Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25659 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2864/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2011, R.G.N. 1974/07.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 18/01/2011 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone n.1430/2005 che, accogliendo il ricorso di R.M., aveva dichiarato illegittimo il termine apposto ai contratti intercorsi con Poste Italiane S.p.A. dal 2/12/1998 al 3/11/1999, dal 17/07/2001 al 30/09/2001, dal 1/10/2002 al 31/12/2002, per genericità della causale giustificativa, disponendo la conversione del contratto, ha accertato la nullità del primo contratto per dimissioni della lavoratrice, dichiarando instaurato il rapporto a tempo indeterminato dal 19/07/2001;

Che avverso tale sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso, affidato a tre censure, al quale ha opposto difese, con tempestivo controricorso, R.M.;

Che entro i termini di legge, Poste Italiane S.p.A. ha depositato atto di accettazione della rinuncia di parte controricorrente al diritto e all’azione in giudizio, depositando copia dell’atto da questa notificatole in data 2/05/2017, per il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio;

Che, pertanto, deve dichiararsi estinto il giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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