero fondi la decisione
su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (cfr. Corte eass. Sez. 3,
Sentenza n. 16254 del 25/09/2012) o ancora quando il giudice di merito non abbia

considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto
estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17698 del 29/08/2011) o abbia omesso di valutare la
richiesta di ammissione di un mezzo di prova formulata dalla parte, venendo a risolversi
tale mancato esame in un diverso vizio di legittimità (violazione di norma di diritto ex art.
360co 1 n. 3 c.p.c., ovvero vizio logico della motivazione ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c.) che

presuppone che il Giudice di merito abbia ritualmente pronunciato su tutta la
domanda/eccezione -se pure erroneamente- e che pertanto, deve essere censurato con
l’approriato mezzo di impugnazione.
Ne segue che la inadeguata rilevazione del contenuto dichiarativo dei documenti
prodotti in giudizio (nella specie la sentenza penale di assoluzione) e la inesatta
valutazione compiuta dal Giudice di merito della inefficacia dimostrativa di tale
documento in ordine alla origine della merce importata dalla società ricorrente, non
comportando “omessa pronuncia sulla domanda” (avente ad oggetto il riconoscimento della
origine argentina del prodotto importato, con conseguente sottrazione alla applicazione del dazio
antidumping) sulla quale il Giudice di merito si è, invece, puntualmente espresso ritenendo di origine brasialiana i prodotti importati con conseguente applicazione del dazio
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Cons est.
Stefano Qlivieri

“quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente

antidumping , avrebbe dovuto, eventualmente, essere fatta valere dalla parte ricorrente

censurando la sentenza di appello sotto altri profili di illegittimità diversi dalla nullità
processuale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; id. Sez. 3, Sentenza n.
17698 del 29/08/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 11/05/2012).

svolta nei confronti della sentenza impugnata e determina la inammissibilità del motivo
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7267 del 11/05/2012)

4. Con il quarto motivo viene denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione
degli art. 26, 66, 81 , 63, 87 e 94 del reg. 2454/1993, nonché l’art. 26 CDC, in relazione
all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c.. Con il quinto motivo si deduce ancora il vizio di violazione
dell’art. 220 CDC, dell’art. 5 n. 2 reg. CE n. 1697/79 e dell’art. 2697 c.c. , in relazione
all’art. 360co1 n. 3 c.p.c.
La società ricorrente sostiene che la CTR non ha tenuto conto che erano state violate
le norme del procedimento previsto dalle norme comunitarie per la verifica della
esattezza dei certificati di origine.
In particolare la tesi sostenuta dalla ricorrente si incentra sull’illegittimo
riconoscimento del potere della Autorità doganale comunitaria di “invalidare” i
certificati di origine FORM-A, atteso che le norme comunitarie, in caso di dubbi e
contestazioni sulla validità o sulla indicazione di origine dei prodotti contenute in tali
documenti, prevedono un sistema di “cooperazione” con le autorità del Paese
beneficiario, competenti a controllare i dati riportati nel certificato e ad effettuare le
verifiche a posteriori su richiesta degli organi comunitari: solo alle autorità del Paese
terzo esportatore è affidata la verifica della origine dei prodotti e dunque alle autorità
doganali comunitarie non è consentito disapplicare o invalidare i certificati di origine in
questione. Avendo opposto l’autorità argentina (CERA) un rifiuto alla revoca od
annullamento dei certificati di origine, l’Amministrazione doganale era tenuta a
conformarsi alle indicazioni contenute nei certificati ed a riconoscere il trattamento
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s est.
Stefiùib Olivieri

3.3 La erronea individuazione del vizio di legittimità rende inconferente la censura

daziario previsto per le merci di orgine argentina esportate in Italia. Aggiunge la
ricorrente che la CTR ha fatto errata apliazione dell’art. 220 paragr. 2 lett. b) del CDC,
ritenendo legittimo il recupero daziario a posteriori sebbene 1-sussistesse l’errore attivo
della autorità argentina nel rilascio dei certificati di origine inesatti, 2-l’Agenzia delle
Dogane non avesse fornito prova che il rilascio dei certificati di origine inesatti fosse
imputabile al fatto della società esportatrice, nè che l’importatore fosse a conoscenza o

4.1 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolti a
censurare le medesime statuizioni della sentenza di appello, sono infondati.

4.2 Occorre premettere che per quanto concerne la disciplina dell’onere probatorio
applicabile ai diritti che trovano fondamento nei regimi doganali di origine preferenziale
(art. 20 paragr. 3, lett. d) ed e), nonchè art. 27 reg. CEE 2913/92 CDC) e non preferenziale (art.
20 -con esclusione delle misure di cui al paragr. 3, lett. d) ed e), nonchè art. 22 reg. CEE 2913/92
CDC) delle merci “le norme relative all’onere della prova ed ai mezzi probatori del

carattere originario delle merci rientrano nel diritto nazionale solo in quanto non
derivino dal diritto comunitario” (cfr. Corte giustizia 14.5.1996, Faroe Seaf000d, cit., punto
60).

In applicazione del principio indicato al certificato di origine FORM-A (ed
analogamente al certificato di origine EUR-1, previsto nel caso in cui il regime preferenziale
tariffario sia disposto a seguito di accordo di libero scambio tra l’Unione e lo Stato terzo) viene

riconosciuto dall’ordinamento comunitario uno speciale regime giuridico che si impone
agli Stati membri: tale certificato, infatti, costituisce il documento indispensabile
attraverso il quale deve essere dimostrata la origine della merce, con la conseguenza che,
all’importatore che intenda avvalersi delle agevolazioni tariffarie concesse in base ad un
regime tariffario preferenziale ovvero intenda dimostrare -in relazione ad un regime
tariffario non preferenziale- la origine del prodotto al fme di evitare la applicazione di
misure “antidumping”, non è dato prescindere dal predetto documento e provare aliunde
il presupposto di fatto cui è condizionata la applicazione del beneficio fiscale (inequivoca
11
RG 28083/2009
ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Con est.
Stefano livieri

dovesse essere a conoscenza di tale errore.

