Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2566 del 26/02/2011

Cassazione civile sez. II, 03/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8939-2004 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato

MIELE NAZZARENO, rappresentato e difeso dall’avvocato SENESE

FRANCESCO;

– ricorrente –

e contro

F.P. (OMISSIS), A.A.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 11490-2004 proposto da:

F.P. (OMISSIS), A.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

DE SARNO GIORGIO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali- –

contro

P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 868/2003 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per previa riunione il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. chiedeva al Pretore di Casoria la sospensione della costruzione intrapresa dai confinanti F.P. e A.A. in assenza di concessione edilizia e in violazione delle prescrizioni in tema di distanze, altezza e volumetria di cui al vigente programma di fabbricazione. Il pretore, dopo avere con decreto ordinato la sospensione dei lavori, con ordinanza la limitava al solo torrino delle scale.

Riassunto il giudizio di merito, nel quale i convenuti si costituivano resistendo alla domanda e spiegando riconvenzionale diretta all’eliminazione di un cancello, il Tribunale di Napoli con sentenza dep. il 29 novembre 1996, condannava i convenuti ad arretrare il fabbricato da loro costruito alla distanza di metri 7,49 dal frontistante fabbricato di proprietà dell’attrice.

Con sentenza dep. il 14 marzo 2003 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata dai convenuti, rigettava la domanda proposta dall’attrice.

Secondo i Giudici di appello innanzitutto la zona in cui era stato realizzato l’edificio doveva considerarsi edificabile, non potendo condividersi i dubbi del consulente tecnico che al riguardo aveva manifestato perplessità non essendo riuscito a stabilire se la costruzione ricadesse in zona C) ovvero nella zona V.A.I. (attrezzature integrate), come preteso dall’attrice, dovendo considerarsi che la domanda di sanatoria presentata dai convenuti aveva avuto il parere favorevole della commissione edilizia, sicchè doveva ritenersi che la costruzione non rientrava in zona V.A.I., perchè altrimenti la Commissione edilizia non avrebbe potuto esprimere parere favorevole.

Pertanto, trovava applicazione il programma di fabbricazione all’epoca vigente, che peraltro si adeguava alla L. n. 765 del 1967, art. 17, lett. c) in merito alla distanza che è calcolata in base all’altezza degli edifici Orbene nella specie, l’altezza complessiva del fabbricato degli appellanti era di metri 7,41, da cui peraltro doveva detrarsi quella del torrino della cassa scala, pari a metri 2,30, trattandosi di volume tecnico che non può essere computato ai fini delle distanze secondo quanto previsto dalla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 2474 del 3-1-1973, conforme al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: pertanto, poichè l’altezza dell’edificio dei convenuti in tal modo si riduceva a metri 5,11, erano osservate le distanze prescritte, posto che la costruzione dei predetti convenuti risultava ubicata a metri 5,96 da quella dell’attrice nella parte in cui i due fabbricati si fronteggiano.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la P. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso gli intimati proponendo ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 873 cod. civ. e L. n. 765 del 1967, art. 17, lett. c)), censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che il torrino della cassa scala costituiva un volume tecnico, quando invece esso costituiva parte integrante dell’edificio e, come tale, andava considerato per stabilire l’altezza del fabbricato ai fini del calcolo delle distanze.

La censura è fondata.

Occorre premettere che la sentenza impugnata, nel calcolare la distanza fra gli edifici delle parti, ha fatto riferimento all’altezza di quello dei convenuti, cioè al fabbricato da costruire e, avendo accertato che i fabbricati erano alla distanza di mt. 5,96, ha ritenuto rispettata la distanza prescritta a stregua delle previsioni del programma di fabbricazione e della L. n. 765 del 1967:

peraltro, nel determinare l’altezza del fabbricato dei convenuti in mt. 5,11 non ha computato quella del torrino cassa scale, in quanto considerato volume tecnico, detraendo perciò l’altezza di quest’ultimo, pari a mt. 2,30, da quella complessiva del fabbricato (cioè comprensiva anche del torrino), pari a mt. 7,41.

Orbene, ai fini del calcolo delle distanze legali, integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo quell’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico- funzionali della costruzione medesima: in sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere ubicati all’interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che ne costituiscono parte integrante, come ad es. il vano scale, di cui il torrino ne rappresenta la necessaria prosecuzione.

