Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2566 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.N., T.R., G.F., elettivamente

domiciliati in Roma, via Tacito n. 50, presso lo studio dell’avv.

Cossu Bruno che li rappresenta e difende assieme all’avv. Bovo Mario

Lino per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, Nicola Valente e Antonella Patteri per procura rilasciata

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2008 della Corte d’appello di Venezia,

depositata in data 1/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.10.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Treviso, I.N., T.R., G.F. ed altri dipendenti della Flag s.p.a. chiedevano la rivalutazione dell’anzianita’ contributiva prevista dalla L. 28 aprile 1992, n. 7, art. 13, comma 8, in ragione dell’esposizione al rischio amianto.

La domanda era accolta per alcuni dei dipendenti ma non per i tre sopra indicati, i quali proponevano appello contestando la consulenza tecnica di ufficio espletata dal primo giudice.

La Corte di appello di Venezia con sentenza 29.4 – 1.10.08 riteneva che per ottenere il richiesto beneficio i detti ricorrenti avrebbero dovuto provare di essere stati esposta al rischio amianto in misura almeno pari a quella prevista dal D.Lgs. n. 277 del 1991 sulla base di accertamenti tecnici o di elementi di fatto che, in difetto di tali accertamenti, consentano di ritenere superati quei valori con rilevante probabilita’. Avendo la consulenza tecnica espletata dal primo giudice evidenziato che, pur avvenendo le lavorazioni in unico ma ampio capannone, le mansioni espletate da I. e G. (gruisti) e da T. (addetto alla sbavatura), avvenivano in zona separata e non comportavano contatto con materiale contenenti amianto, la Corte di merito rigettava l’impugnazione.

Proponevano ricorso per cassazione i tre dipendenti sopra indicati deducendo:

1) carenza di motivazione, sostenendo che il consulente tecnico non avrebbe tenuto conto dei dati di letteratura, documentazione probatoria, testimonianze, metodologie tecniche di computo del grado di saturazione dell’ambiente, il che avrebbe fuorviato il giudizio del giudice;

2) violazione dell’art. 115 c.p.c. non avendo il giudice ritenuto di espletare diretta istruttoria circa la esposizione effettiva degli attori alle polveri di amianto, nonostante le formali richieste e le sollecitazioni in tal senso mosse dagli appellanti in entrambi i gradi di merito.

Rispondeva l’INPS con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il ricorso e’ infondato.

Deve premettersi che nella sentenza di appello l’impugnazione risulta proposta da I., T. e G., mentre nel corpo della motivazione in luogo di quest’ultimo viene nominato tale V., estraneo al ricorso odierno.

Tale circostanza non e’ fatta oggetto di uno specifico motivo di impugnazione diretto a denunziare l’omesso esame dell’impugnazione di G. (appellante in secondo grado), ma e’ solo segnalata nel corpo del primo motivo, ove si denunzia carenza di motivazione in punto dell’esame medico-legale.

Nel ricorso, inoltre, la posizione del ricorrente G. e’ oggetto di trattazione nell’ambito della discussione dei vizi denunziati, atteso che la difesa prende in considerazione l’ipotesi che la Corte ritenga “di dover considerare i vizi della sentenza qui denunziati anche in relazione alla posizione del sig. G. F. (pag. 13 ricorso). Ed, infatti, lo stesso ricorso pone in evidenza come la consulenza tecnica sarebbe insufficiente pure con riferimento alla posizione G., atteso che anche le mansioni cui era addetto costui (addetto ai forni fusori ed ai trattamenti termici, pag. 13) erano effettivamente prese in considerazione dalla (pur contestata) espletata consulenza tecnica (pag. 15).

La motivazione del giudice di merito ed i motivi di censura sono, dunque, riferibili alle posizioni di tutti gli odierni ricorrenti, il che consente di ritenere che l’indicazione diversa effettuata dal giudice di appello che ha indicato il nominativo V. in luogo di G. non sia rilevante ai fini dell’esame del ricorso.

Tanto premesso e procedendo all’esame dei due motivi in unico contesto, deve rilevarsi che la Corte d’appello parte dal principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che “il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8,… va interpretato … nel senso che tale beneficio va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentino valori di rischio per esposizione a polveri d’amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31”; per cui “nell’esame della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare – nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c. – se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l’ambiente in cui ha svolto per piu’ di dieci anni … tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991” (v. per tutte Cass. 1.8.05 n. 16118).

In fatto, lo stesso giudice rigetta l’appello sulla base del rilievo che sul piano concreto i ricorrenti avevano svolto mansioni che non li esponevano a contatto diretto e continuato con la polvere di amianto, cosi’ argomentando sulla scorta della consulenza tecnica espletata che ritiene esaustiva sul piano probatorio, in quanto confortata sulle risultanze dell’istruttoria ed esente da vizi logici.

I ricorrenti lamentano l’erroneita’ dell’accertamento tecnico, in quanto fondato su una metodologia a loro avviso inidonea, e la parzialita’ dell’istruttoria espletata, essendosi il giudice sottratto all’obbligo di procedere all’accertamento del fatto sulla base della prova richiesta o mediante il rinnovo dell’accertamento tecnico; nella sostanza lamentando sia la mancata ammissione di alcune prove per testi richieste ab initio, sia il mancato esercizio da parte del giudice del suo potere-dovere di procedere di ufficio ai necessari ulteriori accertamenti sollecitati con le note di discussione conclusive e (a loro avviso) imposti dall’insoddisfacente tenore della consulenza tecnica.

Nel caso di specie il giudice ha esaminato con rigore le conclusioni del consulente ponendole in contraddittorio con le obiezioni di parte appellante, pervenendo ad una motivazione coerente e logicamente articolata come tale non suscettibile di riesame in sede di legittimita’.

In ogni caso va rilevato che le doglianze circa le modalita’ dell’istruttoria non possono trovare ingresso in questa sede, in ragione della (pur parziale) intempestivita’ dei mezzi di prova (dedotti solo con le note conclusive, v. pag. 20 del ricorso) e della ampia motivazione fornita dal giudice di merito a proposito dell’esclusione degli ulteriori accertamenti, successivi all’esito della consulenza tecnica.

Giova, infatti, ricordare che nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l’ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verita’ materiale, cui e’ doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa. Tali poteri, peraltro, debbono essere esercitati pur sempre con riferimento a fatti allegati ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti (Cass. 9.11.06 n. 23882). In ogni caso, il potere officioso attribuito al giudice del merito ha carattere discrezionale e deriva dalla valutazione di opportunita’, il cui esercizio e’ insindacabile in sede di legittimita’ anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilita’ del mezzo istruttorio ammesso (o non ammesso), dovendosi la motivazione ritenere implicita (argomento da Cass. 11.8.00 n. 10640).

Il ricorso e’, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese trattandosi di controversia a contenuto previdenziale instaurata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta in ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA