Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25660 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 11/10/2019), n.25660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2287-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIACOMO ENRICO CERVELLERA;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO MORLEO TONDO;

– controricorrente –

contro

CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’ E DELLA ROMAGNA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1052/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con atto di citazione del 7/2/2008 C.A. conveniva in giudizio la sorella C.M., chiedendo lo scioglimento della comunione di beni (un fabbricato in costruzione e un terreno), con l’attribuzione della proprietà di una quota, pari al 50% dell’intero. Costituitasi in giudizio, la convenuta aderiva alla domanda di scioglimento della comunione, ma si opponeva al progetto di divisione suggerito dall’attrice.

Il Tribunale di Brindisi, rilevata un’iscrizione ipotecaria derivante da un mutuo fondiario sui beni oggetto di divisione, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. che, costituitasi in giudizio, aderiva alla proposta divisionale dell’attrice.

All’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 441/2014 il Tribunale pronunciava lo scioglimento della comunione dei beni e assegnava all’attrice la proprietà esclusiva di una porzione di fabbricato e di terreno in base, rispettivamente, alla prima ed alla seconda proposta divisionale contenuta nella relazione del consulente d’ufficio.

2. Avverso la sentenza proponeva appello C.M., lamentando l’erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui non aveva fatto propria la terza proposta divisionale formulata dal consulente tecnico, ritenuta dall’appellante “maggiormente aderente al progetto divisionale concordato prima del processo tra le parti, poco incidente sul deprezzamento dell’immobile, nonchè meno gravosa quanto alle opere da realizzare per rendere autonome le due unità immobiliari”.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 12 ottobre 2017, n. 1052 – accoglieva il gravame e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assegnava in proprietà esclusiva ad C.A. la porzione del fabbricato e del terreno secondo quanto previsto nella “terza proposta divisionale modificata della relazione peritale”.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.A..

Resiste con controricorso C.M..

L’intimata Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a.

non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. L’unico motivo di ricorso lamenta omesso esame ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare, e conseguentemente di confrontare, le risultanze dei singoli progetti divisionali elaborati dal consulente tecnico d’ufficio, violando così il diritto, sancito dagli artt. 1111 c.c. e 42 Cost., di chiedere e ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria, con divisione e assegnazione di beni, di valore corrispondente alle quote di diritto spettanti.

Il motivo non può essere accolto: il giudice d’appello ha esaminato e confrontato i tre progetti divisionali (v. pp. 6-10 della sentenza impugnata) e, sulla base di argomenti puntuali e analitici, ha scelto un progetto divisionale diverso da quello preferito dal giudice di primo grado. La soluzione adottata – ha concluso la Corte d’appello con giudizio di fatto insindacabile da questa Corte – consentiva di comodamente dividere il fabbricato in due unità di pari valore ed estensione, alterando il meno possibile lo stato dei luoghi e riducendo al minimo le opere necessarie ed i relativi costi. Che poi la divisione adottata non sia condivisa dalla ricorrente, che la ritiene errata in quanto avrebbe lasciato in comproprietà il tratto di strada che conduce alla porzione di terreno assegnato alla ricorrente, non significa che sia stato negato il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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