la disposizione dell’art. 26 paragr. 1 CDC —secondo cui la normativa comunitaria può prevedere
“che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento” e di

quella dell’art. 84 reg. CEE n. 2454/1993 -modificato dal reg. CE n. 12/97 della Commissione in
data 18.12.1997-, applicabile “ratione temporis” secondo cui “il certificato d’origine, modulo A,
costituisce il documento 2iustificativo dell’applicazione delle disposizioni relative alle preferenze
tari(jarie…” -analogamente dispone l’attuale art. 110 paragr. 2 del reg. n. 2454/93 come modificato
dal reg. CEE n. 1602/2000 della Commissione in data 24.7.2000-; del pari inequivoca la

modificato secondo cui “i prodotti originari…possono all’atto dell’importazione nella Comunità

beneficiare delle preferenze tariffarie.., su presentazione di un certificato di origine,

modulo A…Il

certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustcativo

ai fìni

delle referenze tariffarie…”).

4.3 Tuttavia la “efficacia giustificativa” del trattamento tariffario più favorevole
(idest: la efficacia rappresentativa della origine del prodotto), attribuita ai predetti
moduli, non è assoluta, in quanto le autorità doganali dello Stato membro in cui la merce
viene immessa al consumo possono verificare “a posteriori” (dunque successivamente al
rilascio del predetto certificato) la genuinità del documento e la esattezza della origine
del prodotto indicata nel certificato FORM-A od EUR-1 (cfr. Corte giustizia 17.7.1997,
Pascoal & Filhos, cit.,punto 30; id. 9.3.2006 Beemsterboer, cit, punti 32-33), venendo

pertanto ad essere privato, il documento, della propria efficacia “giustificativadimostrativa” in caso di accertamento, non soltanto della contraffazione od alterazione
del certificato, ma anche della falsa od inesatta rappresentazione dei fatti in esso indicati
(cfr. art. 26 paragr. 2 CDC che dispone: “Nonostante la presentazione di detto documento

l’autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per
accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria”—; art.
220 reg. CEE n. 2913/1992 CDC, con la norma di attuazione di cui all’art. 94 comma 1 e 5 reg. n.
2454/93 -nel testo vigente “ratione temporis”, ed attualmente riprodotta nell’art. 122 del
regolamento di esecuzione che dispone: “il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo

A, viene effettuato per sondaggio ovvero ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità
nutrano dubbi fondati circa la autenticità del documento o la esattezza delle informazioni circa la
origine effettiva dei prodotti

in questione”, ed autorizza le autorità doganali a rifiutare il beneficio
12

RG 28083/2009
ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Con t.
Stefano
vieri

disposizione dell’art. 81 paragr. 1 e 2 del medesimo reg. CEE n. 2454/1993 —come sopra

delle misure tariffarie preferenziali, ove persistano “dubbi fondati” all’esito delle verifiche eseguite
o delle informazioni fornite dalle autorità pubbliche del Paese beneficiario).

Ne consegue che la normativa comunitaria che disciplina espressamente la
“contabilizzazione a posteriori” del dazio doganale (art. 220 CDC, art. 94 DAC),
attribuendo espressamente alle autorità dello Stato membro di importazione la facoltà di
contestare -anche in seguito al provvedimento defmitivo di accettazione della

preferenziale di origine (recuperando l’importo daziario dovuto), si palesa del tutto
incompatibile con l’attribuzione di “fede privilegiata” al documento rilasciato dalle
autorità del Paese terzo beneficiario.
In proposito l’art. 220, paragr. 2, punto b) del reg. CEE n. 2913/92 (nel testo modificato
dal reg. CE n. 2700/2000 applicabile “ratione temporis”) dispone che:

a-) non si procede a contabilizzazione a posteriori quando l’importo del dazio non è
stato liquidato “per un errore della autorità doganale,

che non poteva ragionevolmente

essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le
disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione alla dogana”
b-) l’ipotesi predetta ricorre anche quando la posizione preferenziale di una merce è
stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità
di un Paese terzo: in tal caso il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove
esso si riveli inesatto, costituisce “un errore” che non poteva ragionevolmente essere
scoperto dal debitore purchè questi abbia agito in buona fede
c-) in deroga alla disposizione precedente il rilascio di un certificato irregolare “non
costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione
fattuale inesatta riferita dall’esportatore”,

salvo che (eccezione alla deroga) risulti

provato che le autorità che hanno rilasciato il certificato “erano informate o avrebbero
ragionevolmente dovuto essere informate” che le merci non avevano i requisiti per
beneficiare del trattamento preferenziale, e sempre che risulti dimostrata la “buone fede”
del debitore, il quale è tenuto a fornire la prova di aver “agito con diligenza per
assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”
(la prova della buone fede è, in ogni caso, esclusa dalla pubblicazione sulla GUCE di avvisi che
13
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ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Cons
Stefano ltvieri

importazione- la origine della merce e di rifiutare la applicazione del regime

segnalino fondati dubbi sulla corretta applicazione del regime preferenziale da parte del Paese
beneficiario).

