Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2566 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2566 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 13691-2013 proposto da:
DOGLIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA
V.LE DEI QUATTRO VENTI 150, presso lo studio
dell’avvocato LAURA LUCIDI, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 5, EQUITALIA
GERIT SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 374/2012 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 22/11/2012;

Data pubblicazione: 02/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

chiesto l’accoglimento.

udito per la ricorrente l’Avvocato LUCIDI che ha

i

Svolgimento del Fatto
§1 Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto
dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che,
respingendo il ricorso proposto da Francesca Doglia, aveva
confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione di
maggiore IVA ed applicazione di sanzioni e delle successive

a seguito della revoca dell’agevolazione per l’acquisto della
prima casa, con l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento
prevista dal n. 21 della Tabella A, parte seconda, allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972; revoca disposta
dall’amministrazione finanziaria sul rilievo che la
contribuente non aveva stabilito la residenza nell’abitazione
acquistata con la predetta agevolazione entro 18 mesi dalla
registrazione dell’atto.
I giudici di appello avevano preliminarmente respinto
l’eccezione di decadenza sollevata dalla contribuente,
fondata sulla circostanza che gli atti impugnati erano stati
notificati oltre il triennio dallo spirare del termine di 18 mesi
dalla registrazione dell’atto, sostenendo che
l’amministrazione finanziaria non era decaduta dal potere
accertativo, essendo applicabile al caso di specie, ex all’art.
11, comma 1-bis, della legge n. 289 del 2002, la proroga
biennale prevista dal comma 1 della medesima disposizione,
applicabile anche all’ipotesi di aliquota agevolata del 4%.
Avverso detta statuizione la contribuente propone ricorso
per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica
l’intimato.
La ricorrente ha presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

cartelle di pagamento e atto di iscrizione ipotecaria, emessi

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RAGIONI DI DIRITTO
§ 2. La ricorrente, con l’unico motivo, censura, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c, la violazione dell’art.
11, comma 1 e 1 bis della legge n. 289 del 2002, dell’ art.
76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 3 legge n.
212 del 2000, sostenendo che erroneamente i giudici di

proroga di cui all’art. 11 commi 1 e 1 bis della L. 289/2002,
nonostante la lettera della disposizione stabilisse – in
deroga all’art. 3 della L..2000 n. 212 – che i termini per la
rettifica e la liquidazione della maggiore imposta ” sono
prorogati di due anni per gli atti pubblici.., registrati entro il
30.11.2002″, mentre l’atto di compravendita in oggetto era
stato registrato successivamente a detta data. Deduce
altresì che la normativa citata fa riferimento ad ipotesi di
definizione agevolata estranee al caso di specie, di cui la
ricorrente non può beneficiare.
§.2.1 La decisione assunta dai giudici di merito non è
conforme all’orientamento del Supremo consesso di questa
Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 18574 dei 2016), che,
risolvendo il contrasto esistente nella giurisprudenza della
quinta sezione civile (e della articolazione della suddetta
nell’ambito della sesta sezione) proprio in ordine alla
applicabilità della proroga del termine triennale per la
rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, previsto
dall’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 d.P.R. n. 131
dei 1986 con riguardo a violazioni concernenti, come nella
specie, la fruizione dell’aliquota agevolata dell’IVA in caso di
acquisto della prima casa, ha affermato il principio,

prime cure ed i giudici di appello avevano applicato la

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condiviso da questo Collegio, in base al quale il predetto
termine “non può essere prorogato, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, della L. n. 289 del 2002, per le violazioni
concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4 per cento”.
Ciò, in quanto l’art. 11 cit. fa espresso riferimento solo
all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni, nonché sull’incremento di valore

derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta
interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una
interpretazione logico-sistematica, un’operazione
ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione
finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un
tributo per il quale esso non è espressamente previsto,
senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti
possa ritenersi irragionevole».
Le S.U. della Cass. n. 5925 del 2017, hanno osservato
nell’occasione che “l’ambito dell’imposizione è tracciato dal
legislatore (in positivo come in negativo) attraverso la
precisa indicazione di oggetti e soggetti tassabili, con la
conseguenza che in relazione alle norme impositive è
pacificamente escluso che la tassazione possa investire
oggetti o soggetti non espressamente emergenti dal dato
normativo espresso, onde anche le norme agevolative, per
esigenza speculare, non possono essere suscettibili di
integrazione ermeneutica trascendente” i confini semantici
del suddetto dato normativo espresso” e “che la disciplina
derogatoria in genere è da ritenersi di stretta
interpretazione”, traendo da ciò la conclusione che “non può
ritenersi ammessa un’operazione ermeneutica che, sia pure

degli immobili, sicché, trattandosi di disposizione

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attraverso una interpretazione logico-sistematica, si spinga
oltre la lettera della legge, nella specie ritenendo spettante
all’Amministrazione un più ampio termine per
l’accertamento in relazione ad un tributo (IVA) per il quale
tale più ampio termine non è stato espressamente previsto”.
§.2.2 Il Supremo consesso ha, altresì, precisato che «che
alla stregua del citato articolo 11, siccome interpretato da

(tra le altre v. Cass. 2017 n. 592; ord. nn. 19248 dei 2014
e 21955 del 2012 nonché sent. nn. 24575 e 12069 del
2010), non può escludersi la possibilità di fruire della
proroga di due anni dei termini per la rettifica e la
liquidazione della maggior imposta di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni nonché
sull’incremento del valore aggiunto, anche nelle ipotesi di
definizione delle violazioni relative all’applicazione di
agevolazioni tributarie sulle medesime imposte», ma non
per la rettifica e la liquidazione dell’IVA, anche agevolata.
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che con
l’atto di trasferimento immobiliare, la contribuente aveva
acquistato un immobile usufruendo dell’aliquota Iva
agevolata al 4% prevista per l’acquisto di case di abitazione
non di lusso, dalla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata
al D.P.R. n. 633/72, con atto registrato il 20.02.2003; di
talchè l’avviso d’accertamento era stato notificato il primo
marzo 2008, quando era oramai decorso il termine
decadenziale entro il quale l’ufficio poteva esercitare la sua
potestà impositiva, non valendo, la proroga biennale citata,
non essendo tale imposta contemplata dall’art. 11 commi 1
e 1 bis della legge n. 289 del 2002.

condivisibile giurisprudenza di questo giudice di legittimità

§.3 La sentenza impugnata non è orientata a questo criterio
ermeneutico sicché essa, in accoglimento del ricorso, deve
essere cassata senza rinvio, potendo la causa essere
immediatamente decisa nel merito con l’accoglimento del
ricorso introduttivo della contribuente.
Il recente consolidarsi della giurisprudenza, sullo specifico
profilo, giustifica la compensazione delle spese di lite

La Corte

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,

decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del
giudizio della contribuente;

Dichiara compensate le spese di lite dell’intero

giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione
civile in data 10.01.2018
Il Consigliere estensore
Dr. Milena Balsamo
<\ Th ) Il Presidente Domenico Ch . demi dell'intero giudizio.

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