Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2566 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11051-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

VENERANDO GAMBINO (avviso postale ex art. 135) giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del 1, 3, 4 motivo

di ricorso, inammissibilità in subordine infondato il 2 motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAMBINO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 364/34/2016, depositata il 28.01.2016 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Catania, con la quale, confermando la decisione del giudice tributario di primo grado, era riconosciuto a R.R. il diritto al rimborso nella misura del 90% delle imposte versate negli anni 1990/1992, in applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in tema di definizione agevolata a favore dei residenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, colpite dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, così annullando il silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione.

Ha riferito che il contenzioso traeva origine dalla richiesta di rimborso delle imposte già versate dal R. e dall’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dalla Agenzia. Con sentenza n. 87/2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, per la parte che qui interessa, aveva accolto la domanda del contribuente e, con la sentenza ora impugnata, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio.

L’Agenzia censura la sentenza con quattro motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 53 e 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per essere viziata da motivazione inesistente o apparente, e pertanto nulla;

con il secondo per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per la concessione del rimborso;

con il terzo per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, degli artt. 12 e 14 preleggi, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver riconosciuto il diritto al rimborso nonostante, per essere un dipendente, il versamento delle imposte fosse stato eseguito dal sostituto d’imposta e non da lui;

con il quarto, formulato in via gradata, per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, artt. 12 e 14 delle preleggi, art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto tempestiva la domanda di rimborso con errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di presentazione della stessa.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione.

Si è costituito il contribuente, che preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per essere stata decisa la questione di diritto dal giudice regionale in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità. In riferimento ai motivi poi ne ha denunciato l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 12 dicembre 2018, dopo la discussione, le parti e il P.G. hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Esaminando per ordine logico l’eccezione preliminare sollevata dal controricorrente, essa è infondata perchè l’ipotesi di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, non trova applicazione con riguardo al primo motivi di ricorso. Peraltro, al momento della proposizione del ricorso, mentre risultava ormai pacifico l’orientamento della giurisprudenza di legittimità con riguardo alle questioni poste con il secondo motivo, non altrettanto consolidate erano le soluzioni relative alle questioni proposte con il terzo ed il quarto motivo.

Esaminando ora i motivi del ricorso, è infondato il primo. Con esso l’Agenzia si duole della motivazione apparente della sentenza del giudice regionale. Ebbene, è pur vero che vi è apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonchè quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento, ma nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha motivato la decisione rinviando alla giurisprudenza della Corte in merito al diritto al rimborso spettante ai contribuenti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dagli eventi sismici del 1990, ancorchè avessero già versato le imposte. La motivazione dunque, pur molto stringata, è chiara ed esaustiva, nè l’Agenzia ha anche solo riferito eventuali altre ragioni di impugnazione sollevate avverso la sentenza di primo grado e non trattate dal giudice d’appello.

Va rigettato perchè infondato anche il secondo motivo, con il quale l’Ufficio insiste nel pretendere l’insussistenza delle condizioni per la concessione del rimborso ai contribuenti che abbiano già versato le imposte. Con principio ormai consolidato questa Corte ha affermato che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass., sent. 20641/2007; 9577/2012; 4291/2018).

Infondato è anche il terzo motivo, con il quale l’Agenzia sostiene che erroneamente la Commissione Regionale abbia riconosciuto il diritto al rimborso al R., nonostante, per essere un dipendente, il versamento delle imposte fosse stato eseguito dal sostituto d’imposta e non da lui. Anche su tale questione questa Corte ha avuto modo di affermare, superando l’opposta prospettazione dell’Ufficio, che in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, come in seguito precisato sul piano normativo della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel testo novellato della L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo (Cass., ord. n. 4291/2018; cfr. anche 17472/2017).

Deve infine rigettarsi anche il quarto motivo, con il quale l’Agenzia lamenta che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso con errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di presentazione della stessa.

Sul punto questa Corte ha già affermato il principio secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10%, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248. Nel caso di specie è pacifico, perchè riferito dalla medesima Agenzia, che il R. ebbe a presentare l’istanza di rimborso il 25.11.2008, sicchè del tutto tempestiva era stata la sua richiesta.

In conclusione il ricorso è infondato e va integralmente rigettato. Alla soccombenza della ricorrente segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese nella misura forfettaria del 15% e accessori come per legge dovuti.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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