La descritta disciplina normativa del “controllo a posteriori” rifluisce direttamente
anche sulla efficacia probatoria del certificato di origine e sulla applicazione della regola
del riparto dell’onere probatorio.
Premesso, infatti, che la prova del carattere originario dei prodotti deve essere fornita

posteriori è volta essenzialmente a verificare l’esattezza dell’origine indicata nei
certificati precedentemente rilasciati (cfr. Corte giustizia 7.12.1993 in causa C-12/92 ,
Huygen, punto 16; id. 17.7.1997 in causa C-97/95 Pascoal & Filhos LD, punto 30; id. 9.3.2006,
in causa C-293104, Beemsterboer Coldstore Service, punto 32; id. 15.12.2011, in causa C409/10, Afasia Knits Deutschland, punto 43; id. 8.11.2012 in causa C-438/11, Lagura
Vermogensverwaltung Gmbh, punto 17) :

– spetta alla Autorità doganale comunitaria che intenda recuperare a posteriori il
dazio fornire elementi atti ad invalidare la prova documentale in questione,
ovvero dimostrare che “il rilascio dei certificati inesatti è imputabile alla inesatta
presentazione dei fatti da parte dell’esportatore” (cfr. Corte giustizia 9.3.2006
Beemsterboer in causa C-293/04, punto 39; Corte cass. V sez. 27.7.2012 n. 13483), a

meno che la prova di tale imputabilità sia resa impossibile a causa di negligenza
od impedimento opposto dalla stessa ditta esportatrice (perdita o mancata esibizione
dei documenti allegati -a comprova della origine della merce- alla richiesta di emissione del
certificato FORM-A od EUR-1, e comunque di qualisiasi altro documento commerciale,
fiscale, doganale, di trasporto dal quale possa evincersi la reale origine del prodotto) e tale

impossibilità riveste carattere oggettivo, dovendo ravvisarsi anche nel caso di
eventi non riferibili a condotta dolosa o colposa dell’esportatore, quale ad
esempio la naturale cessazione dell’attività (cfr. Corte giustizia in data 8.11.2012 in
causa C-438/11, Lagura Vermogensverwaltung Gmbh, punto 32)

– spetterà, in tal caso, all’interessato -invertendosi l’onere della prova- fornire la
prova contraria della esattezza delle indicazioni fornite dall’esportatore al
momento della richiesta di rilascio del certificato, ovvero la prova che le autorità
che hanno emesso il certificato inesatto. successivamente eventualmente
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RG 28083/2009
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Coi est.
Stefano livieri

dall’operatore mediante il certificato FORM-A od EUR-1 e la procedura di controllo a

invalidato, al tempo del rilascio dello stesso erano informate o avrebbero dovuto
essere informate che la dichiarazione della ditta esportatrice era inveritiera in
quanto le merci non avevano i requisiti per beneficiare del trattamento
preferenziale: non può procedersi, pertanto, a contabilizzazione a posteriori volta
al recupero del dazio applicato in misura ridotta in virtù del regime preferenziale
di origine, soltanto se l’operatore economico interessato ha fornito la prova

il certificato, ovvero la prova della violazione di obblighi di controllo previsti da
norme che vincolano tali autorità, e sempre che venga dimostrata altresì la “buona
fede” della impresa importatrice (cfr. Corte giustizia 9.3.2006 Beemsterboer in causa
C-293104, punto 45 e 46).

4.4 La norma comunitaria in esame non pone, pertanto, alcuna limitazione alla
contestazione da parte della autorità doganali comunitarie delle “irregolarità” del
certificato di origine emesso dal Paese beneficiario (ivi inclusa la contestazione del requisito
di origine dei prodotti falsamente od inesattamente “riferito” dall’esportatore nella richiesta di
emissione del certificato), individuando esclusivamente le circostanze di fatto che integrano

la esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dell’importatore incolpevole che abbia
legittimamente confidato nella correttezza della operazione (e nella effettiva origine
della merce) in conseguenza di un errore determinato da un comportamento attivo,
doloso o colposo, imputabile alle autorità pubbliche del Paese beneficiario.
Limitazioni al potere di contestazione della effettiva origine delle merci non sono
rinvenibili neppure nel regolamento CEE n. 2454/1993 di attuazione del CDC (cfr. art.
94 DAC nel testo vigente “ratione temporis”)

che legittima le autorità della Comunità a

rifiutare, anche in presenza di certificati “formalmente” regolari, il riconoscimento del
trattamento preferenziale ai prodotti importati nel territorio doganale UE, laddove
sussistano “ragionevoli dubbi” in ordine alla diversa origine delle merci, ovvero qualora
gli elementi informativi acquisiti dai Paesi bcneficiari ed i risultati delle indagini svolte

dalle autorità di quei Paesi ovvero dagli organi antifrode della Comunità, non consentano

di pervenire con certezza alla prova della origine dei prodotti (ipotesi quest’ultima che
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Co est.
livieri
Stefan

dell’esistenza dell’errore “colpevole” commesso dalle autorità che hanno emesso

integra una “irregolarità sostanziale” del certificato, non più idoneo, in conseguenza, a costituire
“titolo giustificativo” della applicazione della esenzione o riduzione daziaria: Corte cass. V sez.
6.9.2006 n. 19195; id. V sez. 27.7.2012 n. 13496), come nel caso in cui all’esito delle

verifiche la origine delle merci sia rimasta ignota (cfr. Corte di giustizia 7.12.1993, causa
C-12/92 Huygen, punto 17 e 18, ; id. 14.5.1996 cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe
Seafood, punto 16; id. 9.3.206 causa C-293/04 Beemsterboer, punto 34; id. 15.12.2011, causa C

4.5 Dalla disamina della disciplina normativa comunitaria emerge, dunque, una netta
distinzione tra il piano della “validità formale” (o della autenticità) del documento (in
quanto atto formato dalla autorità dello Stato competente ad emetterlo, ed esente da vizi formali e
materiali in quanto non alterato nel suo originario contenuto e dotato di tutti i requisiti legali di
esistenza e validità -sottoscrizione, apposizione di timbri, vidimazioni, ecc.- prescritti
dall’ordinamento dello Stato di esportazione) ed il piano degli “effetti giuridici” ad esso

ricollegabili, nell’ambito dei quali occorre ulteriormente distinguere tra la “efficacia di
titolo esclusivo di legittimazione”

all’esercizio del diritto al conseguimento del

trattamento doganale preferenziale, e la “efficacia rappresentativa”

del documento

concernente la attestazione delle caratteristiche e delle qualità delle merci esportate (tra
cui, nella specie, la “origine delle merci” come definita dagli artt. 23 e 24 CDC), distinzioni che

