Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25659 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25659 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso 28079-2009 proposto da:
JANNONE TUBI SRL (già TUBISID SPA) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio
LICCARDO LANDOLFI E ASSOCIATI, rappresentato e difeso
dall’Avvocato LANDOLFI ROBERTO giusta delega a
2013

margine;
– ricorrente –

19

contro

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 15/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 38/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il
29/10/2008;

udienza del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LANDOLFI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato ALBENZIO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Toscana con sentenza
29.10.2008 n. 38 ha rigettato l’appello proposto da Jannone Tubi s.p.a. (già
Tubisid s.p.a.) confermando la sentenza di prime cure e dichiarando
legittimo l’avviso di rettifica emesso dall’Ufficio delle Dogane di Livorno

dazio antidumping dovuto dalla società per importazioni di raccorderie di
tubi in ghisa malleabile filettati indicati nella dichiarazione doganale IM 4
n. 4176 presentata dalla società il 24.1.2002 di origine Argentina e ritenuti
invece dall’Ufficio di origine brasiliana.

I Giudici territoriali
– hanno ritenuto legittima la contabilizzazione a posteriori eseguita
dall’Ufficio doganale essendo stata riconosciuta dalle autorità del Paese
esportatore la falsità dei certificati FORM-A e non avendo dimostrato la
ditta importatrice la propria buona fede e di aver adottato la dovuta
diligenza
– hanno ritenuto non necessaria la preventiva impugnazione di falso dei
certificati di origine trattandosi di documenti rilasciati sulla base della
dichiarazione giurata dell’esportatore e dunque equiparabili alla
autocertificazione
– hanno rilevato che dalle emergenze istruttorie risultava confermata la
condotta fraudolenta della società esportatrice TUPY Argentina, volta ad
aggirare le misure antidumping adottate dalla Comunità (la società, priva di
capacità manifatturiera, si riforniva dalla propria controllante brasiliana TUPY Ltd di
raccorderie già filettate, e, tramite la stipula di contratti di lavorazione con ditte
argentine —RUBCAR e poi CANNING-, anch’esse prive di adeguata capacità
produttiva, simulava la lavorazione di filettatura in modo da far acquisire al prodotto

1
RG n.2807912009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Co est.
Stefailo Thvieri

ai sensi dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990 ed avente ad oggetto il recupero del

finito il requisito di origine argentina e conseguire in tal modo il rilascio da parte
della autorità argentine del relativo certificato di origine preferenziale, e quindi
riesportava in Europa la identica merce importata dal Brasile) ed in particolare a

tale conclusione convergevano: 1-la identità dei dati della merce riportati
sulle bollette di importazione dal Brasile e sulle bollette di esportazione in
Europa; 2-la identità del peso della merce in entrata ed in uscita e
coincidenza delle date di importazione ed esportazione; 3-la incapacità
produttiva delle società appaltatrici dei lavori di filettatura come accertata
in loco dall’OLAF; 4-la mendace classificazione tariffaria attribuita alla
merce dalla ditta importatrice; 5-la sottoposizione a procedimento penale
per frode doganale di Jannone Giampaolo cointeressato a vario titolo nel
Gruppo Jannone; 6-numerose prove che attestavano che la merce importata
dal Brasile era già filettata; 7-la natura non tariffaria ma commerciale della
numerazione IRAM; 8-la mancanza di registrazione nel data-base della
società esportatrice degli ordini relativi alle lavorazioni di filettatura.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Jannone Tubi
s.r.l. deducendo sette motivi corredati di quesiti di diritto.
Resiste con controricorso la Agenzia delle Dogane.
Le parti hanno depositato anche memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione dell’art.
112 c.p.c. e 324 c.p.c. per omessa rilevazione del giudicato esterno
sopravvenuto in relazione alle sentenze emesse dalla CTR Toscana sez.
staccata Livorno in data 17.12.2007 nn. 38-43 e passate in giudicato per
mancata impugnazione, che avevano deciso questioni identiche a quelle
oggetto del presente giudizio.
2
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Co
st.
Stefano ivieri

La società invoca la estensione del giudicato alla stregua dei principi
enunciati dalla pronuncia a SSUU 13.6.2006 n. 13916