Orbene, la realizzazione del predetto torrino integrava sopraelevazione – tale dovendosi intendere qualsiasi costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato che, comportando un aumento della volumetria preesistente, deve rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione.

Pertanto, erroneamente la Corte di appello – nel determinare la distanza esistente fra gli edifici delle parti – non ha calcolato l’altezza del torrino della cassa scale che andava invece computato, dovendo qui osservarsi come le circolari amministrative, costituendo espressione della potestà di indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività dell’Amministrazione, non sono fonte di diritto nè hanno alcuna efficacia nell’interpretazione della legge.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 873 cod. civ., del Decreto n. 1444 del 1968, art. 9, art. 41 del programma di fabbricazione del Comune di Azano, censura la sentenza laddove in modo empirico aveva tratto elementi di convincimento per stabilire la natura edificabile della zona in cui era stato costruito l’edificio e quindi l’applicabilità del programma di fabbricazione dagli atti del procedimento amministrativo relativo alla sanatoria, quando la stessa ha rilevanza esclusivamente nei rapporti con la P.A. e non in quelli fra i privati.

In ogni caso, la sentenza, nel soffermare la sua attenzione sulla disposizione che interessa i limiti di altezza di un edificio e non già i limiti di distanza tra fabbricati, aveva violato i principi di cui al programma di fabbricazione che aveva recepito le disposizioni di cui al Decreto n. 1444 del 1968, artt. 8 e 9.

Il motivo è infondato.

a) Per quanto concerne la censura relativa alla natura (edificabile o meno) della zona in cui è stata realizzata la costruzione dei convenuti, la ricorrente non ha interesse a farla valere in relazione alla domanda di demolizione o di arretramento del manufatto, dovendo qui ricordarsi che nel caso in cui la costruzione sia realizzata in zona non edificabile, alla quale pertanto siano inapplicabili le prescrizioni dettate per le altre zone del territorio comunale dagli strumenti urbanistici – troverebbero applicazione le norme – assai meno restrittive – stabilite in materia di distanze legali dall’art. 873 cod. civ. (e che nella specie sarebbero state osservate), cfr.

Cass. 6743/1983; 4754/1995; d’altra parte, poichè la riduzione in pristino è possibile soltanto in caso di violazione delle norme sulle distanze, a tali fini appare del tutto irrilevante la circostanza che l’immobile sia stato realizzato in assenza di concessione edilizia o in violazione delle norme di pianificazione del territorio, spettando in tal caso eventualmente soltanto il risarcimento del danno (quest’ultima domanda è stata rigettata in primo grado con statuizione che non risulta essere stata impugnata e che comunque non forma oggetto del presente ricorso), cfr. Cass. S.U. 5143/1998; 3564/2002.

b) In relazione alla denunciata violazione del programma di fabbricazione, va osservato che è inconferente il richiamo al Decreto n. 1444 del 1968, artt. 8 e 9, posto che l’osservanza delle distanze secondo i criteri e i parametri sanciti da tali norme introduce una questione avente il carattere di novità e, come tale, inammissibile in sede di legittimità perchè involge anche accertamenti di fatto nuovi (la distanza viene calcolata con riferimento a pareti finestrate), che non hanno formato oggetto delle domande proposte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata. Peraltro, occorre rilevare che la sentenza, nel ritenere che il programma di fabbricazione era conforme a quanto stabilito dalla L. n. 765 del 1967, art. 17, lett. c), ha in sostanza calcolato la distanza con riferimento all’altezza dell’edificio da costruire e, seppure incorrendo in errore per non avere considerato quale costruzione il torrino cassa scale, ha adottato un criterio convergente con quello invocato dall’attrice la quale ha chiesto l’arretramento dell’edificio realizzato dai convenuti a distanza pari all’altezza di quest’ultimo secondo quanto precisato nel ricorso.

Con riferimento al primo motivo del ricorso, il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “In tema di distanze legali, integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo quell’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima; pertanto, ai fini del calcolo delle distanze legali tra edifici frontistanti che, ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 17, lett. c), sono determinate con riferimento all’edificio da costruire, il torrino cassa scale va computato nell’altezza dell’edificio di cui costituisce parte integrante il ricorso incidentale, con cui è stata censurato il regolamento delle spese processuali, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale che comporta la caducazione della relativa statuizione.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso rigetta il secondo assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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