risultano tanto più evidenti ove si consideri che la formazione e la emissione del
certificato in questione non implica alcun obbligo di preventivo controllo, da parte della
autorità pubblica emittente, della verità delle dichiarazioni rese dall’esportatore circa
l’effettiva origine delle merci (significativa in proposito la risposta fornita all’OLAF dalla
Camera degli esportatori della Repubblica argentina — CERA con nota in data 10.1.2005
secondo cui il certificato di origine FORM-A veniva rilasciato sulla base di una dichiarazione
giurata dell’esportatore, con la conseguenza che gli organi certificatori del Paese beneficiario non
potevano essere ritenuti responsabili

per fatti che esulavano dall’ambito dei loro poteri di

controllo, quali in particolare l’accertamento della verità delle informazioni relative alla origine dei
prodotti fornite dall’esportatore con la predetta dichiarazione giurata: cfr. ricorso principale pag.
17-18), con la conseguenza che il fatto direttamente percepito ed attestato dal funzionario

della autorità pubblica del Paese beneficiario che emette il certificato FORM-A (ed al
16
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s est.
StefatTh Olivieri

— 409/10, Afasia, punto 44; id. 8.11.2012 causa C-438/11, Lagura, punto 18).

quale in ipotesi dovrebbe essere riconosciuta efficacia probatoria privilegiata), non concerne gli

atti ed i risultati delle indagini compiute per accertare la reale origine del prodotto, ma
semplicemente ed esclusivamente la riferibilità al soggetto esportatore della
dichiarazione dallo stesso resa circa tale origine, rimanendo quindi, in ogni caso (idest:
anche nel caso in cui il certificato fosse considerato atto pubblico fidefaciente secondo
l’ordinamento giuridico del Paese terzo) sottratta alla efficacia probatoria privilegiata -ed alla

predetto documento.
Nella specifica materia doganale in esame (regime di origine preferenziale delle merci: art.
20 paragr. 3, lett. d, ed e), ed artt. 23-27 CDC) non è dato, pertanto, rinvenire alcuna altra

norma di diritto comunitario (né tanto meno di diritto interno dello Stato membro
comunitario) diretta ad attribuire efficacia di “prova legale assoluta” (juris et de jure) al
documento emesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e richiesto ai fini
del conseguimento del trattamento preferenziale di origine delle merci, né è dato
rinvenire alcuna norma che altrimenti subordini la contestazione circa la “effettiva
origine” dei prodotti, indicata nel certificato, alla previa eliminazione dalla realtà
giuridica di detto documento secondo i mezzi di impugnazione della falsità propri
dell’ordinamento giuridico nel quale tale documento è stato formato.

4.6 Infondato deve ancora ritenersi l’assunto della società ricorrente relativo alla
asserita violazione delle norme comunitarie (art. 26 reg. CE n. 2913/1992; art. 94 reg.
CE n. 2454/93) che, M attuazione del sistema di cooperazione tra le autorità doganali
dello Stato membro (importatore) e del Paese terzo (esportatore), prevedono la previa
trasmissione dei certificati di origine alle autorità pubbliche che li hanno emessi,
affinchè tali autorità provvedano alla verifica della “autenticità” degli stessi, disponendo
le opportune indagini in loco ed assolvendo quindi all’impegno di comunicare i risultati
di tali indagini fornendo esaustivi chiarimenti, nella specie, sulla origine effettiva della
merce.

17
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s est.
Stefan Olivieri

necessaria impugnazione di falso- la indicazione di origine dei prodotti contenuta nel

4.7 Premesso che le norme procedurali indicate non prevedono espresse comminatorie
di sanzioni di invalidità del provvedimento di contabilizzazione a posteriori del dazio e
dei conseguenti avvisi di rettifica emessi in difformità e dunque non sembrano introdurre
limiti esterni al potere degli Stati membri di recuperare tributi propri della Comunità,
rileva il Collegio che, nella specie, non risulta violato il principio di diritto comunitario
secondo cui “il controllo a posteriori dei certificati EUR-1 rilasciati dallo Stato di

impongono alle autorità dello Stato membro di importazione. Infatti la cooperazione
sancita da un protocollo relativo alla origine dei prodotti può funzionare soltanto se lo
Stato di importazione accetta le valutazioni legalmente effettuate al riguardo dallo Stato
di esportazione (sentenze 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos , punto 33,…….25
febbraio 2010, causa C-386/08 Brita, punto 62)” (cfr. Corte giustizia UE 15.12.2011, causa C409/10, Hauptzollamt Hambur-Afasia Knits, punto 29), atteso che: 1- la Missione

comunitaria si è svolta in piena collaborazione con le autorità dello Stato argentino ed ha
consentito all’OLAF di richiedere ed acquisire anche documentazione rinvenuta in loco
(bollette di importazione, fatture, ecc.); 2- i certificati di origine sono stati trasmessi e
sottoposti ad esame della autorità pubblica argentina (CERA) che aveva provveduto ad
emetterli; 3- tale autorità (CERA) ha comunicato i risultati della verifica anche
all’OLAF (nota di risposta in data 10.1.2005), non ritenuti dirimenti ai fini della prova
della effettiva origine argentina dei prodotti, essendosi limitata la predetta autorità
(CERA) a confermare la regolarità formale dei documenti emessi, specificando che
esulava dalle proprie competenze qualsiasi verifica della effettiva corrispondenza della
merce alla origine dichiarata dall’esportatore.

