Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2566 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17169/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 21/03/07, depositata il 02/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/5/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della gravata pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva l’opposizione spiegata dal contribuente sig. C.L. nei confronti della cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle entrate di Velletri a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1975.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

E’ stata depositata in cancelleria relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita.

La ricorrente ha presentato memoria.

Il P.G. ha condiviso la relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che erroneamente il giudice dell’appello non ha limitato la propria indagine alla tardività dell’iscrizione a ruolo oggetto della censura mossa nell’atto d’appello dal contribuente nell’atto di appello interposto avverso la pronunzia di prime cure, ma ha preso in considerazione anche l’eccezione di tardività della notifica della cartella, invero tardiva per essere stata proposta solamente con memoria tardivamente depositata (in data 7/3/2007) nel corso del giudizio.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, è inammissibile, nel giudizio d’appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale, la prospettazione della violazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, stabilito nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, se in primo grado sia stata fatta valere esclusivamente la violazione dei termini per l’iscrizione a ruolo di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 9, comma 1, trattandosi di nuovo motivo di gravame, vietato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Seppur finalizzati entrambi all’annullamento della cartella, i due motivi, contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, sono radicalmente diversi, comportando accertamenti di fatto del tutto differenti (v. Cass., 13/03/2009, n. 6150).

Orbene, nel caso l’eccezione di tardività della notifica della cartella esattoriale è stata fatta valere solamente nel corso del giudizio d’appello, incontestatamente risultando essere stata sollevata (nemmeno con l’atto d’appello bensì) solamente con la memoria depositata in data 7/3/2007.

A tale stregua essa si appalesa tardiva, sicchè il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del nuovo motivo di gravame, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, (v. Cass., 13/03/2009, n. 6150).

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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