1.1 H motivo è infondato.
Occorre considerare che ai sensi dell’art. 2909 c.c., il giudicato fa stato
ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti

intesa come titolo dell’azione proposta e del bene della vita che ne forma
l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato
(petitum immediato); entro tali limiti, l’autorità del giudicato copre il
dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto
fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente
investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che
costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della
decisione stessa (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.3.2004 n. 5925).
L’effetto preclusivo del nuovo giudizio richiede, pertanto, la coincidenza
soggettiva delle parti, in entrambi i giudizi, e che le cause abbiano ad
oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico: in tal caso, infatti,
l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la
risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto
decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile
premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in
giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso
in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (cfr. Corte cass. III sez.
16.5.2006 n. 1365; id. III sez. 3.10.2005 n. 19317; vedi III sez. 24.3.2006 n. 6628).

1.2 Tanto premesso difetta nella concreta fattispecie sottoposta all’esame
della Corte, la identità del titolo o del rapporto dal quale derivano le pretese
3
RG n.2807912009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Con
t.
Stefano O ieri

oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”,

doganali fatte valere nelle diverse cause, attesa la oggettiva autonomia dei
rapporti giuridici tributari che hanno costituito, rispettivamente, oggetto dei
giudizi nei quali si sarebbe formato il giudicato interno, ed oggetto della
presente controversia, giudizi svolti, per stessa ammissione della società
ricorrente, nei confronti di parti processuali diverse (Jannone s.p.a.;
Jannone Arm s.p.a.: ricorso pag. 21 e 22) .

impositivi relativi a diversi anni di imposta, e si riferiscono ad obbligazioni
tributarie che, se presentano caratteri comuni quanto al tipo di dazio
applicato ed alla contestazione formulata dall’Ufficio fmanziario (difetto di
origine preferenziale delle merce), sono tuttavia originate da situazioni fattuali

diverse (differenti operazioni di importazioni della merce nel territorio doganale
della UE) non riconducibili ad un medesimo fatto generatore di imposta,

rimanendo esclusa, pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato dalla
società ricorrente, la “identità oggettiva del rapporto giuridico” che,
unicamente, consente -anche in caso di differente “petitum”: idest di
diversa finalità cui è rivolto ciascun giudizio- di ravvisare quella unitarietà
della “causa petendi” che soltanto può giustificare la esigenza di evitare
contrasti in ordine a questioni giuridiche che costituiscono il necessario
presupposto logico-giuridico comune ad entrambe le decisioni. Le
differenti situazioni giuridiche dalle quali originano le diverse pretese
tributarie si qualificano, infatti, in relazione alla “concreta” modalità di
realizzazione del presupposto impositivo, che si configura in modo
autonomo rispetto a ciascuna importazione di merce, con la conseguenza
che le statuizioni adottate in una causa, anche se concernenti identiche
questioni di diritto, non possono spiegare efficacia vincolante nell’altra
causa (cfr. Corte cass. V sez. 20.6.2008 n. 16816 secondo cui “Ai fini
dell’incidenza di un giudicato su di una controversia non inerente il medesimo
rapporto fondamentale, non può riconoscersi alcun effetto preclusivo

sia alle

4
RG n.2807912009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Stefan

s. est.
livieri

I giudizi in questione attengono, infatti, a distinti provvedimenti

statuizioni incidentali relative a rapporti pregiudiziali sia alla soluzione di singole
questioni di fatto o di diritto, contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice
solo per pronunciare sulla specifica situazione dedotta in giudizio”; id. V sez.
30.12.2009 n. 28042).

Inconferente è inoltre il richiamo al principio di

diritto affermato da Corte cass. SU 16.6.2006 n. 13916, secondo cui
l’accertamento giudiziale del “modo di essere di una obbligazione relativa

giudizio relativo alla obbligazione sorta in un periodo d’imposta
successivo, atteso che tale efficacia espansiva si giustifica, infatti,
esclusivamente in presenza di uno o più elementi qualificativi della
fattispecie che rivestono carattere “tendenzialmente permanente” (e dunque
durevole, costante nel tempo, entrando “a comporre la fattispecie medesima per una
pluralità di periodi di imposta”) e che è dato riscontrare solo nella ipotesi di