4.8 L’accertamento da parte degli organi comunitari, all’esito della indagine
antifrode, di una diversa origine della merce rispetto a quella indicata nei certificati
emessi dal Paese beneficiario (la “missione comunitaria” presso Paesi terzi è espressamente
prevista dall’art. 20 del reg. CE del 13.3.1997 n. 515 allo scopo di assicurare l’osservanza della
regolamentazione doganale nell’ambito del sistema comunitario -art. 1 reg.-, ed ha ad oggetto la
“raccolta di tutti gli elementi comprovati l’irregolarità di operazioni che appaiono contrarie alla
18
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Con
t.
Stefano O wieri

esportazione, le conclusioni alle quali sono pervenute le autorità di quest’ultimo, si

regolamentazione doganale” art. 19 reg. . L’invio della missione è subordinata alla condizione

che il Paese terzo si sia giuridicamente impegnato a prestare assistenza

art. 19 reg. . L’art. 21

reg. 11. 515/97 riconosce valore di prova, utilizzabile nei procedimenti dello Stato membro art. 45

paragr. 2 , alle informazioni contenute in documenti trasmessi dalle autorità del Paese terzo,

lasciando tuttavia intatti i poteri di indagine della Commissione che possono essere esercitati
direttamente od anche avvalendosi delle autorità del Paese terzo) non ha integrato, pertanto,

indagini antifrode e del controllo a posteriori tali da precludere alla Amministrazione
doganale ogni possibile contestazione sulla origine effettiva della merce e rendere
illegittimo il procedimento di revisione doganale ex art. 11 Dlgs n. 374/1990.
Dirimente, in ogni caso, a ritenere infondata la critica mossa alla sentenza dalla
società resistente, è la mancanza di un “accordo di libero scambio” tra la Unione
Europea e lo Stato argentino volto a riconoscere un reciproco trattamento preferenziale
alle merci delle parti contraenti, come è dato evincere dal rilascio dei certificati FORMA (e non EUR-1) da parte della autorità competente al commercio (e non dalla autorità
doganale) dell’Argentina. Ed infatti esclusivamente all’indicato presupposto di
reciprocità, avente fonte convenzionale, la giurisprudenza comunitaria subordina
l’obbligo del necessario riconoscimento, da parte della autorità degli Stati membri, dei
risultati in ordine all’accertamento della origine del prodotto cui sono pervenute attraverso procedimenti legalmente svolti- le autorità competenti (ivi incluse le sentenze
emesse dalla autorità giudiziaria: Corte di giustizia 9.2.2006, cause riunite C-23/04 e C-25/04,
Sfakianakis AEVE, punto 24 e 25) del Paese terzo in cui opera la ditta esportatrice che ha

richiesto il rilascio del certificato d’origine, riconoscimento che trova fondamento
giuridico nello stesso rapporto di cooperazione amministrativa e di equiordinazione,
istituito dall’accordo, tra le autorità degli Stati contraenti, nonchè fondamento pratico
nel fatto che “sono le autorità dello Stato di esportazione a poter più agevolmente, e
direttamente, accertare le circostanze che condizionano l’origine del prodotto” (cfr.
Corte di giustizia 12.7.1984, causa C-218/83, Les Rapides Savoyards, punto 26 e 27; id.
Sfakianakis, cit., punto 23; id. Afasia, cit., punto 29). Diversamente nel caso in cui difetti

tale rapporto associativo o concordato, ovvero nel caso in cui il regime tariffario
preferenziale di origine sia stato riconosciuto unilaterlamente dalla Comunità, la
19
RG 28083/2009
ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Co
Stefan

est.

alcuna violazione delle norme comunitarie di procedura dettate per lo svolgimento delle

giurisprudenza comunitaria ha puntulmente evidenziato come “35 Tuttavia, resta pur
sempre il fatto che la necessità per le amministrazioni doganali degli Stati membri di
accettare le valutazioni effettuate dalle autorità doganali dello Stato esportatore non si
manifesta allo stesso modo allorché il regime preferenziale è introdotto non da un
accordo internazionale fra l’Unione e uno Stato terzo basato su obblighi reciproci, ma
da un provvedimento autonomo dell’Unione (sentenza Faroe Seafood e a., cit., punto

tariffarie generalizzate instaurato unilateralmente dall’Unione, le autorità dello Stato di
esportazione non possono vincolare quest’ultima e i suoi Stati membri alla loro
valutazione in merito alla validità dei certificati d’origine «modulo A»

allorché, in

circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le autorità doganali dello
Stato di importazione continuano a nutrire dubbi sull’origine reale delle merci,
nonostante tali certificati d’origine non siano stati dichiarati invalidi. 37 La soluzione
contraria, che priverebbe le autorità doganali dello Stato di importazione,

nell’ambito

di un procedimento come quello principale, instaurato dinanzi ad un giudice di questo
stesso Stato, della possibilità di domandare la prova che il certificato d’origine si basa
su una situazione fattuale riferita in maniera inesatta o esatta dall’esportatore,
vanificherebbe l’obiettivo del controllo a posteriori

che è, come emerge dal punto 17

della presente sentenza, quello di verificare successivamente l’esattezza dell’origine
delle merci indicata nel certificato d’origine «modulo A» ” (cfr.

Corte giustizia

8.11.2012, causa C-438/11, Lagura , cit.).

4.9 Alla stregua di tali considerazioni deve, pertanto, essere data risposta al quesito di
diritto formulato dalla parte ricorrente e
affermarsi il principio di diritto secondo cui il “certificato di origine” delle
merci (FORM-A, EUR-1) emesso dalle autorità del Paese di esportazione,
previsto dall’art. 26 regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12.10.1992 e
succ. mod. e dagli artt. 80 ss. del regolamento CEE n. 2494/93 della Commissione
del 2.7.1993 -nel testo vigente ratione temporis-, costituisce

“titolo di

legittimazione esclusivo” per esercitare il diritto alla fruizione dello specifico
20
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Ciìest.
Stefa Olivieri

