Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25660 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32871-2019 proposto da:

A.D. PROGETTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria della A.T.I.

AD PROGETTI, SINTRA SRL, SO.T.ECO. SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALFONSO CAPOTORTO, CIRO SITO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ISCHIA, FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di ISCHIA, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE CARDINO ALBERTO che chiede che

codesta Suprema Corte voglia disporre per la prosecuzione del

giudizio.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Napoli, sezione staccata di Ischia, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. r.g. 237/2015 promosso su ricorso di A.D. Progetti, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita dalla stessa e da Sintra SRL, So.t.eco. SPA, Italgeco SCARL, contro ii Comune di Ischia + uno – avente ad oggetto domanda di pagamento -, dopo avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) SPA, aveva riscontrato l’avvenuto fallimento di detta società, costituitasi a mezzo dei curatori e, considerate tutte le rispettive attività difensive, aveva ritenuto che nel giudizio risultavano articolate due fondamentali domande: la prima azionata dalla terza chiamata (Fallimento (OMISSIS) SPA), avente ad oggetto l’accertamento negativo della non debenza, da parte del fallimento ed a favore della originaria ricorrente delle somme di cui alla domanda di pagamento da quest’ultima avanzata, nonchè “la seconda, logicamente e funzionalmente subordinata, e cioè quella di pagamento, originariamente avanzata dalla ricorrente (AD Progetti) nei confronti del Comune (da effettuarsi mediante prelievo dalla cauzione nella disponibilità del Comune e versata da (OMISSIS) in bonis, delle somme assuntamente dovute da quest’ultima ad AD Progetti)” (fol. 3 dell’ord.); quindi, avendo ravvisato la pregiudizialità della valutazione della prima domanda, con l’ordinanza emessa in data 25/9/2019 – oggetto del regolamento di competenza – ha dichiarato la improcedibilità della domanda sub 1) e sospeso la causa relativa alla domanda sub 2) sino alla definizione di quella sub 1).

A.D. Progetti, in proprio e nella già ricordata qualità, ha proposto regolamento di competenza ed ha chiedesto l’annullamento dell’ordinanza o la sua riforma.

Le parti evocate in giudizio sono rimaste intimate.

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del regolamento.

A.D. Progetti SRL ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente ha esposto le seguenti ragioni di doglianza: 1) error in procedendo e violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 295 c.p.c., degli artt. 1292, 1294 e 1316 c.c. e del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 153 e 155 sostenendo che nel caso non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.; 2) error in procedendo e violazione e falsa applicazione degli artt. 102,295 e 702 bis c.p.c., degli artt. 1292, 1294 e 1316 c.c. e del D.Lgs. n. 163 del 2006, artt. 153 e 155 sostenendo che questa tipologia di ordinanza non poteva essere adottata nell’ambito di un procedimento di cognizione sommaria, come quello promosso ex art. 70 bis c.p.c..

Il Collegio osserva, in via preliminare rispetto all’esame della prima delle ragioni indicate a sostegno dell’istanza ed in adesione alla richiesta del Procuratore Generale, che sussiste una ragione di illegittimità del provvedimento impugnato di carattere assorbente a cui va dato rilievo da parte di questa Corte nell’esercizio dei poteri di statuizione sulla legittimità o meno della sospensione.

Tale ragione si rinviene nel principio di diritto secondo cui “Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2), si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell’art. 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena” (Cass. n. 31801 del 07/12/2018): ne consegue che nel caso di specie, soggetto al rito sommario, risulta illegittima l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, (così anche Cass. n. 3 del 2/1/2012; Cass. n. 22605 del 24/10/2014; Cass. n. 21914 del 27/10/2015; Cass. n. 2272 del 30/01/2017).

In conclusione l’istanza di regolamento dev’essere accolta e dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio.

Al giudice di merito della riassunzione è rimesso di decidere sulle spese del giudizio di regolamento.

PQM

La Corte accoglie l’istanza e dispone la prosecuzione del giudizio;

Rimette al giudice della riassunzione la decisione sulle spese del regolamento di competenza. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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