Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2566 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18693-2015 proposto da:

BEI COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CESARE PAVESE, 141, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO ZAMBROTTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI ANGELINI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., F.A., F.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA ADRAGNA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 175/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emessa il 10/12/2014 e depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. OLIVIERI STEFANO;

udito l’Avvocato Roberto Zambrotti, per la ricorrente, che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– La Corte d’appello di Venezia con sentenza 23.1.2015 n. 175 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da BEI Costruzioni s.r.l. con il quale veniva dedotto quale unico motivo di gravame la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado nel quale la società era rimasta contumace – proposto dagli attori F.A., F.C. e F.G., in quanto privo della indicazione della data di udienza il Giudice di merito ha rilevato che il vizio denunciato non comportava la regressione della causa al primo grado, e che la società appellante non aveva dedotto questioni di merito, formulate solo tardivamente alla udienza 4.12.2013.

– la sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione dalla società con un unico motivo;

– resistono con controricorso gli intimati;

si osserva quanto segue:

Il ricorso con il quale si deduce la violazione degli artt. 100, 101, 342 e 354 c.p.c., sull’assunto per cui il Giudice di appello – investito del motivo di gravame con il quale veniva fatto valere esclusivamente il vizio di nullità della sentenza di primo grado per omessa rilevazione della nullità dell’atto di citazione privo della indicazione della data di udienza – avrebbe comunque dovuto procedere all’esame del merito, una volta accertata la nullità, è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), in quanto la decisione impugnata è da ritenere conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (con l’isolato precedente contrario di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 27/05/2005) che ha affermato il principio di diritto (cui la Corte d’appello fa espresso richiamo in sentenza) secondo cui l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, è ammissibile solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c..Diversamente nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cit. (e tale è da ritenersi anche il vizio di nullità dell’atto di citazione. Per omessa indicazione della data della udienza, ex art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7) e art. 164 c.p.c., comma 1), è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 12541 del 14/12/1998; id. Sez. 1, Sentenza n. 6718 del 23/05/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 11494 del 01/09/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 27/07/2001; id. Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 07/02/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 4744 del 28/03/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 16045 del 24/10/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 8033 del 27/04/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 17026 del 26/08/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 19159 del 29/09/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 27296 del 09/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1199 del 19/01/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 24/01/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 6031 del 15/03/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 2053 del 29/01/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 8159 del 11/04/2011 – che non considera ammissibile l’appello con il quale vengano formulati i motivi di merito solo in via subordinata al rigetto del principale motivo di gravame con il quale era dedotto il vizio di nullità; id. Sez. L, Sentenza n. 14167 del 23/06/2014; id. Sez. 3^, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 05/02/2016).

Inconferente è, peraltro, il richiamo da parte del ricorrente del principio affermato da questa Corte secondo cui nel caso in cui sia accertata, in secondo grado, una nullità non sanata della citazione introduttiva del giudizio, non rientrante tra quelle indicate dall’art. 354 c.p.c., il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, nè limitarsi a dichiarare la nullità dell’atto invalido e di tutti quelli conseguenti, sentenza inclusa, definendo in tal modo il giudizio, ma deve, dopo aver dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, consentire alle parti le attività che le sono state precluse dalla nullità e, quindi, decidere la causa nel merito (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 122 del 21/03/2001; id. Sez. 2, Sentenza n. 27411 del 13/12/2005; id. Sez. L, Sentenza n. 18168 del 26/07/2013), trattandosi di principio di diritto complementare e non incompatibile con quello in precedenza richiamato, insorgendo l’obbligo del Giudice di appello di rimettere in termini le parti, disponendo la rinnovazione degli atti compiuti, e di decidere sul merito soltanto nel caso in cui l’appellante abbia formulato motivi di gravame censurando il merito della decisione di primo grado.

Evidentemente carente di autosufficienza è il motivo di ricorso nella parte in cui la società ricorrente sembra volere fugacemente sostenere di aver richiesto, con l’atto di appello, “implicitamente” di rivisitare la decisione di merito di primo grado (in tal senso sembra doversi intendere il richiamo al precedente SS.UU. 3.10.1995 n. 10389 -ricorso pag. 15-), tenuto conto che allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 653 del 15/01/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 13657 del 04/06/2010), e nel caso di specie neppure sono stati indicati gli elementi del contenuto dell’atto di appello alla stregua dei quali doveva riconoscersi la impugnazione “implicita” delle statuizioni di merito della sentenza di prime cure.

Del tutto priva di logica è l’asserzione della ricorrente secondo cui il predetto obbligo insorgerebbe, nel caso in esame, per il fatto che determinate statuizioni sul merito erano state investite dall’appello incidentale proposto dai F.: è appena il caso di evidenziare al proposito come l’appellante principale – che non ha censurato nel merito la sentenza di condanna di primo grado – sia totalmente privo di interesse a vedere trattata la impugnazione incidentale che, se accolta, determinerebbe una sua maggiore soccombenza.

Il Giudice di appello ha pronunciato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte e la sentenza impugnata va pertanto esente dai vizi denunciati.

Rimangono evidentemente assorbite le questioni, sollevate dall’appellante principale e sulle quali la Corte territoriale ha omesso di pronunciare (venendo meno l’interesse in conseguenza della dichiarata inammissibilità della impugnazione principale) concernenti la irrituale costituzione in secondo grado degli appellati.

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione, non inficiati dal contenuto della memoria presentata, e la soluzione proposta.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore delle parti resistenti in Euro 2.300,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% dei compensi ex art. 2, comma 2 Tariffa, ed accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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