24). 36 Pertanto, occorre constatare che, nell’ambito del sistema di preferenze

regime doganale previsto in relazione alla origine del prodotto (“condicio sine qua
non”), ma allo stesso documento, in difetto di espressa previsione delle norme
comunitarie doganali, non può riconoscersi anche efficacia di “prova legale
assoluta” (juris et de jure) dei fatti costitutivi di tale diritto, ed in specie della
“effettiva origine” della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il
certificato, tenuto conto, da un lato, che alcun obbligo giuridico è imposto hi via

momento del rilascio del certificato (come emerge dall’art. 81 reg. CEE n. 2454/93
secondo cui tale autorità può limitarsi ad accertare che i dati indicati nella dichiarazione resa
dall’esportatore corrispondano ai requisiti di origine previsti dalle norme comunitarie);

dall’altro che le autorità doganali dello Stato membro di importazione, in presenza
di ragionevoli dubbi, sono autorizzate a contestare la “effettiva” origine del
prodotto importato, indipendentemente dalla regolarità e validità formale del
certificato esibito dall’importatore, ed a rifiutare l’applicazione dello specifico
regime doganale, contabilizzando a posteriori il dazio dovuto, qualora non siano
state fornite prove ovvero le prove fornite non abbiano consentito di appurare con
certezza la effettiva origine dei prodotti, o ancora quando all’esito delle indagini
svolte i prodotti siano risultati di diversa origine da quella indicata nel certificato;

ribadirsi il principio di diritto secondo cui né il rifiuto del beneficio di
applicazione di tariffe preferenziali, nè il recupero “a posteriori” dei dazi esentati
o ridotti, sono subordinati all’annullamento o alla revoca del documento
(certificato FORM-A od EUR-1) da parte delle autorità del Paese terzo emittente,
in quanto l’adozione delle misure recuperatorie del dazio è legittimata anche in
base alle sole risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi comunitari,
secondo il disposto dell’art. 26 del predetto Regolamento CEE n. 2913 del 1992 e
dell’art. 94, par. 5 -testo vigente ratione temporis-, del Regolamento CEE n. 2454
del 1993 (cfr. Corte cass. V sez. 6.9.2006 n. 19195; id. V sez. 12.6.2009 n. 13680; id. V
sez. 4.4.2012 n. 5400).

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C ns est.
Stefa Olivieri

generale alle autorità del Paese terzo di effettuare il controllo della merce al

4.10 Infondata è altresì la critica mossa alla sentenza di appello in relazione alla
omessa rilevazione della esistenza dei presupposti di cui all’art. 220 paragr. 2 lett. b)
CDC, per dar luogo alla sottrazione della società importatrice, ignara dell’errore sulla
effettiva orgine dela merce, al recupero del dazio. Dalla disamina della disciplina
normativa comunitaria (paragr. 4.3 della presente motivazione) risulta, infatti, che
l’elemento della “buona fede” del debitore (del quale, peraltro, deve essere data prova
dei prodotti) non rileva ex se ma si aggiunge a quello dell’ “errore che non poteva
ragionevolmente essere scoperto”, errore che deve essere imputabile a “comportamento
attivo” della autorità competente.
Nel regime doganale delle preferenze generalizzate che prevede l’intervento delle
autorità di un Paese terzo, sussiste l’indicato presupposto (errore imputabile alla autorità
competente incidente sulla liquidazione del dazio, che non può essere ragionevolmente scoperto e
che non può essere fatto gravare sull’incolpevole importatore nei confronti del quale non può essere
disposto il controllo a posteriori) quando detta autorità, nell’esercizio delle proprie

competenze, fornisca informazioni errate ovvero emetta atti viziati in relazione ai
requisiti formali di validità (violando le norme che regolano il procedimento di formazione ed
esternazione dell’atto) od al loro contenuto sostanziale (come nel caso di attestazione inesatta
della origine della merce: indipendentemente dal fatto che la inesatta rappresentazione della realtà o
l’errato contenuto sia dipeso da condotta illecita -falso ideologico od errore colpevole- ovvero da
errore incolpevole), e dunque quando l’informazione o l’atto viziato sia comunque

direttamente riferibile alla condotta della stessa autorità emittente, mentre costituisce
espressa deroga normativa all’indicato principio l’ipotesi in cui la inesattezza della
origine preferenziale della merce, pur direttamente attribuibile ad errore “incolpevole”
della autorità del Paese che ha emesso il relativo certifcato, derivi dalle false od errate
dichiarazioni dell’esportatore: in tal caso il requisito della buona fede dell’importatore,
ove sussistente, deve ritenersi “ex se” inidoneo a sottrarre l’operatore economico al
recupero del dazio mediante controllo a posteriori (salvo che l’interessato dimostri che le
autorità emittenti erano a conoscenza o avrebbero dovuto conoscere la diversa origine della merce),

in quanto “la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di
22
RG 28083/2009
ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Con st.
Stefand Otivieri

mediante la condotta diligente prestata al fine di verificare la esattezza della indicazione di origine

comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini ” e inoltre “nel calcolare i
vantaggi realizzabili mediante il commercio di prodotti che possono fruire di preferenze
tariffarie, l’operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve
valutare i rischi inerenti al mercato che gli interessa ed accettarli come faceti parte
della categoria dei normali inconvenienti della attività commerciale” con la
conseguenza che “la imposizione all’importatore in buona fede del pagamento dei dazi

commesso un illecito doganale, cui l’importatore non ha partecipato a nessun titolo, non
è in contrasto con i principi del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto”(cfr. Corte
giustizia 17.7.1997 causa C-7/95 Pascoal & Filhos punti 59-61; cfr. Corte cass. V sez. 3.2.2012
n. 1583; id V sez. 3.8.2012 n. 14032; id. V sez. 27.7.2012 n. 13483).

Tanto premesso, nel caso di specie, la sentenza di appello ha dato conto: a) della
inesatta origine della merce (ritenedo idonee le prove fomnrite dalla Agenzia delle
Dogane); b) dell’errore riferibile a condotta della autorità del Paese terzo che ha
provveduto al rilascio dei certificati attestanti la inesatta origine della merce; c) della
inidoneità di detto errore ad integrare -unitamente alla prova della ignoranza
incolpevole, della buona fede e della diligenza prestata dall’importatore- i presupposti
richiesti per impedire il contrllo a posteriori, in quanto errore derivante dalla falsa
dichiarazione di origine della merce riferita dalla società esportatrice Tupy Argentina.

