Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2566 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 04/02/2020), n.2566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24185-2018 proposto da:
M.F.M., rappresentata dall’Avvocato ATTILIO TORRE
ed elettivamente domiciliata a Roma, via Eleonora Duse 35, per
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. e COMUNE DI PALERMO;
– intimati –
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PALERMO, depositata il 4/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/7/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che M.F.M. aveva proposto nei confronti della sentenza con cui, in data 21.22/2/2017, il giudice di pace, in ragione del parziale accoglimento dell’opposizione dalla stessa formulata, aveva interamente compensato le spese di lite tra le parti.
Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’appellante si era infondatamente doluta della compensazione delle spese del primo grado di giudizio, che risultava, invece, “pienamente giustificata dalla parziale soccombenza”.
La M., con ricorso notificato il 2/8/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
La Riscossione Sicilia s.p.a. e il Comune di Palermo sono rimasti intimati.
La ricorrente, all’esito della proposta del relatore, ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’att. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha respinto il motivo con il quale la stessa aveva censurato la sentenza di primo grado per aver integralmente compensato tra le parti le spese di lite in ragione del parziale accoglimento della domanda.
2. Così facendo, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha tenuto conto del principio per cui la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, non integra il presupposto della soccombenza, neanche reciproca.
3. Il motivo è infondato. Il giudice di pace, in effetti, aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla M. ed aveva, quindi, annullato l’intimazione di pagamento impugnata limitatamente all’importo di cui ad una delle due cartelle esattoriali ad essa sottostanti, confermandola, invece, per l’altra. Il tribunale, dal suo canto, ha confermato la pronuncia appellata: tanto per il merito, sul rilievo che la notifica di quest’ultima cartella esattoriale era stata correttamente eseguita, quanto per le spese di lite, ritenendo che “la compensazione delle spese del primo grado del giudizio” era stata “pienamente giustificata dalla parziale soccombenza”. Tale statuizione è senz’altro corretta. In caso di accoglimento parziale della domanda, infatti, il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (Cass. n. 1572 del 2018; Cass. n. 16918 del 2018): in tema di spese processuali, invero, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa (Cass. n. 10685 del 2019).
4. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
5. Nulla per le spese di lite, non avendo i resistenti svolto alcuna attività difensiva.
7. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020