Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25660 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15439-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIVIANA LUCIANA

PEDRAZZINI giusta procura speciale in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n.46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LIGURIA, depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di P.A., avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Liguria – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, relativo ad IRPEF per l’annualità 2007 – rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

In particolare, il Giudice di appello così motivava la decisione: la Commissione… condivide le motivazioni espresse nella sentenza appellata e nelle controdeduzioni depositate dalla parte, ovvero che le somme necessarie per l’acquisto dell’autovettura sono state ampiamente dimostrate, che il fiato che il contribuente, figlio di gestori di un ristorante, abbia la disponibilità sia di alloggio gratuito che dei pasti debba essere tenuto in conto nell’attribuzione di un reddito presunto e calcolato con metodi meramente matematici.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il resistente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo – con il quale si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente – è infondato. Ed invero, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass. SSUTU. n.5083/2014), la motivazione, seppur stringata, consente, anche alla luce dell’ammissibile condivisione della decisione di primo grado, di ricostruire l’iter logico giuridico seguito dal Giudice di merito per giungere al suo convincimento.

2. Anche il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, è infondato. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6 la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013).

Con recente pronuncia poi, questa Corte (Cass. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014) ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38: “A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”.

3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tutti i superiori principi laddove, con accertamento in fatto rimasto incontrastato, ha ritenuto che il contribuente avesse fornito idonea dimostrazione della disponibilità di somme necessarie a sostenere le spese contestate.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla re fusione in favore del resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione in favore del resistente delle spese processuali liquidata in complessivi Euro 1.000,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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