Tanto è sufficiente (in disparte dalla questione di merito concernente l’accertamento
di tali presupposti compiuto dai Giudici di merito alla stregua degli elementi istruttori
acquisiti al giudizio) a ritenere esente la sentenza impugnata, in quanto emessa in
conformità agli indicati principi di diritto, dalle censure mosse con i motivi di ricorso in
esame.
5. Con il sesto motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. , degli art. 2727 e 2729
c.c. , dell’art. 36 Dlgs n. 546/1992, in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c.. La ricorrente
sostiene che i Giudici territoriali hanno disatteso lo schema normativo della prova
23
RG 28083/2009
ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Con st.
Stefano livieri

doganali dovuti per la importazione di una merce rispetto alla quale l’esportatore ha

logico-presuntiva, omettendo di esaminare e valutare i molteplici elementi indiziari
prodotti dalla società importatrice nel corso del giudizio, ampiamente idonei ad integrare
i fatti od elementi noti aventi i caratteri di gravità precisione e concordanza, e dai quali
era dato, pertanto, pervenire all’accertamento della origine argentina del prodotto. Con il

settimo motivo la sentenza di appello viene censurata per vizio di insufficiente ed
illogica motivazione, ai sensi dell’art. 360co l n. 5) c.p.c., sotto il profilo della omessa

elementi indiziari individuati dai Giudici territoriali a sostegno della decisione.
In particolare deduce la società ricorrente che gli elementi utilizzati di Giudici
territoriali per fondare la decisione risultano smentiti dalle prove offerte in giudizio dalla
stessa società in quanto:

1-la incongruenza temporale tra le date delle bollette di importazione in Argentina dal
Brasile e di esportazione dalla Argentina in Europa (elemento sul quale si basava la
presunzione che il breve lasso di tempo intercorrente tra le due operazioni non avrebbe
consentito di effettuare la lavorazione del prodotto importato dal Brasile) non rivestiva i
caratteri della certezza, in quanto dai documenti prodotti (bollette doganali) non
emergeva la identità tra la merce importata e quella esportata, essendo immesso il
prodotto semilavorato nei magazzini della società srgentina e poi spedito per la
lavorazione alle ditte appaltatrici ;

2-la identità di peso delle merce importata e di quella esportata trovava giustificazione
nel fatto che per ragioni di praticità i dipendenti della TUPY non modificavano i dati
della merce -registrati nel sistema informatico al momento della importazione- dopo che
il prodotto semilavorato era stato restituito finito (filettato e nuovamente zincato) dalle
ditte appaltatrici;
3-la identità del codice 2548 TRAM identificativo della merce importata dal Brasile ed
esportata in Europa, non conduceva -come ritenuto dalla Agenzia dele Dogane- alla
prova che il prodotto importato era già quello finito (filettato) atteso che dalla istruttoria
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ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Co
Stefano

st.
vieri

considerazione di elementi probatori determinanti che destitutivano di efficacia gli

era emerso che fino al 28.2.2002 veniva utilizzato nel nomenclatore tariffario argentino
un unico codice per designare tanto gli accessori filettati che i prodotti non filettati;

4-non erano stati forniti indizi certi dalla Agenzia delle Dogane in ordine alla incapacità
produttiva delle ditte argentine appaltatrici dei lavori di filettature delle raccorderie, ed
anzi dal verbale di ispezione 14.8.2001 della autorità doganale argentina (AFIP),

RUBCAR erano presenti prodotti lavorati e venivano descritte le fasi delle operazioni di
lavaorazione

5-dal procedimento penale instaurato nei confronti di Jannone Giampaolo non poteva
trarsi alcun elemento probante a sostegno della origine brasiliana e non argentina della
merce in quanto lo stesso non rivestiva cariche societarie nella Enrico Jannone s.p.a. e
comunque tale procedimento riguardava merce proveniente dalla Cina.

5.1

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto diretti a

censurare le medesime statuizioni della sentenza impugnata, sono fondati.

5.2 La estrema sintesi -che si riduce ad un mero elenco- con la quale la CTR indica
gli elementi probatori ritenuti determinanti per l’accerrtamento della origine brasiliana
del prodotto importato da Enrico Jannone s.p.a., per un verso, presuppone scontato il
carattere di certezza dei fatti indiziari dai quali attraverso lo schema normativo degli artt.
2727 e 2729 c.c. perviene alla prova presuntiva dell’origine della merce, per altro verso
si palesa incongruente rispetto allo stesso accertamento della origine del prodotto
importato.

5.3 Quanto alla rilevanza indiziaria attribuita alla “identità dei dati identificativi”
riportati sulle bollette di importazione dal Brasile e di esportazione in Europa, alla
“identità di peso della merce” alla importazione ed alla esportazione, alla “coincidenza
delle date” di importazione ed esportazione, la valutazione probatoria compiuta dalla
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ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

Co
Stefano O ivieri

allegato al rapporto OLAF del 18.12.2004, risultava che presso i locali della società

CTR appare meramente apodittica tenuto conto che la società, sullo specifico punto
controverso, aveva svolto i seguenti argomenti difensivi: 1- la entità delle variazioni di
peso era notevolmente ridotta -pari al 3/4 % circa- rispetto a quella del 10% invece
ritenuta dalla Agenzia delle Dogane, in considerazione del fatto che i semilavorati
provenivano dal Brasile già zincati e quindi le ditte argentine appaltatrici procedevano
ad una nuova zincatura del prodotto dopo la filettatura; 2- per agevolare la procedura di

esportazione gli stessi dati delle bollette di importazione concernenti il numero, il tipo di
raccordi, i codici identificativi ed il peso della partita, in quanto l’unica variazione
rilevante ai fini doganali era data dal prezzo di vendita determinato dalla lavorazione; 3il breve lasso di tempo intercorrente tra le importazioni e le esportazioni non trovava
riscontro nelle bollette cui si riferiva il rapporto OLAF (individuate alle pag. 71-73
ricorso), emergendo dai documenti in questione che la merce importata non era
fisicamente indentica a quella esportata, venendo immagazzinati i prodotti importati nei
depositi della Tupy Argentina prima di essere consegnati per le lavorazioni alle ditte
appaltatrici, con la conseguenza che la mancanza di una corrispondenza fisica tra le
merci indicate nelle bollette di importazione e di esportazione priva di efficacia
indiziante l’argomento della asserita mancanza di tempi sufficienti a consentire una
lavorazione del semilavorato in Argentina prima della esportazione.
Quanto alla ritenuta incapacità produttiva delle “società teziste”, dal verbale della
ispezione eseguita in data 14.8.2001 dai funzionari doganali argentini (AFIB) presso i
locali della impresa RUBCAR (verbale trascritto a pag. 84 ed 85 del ricorso) non era
affatto risultata la inesistenza di macchineri idoeni alla produzione ma, contrariamente
all’assunto della Agenzia delle Dogane, erano stati rinvenuti quantititativi di prodotti già
processati che dovevano essere riconsegnati alle ditte committenti: il mancato
rinvenimento dei macchinari in un successivo accesso effettuato dai funzionari
dell’OLAF nel giugno 2004, non poteva rivestire carattere indiziante, in quanto la
predetta era stata attiva fmo al mese di ottobre 2001 essendo stata successivamente
dichiarata fallita.
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ric. Enrico Jannone s.p.a. c/ Ag.Dogane

registrazione contabile delle bollette doganali venivano riportati nelle bollette di

Gli elementi istruttori indicati dalla società, non risultano affatto considerati dalla
CTR sebbene possano assumere carattere determinante in quanto astrattamente idonei ad
inficiare proprio il requisito della certezza dei fatti indizianti allegati dalla Agenzia delle
Dogane a sostegno della pretesa tributaria.

5.4 La statuizione della CTR secondo cui la norma IRAM 2548 “non ha alcuna

tuttavia appare incogruente quanto alla valutazione dell’elemento probatorio, tenuto
conto che proprio dalla medesima identicazione con la norma IRAM 2548 delle merci
importate dal Brasile e di quelle esportate dalla Argentina in Europa, il rapporto OLAF e
l’Agenzia delle Dogane deducono che la società esportatrice Tupy Argentina non
importava dal Brasile il semilavorato (raccorderia in ghisa non filettata) ma direttamente
il prodotto finito (raccorderia filettata). Premesso che le norme TRAM adottate dallo
Stato argentino corrispondondono alle norme internazionali “ISO” ed europee “EN” che
identificano gli “standard tecnici” dei prodotti in commercio, rileva il Collegio che i
Giudici di appello, hanno del tutto omesso di prendere in esame gli elementi porobatori
dedotti dalla società importatrice (dichiarazioni scritte rese dallo spedizioniere doganale
La Greca e dall’avv. Gatti; nota dell’organismo argentino CERA in data 10.1.2005) volti
a comprovare la successiva (rispetto alla importazione per cui è causa) modifica del
codice tariffario NCM 7307.19.10, contemplato dalla norma TRAM 2548, che, all’epoca
dei fatti, ricomprendeva “non solo i prodotti filettati con un determinato diametro, am
altresì anche i prodotti non fìlettati e quelli aventi diametro diverso, identificati nella
stessa norma regolamentare con il termine -altri-“, codice la cui estensione SIM sarebbe
stata modificata soltanto a decorrere dal 28 febbraio 2002, consentendo di distinguere i
prodotti fmiti (codice NCM 7307.19.10) dai prodotti semilavorati identificati con il
codice NCM 7307.19.10.281 Y. Tali elementi probatori, pretermessi dalla C’IR,
rivestono carattere di decisività ai fini della successiva valutazione della inferenza
presuntiva dell’elemento indiziario, atteso che l’accertamento delle esatte caratteristiche
del prodotto (raccorderia filettata o non filettata) identificato dalla norma TRAM e dal
codice tariffario indicato, rifluisce sulla tipologia (raccordi filettati ovverro semilavorati
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C
est.
Stefano Olivieri

valenza doganale, ma esclusivamente tecnica e commerciale” se in astratta corretta,

da filettare) della merce importata dal Brasile da Tupy Argentina s.r.l. e contraddistinta
nelle dichiarazioni di importazione con la norma IRAM 2548 e, sembra, con l’originario
codice NCM ante modifica.

5.5 Insufficiente motivata è inoltre la rilevanza indiziaria attribuita dai Giudici di
appello ad un procedimento penale -del quale peraltro non è fornita alcuna indicazione in

Jannone Giampaolo, che non risulta rivestire incarichi sociali od avere rapporti con la
società ricorrente, per fatti non riconducibili alla importazione oggetto del presente
giudizio.

5.6 Orbene, indipendentemente dalla fondatezza o meno di tali argomenti difensivi,
che implicano evidentemente accertamenti in fatto preclusi alla Corte, la CTR ha
omesso del tutto di esaminare gli elementi istruttori addotti dalla società importatrice,
astrattamento idoeni ad inficiare la certezza dei fatti indizianti dedotti dalla Agenzia
delle Dogane, pervenendo in tal modo ad una conclusione priva di adeguato supporto
giustificativo, tanto in relazione alla costruzione dello schema presuntivo, quanto alla
necessaria adeguata rappresentazione degli argomenti logici a posti a fondamento della
decisione, incorrendo pertanto nei vizi di legittimità denunciati.

6. In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al sesto e settimo motivo,
infondati il primo, secondo, quarto e quinto motivo, inammissibile il terzo motivo; la
sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della
Commissione tributaria della regione Toscana che provvederà a nuovo esame nonchè a
liquidare le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte :

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Co est.
Stefano livieri

ordine alla stato del procedimento stesso- instaurato per frode doganale nei confronti di

- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della
Commissione tributaria della regione Toscana che provvederà a nuovo esame nonchè a
liquidare le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 8.1.2013

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