“tributi periodici” ovvero di “esenzioni od agevolazioni pluriennali” in cui
la pluriennalità è assunta ad elemento costitutivo della fattispecie, venendo
considerati i diversi periodi di imposta “come una sorta di maxiperiodo”
(cfr. motiv. sent. SU paragr. 4.1), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per omessa pronuncia ex
art. 112 c.p.c. sul motivo di gravame proposto con l’appello con il quale,
denunciando l’omesso esame da parte del primo giudice, si deduceva, la
nullità dell’avviso di rettifica per difetto di motivazione “per relationem”,
non avendo l’Ufficio ottemperato all’obbligo ex art. 7 legge n. 241/90, art.
11 co5 bis Dlgs n. 374/90 ed art. 7 legge 212/2000 di allegazione dei
documenti richiamati (in particolare della relazione OLAF).

2.1 Rileva il Collegio che i Giudici di appello sono incorsi in omessa
pronuncia sull’indicato motivo di gravame. Tuttavia il rilevato vizio
processuale di omessa pronuncia non determina per ciò stesso
l’accoglimento del ricorso e la conseguente rimessione della causa al
5
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Co est.
Stefano ivieri

ad un singolo periodo di imposta” fa stato con forza di giudicato nel

giudice di rinvio affmchè pronunci sulla questione pretermessa, in quanto secondo la costante giurisprudenza di legittimità- a questa Corte è
consentito, alla stregua di una interpretazione dell’art. 384co2 c.p.c.
costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della
ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., di non disporre il
rinvio della causa in seguito alla cassazione della sentenza impugnata, e

il Giudice di merito non ha pronunciato non richieda ulteriori accertamenti
in fatto (cfr. Corte eass. H sez. 1.2.2010 n. 2313; id. I sez. 22.11.2010 n. 23581;
id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139) e debba ritenersi, come nella specie, infondata.

2.2 Occorre premettere che il requisito formale di cui all’art. 7 legge n.
212/2000 e, specificamente per quanto attiene agli avvisi di rettifica in
materia doganale, di cui all’art. 11 comma 5 bis Dlgs 8.11.1990 n. 374 (“la
motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa…”), deve ritenersi
assolto anche attraverso la motivazione “per relationem” alle risultanze
delle indagine condotta dall’OLAF (pacifica è la giurisprudenza di questa Corte
in ordine alla piena legittimità di tale forma di motivazione: ex pluribus Corte cass.
V sez. 5.2.2009 n. 2749; id. V sez. 9.2.2010 n. 2806; id. V sez. 9.4.2010 n. 8504).

L’obbligo di allegazione dell’atto richiamato “per relationem” trova,
peraltro, limite nella stessa ragionevolezza della norma.
In proposito è stato affermato da questa Corte che “in tema di
motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del
contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto
6
RG n.2807912009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Coìsst.
Stefano Ofivieri

decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto sulla quale

dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella
motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente
abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente
notificazione,. infatti, un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe
in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme
procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la

d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli’ (cfr. Corte cass.
V sez. 2.7.2008 n. 18073). Pertanto se l’atto richiamato è stato pubblicato su

albi o bollettini ufficiali è sufficiente la indicazione degli estremi dell’atto e
degli altri elementi necessari alla individuazione della pubblicazione (cfr.
Corte cass SU 14.5.2010 n. 11722 “tale motivazione può essere assolta per
relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, atto del
quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche
relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente
ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o
conoscibilità: l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia
già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o
pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella -secondo una
interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7,
comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente)-, sempre che ne siano indicati nella
cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”). Ed ancora è

stato precisato che l’obbligo di allegazione dell’atto o documento al quale è
disposta la “relatio” ha “funzione integrativa” delle ragioni che, per
l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, con la
conseguenza che non si estende a quegli atti, pur indicati nell’avviso di
accertamento, che non rivestono carattere essenziale in quanto non
svolgono alcuna funzione esplicativa “dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche” sui quali è fondata la determinazione dell’Ufficio
tributario (cfr. Corte cass. V sez. 18.12.2009 n. 26683 “il contribuente ha, infatti,
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RG n.2807912009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Co est.
Stefano Olìvieri

funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause

diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale
motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si
faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la
motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero
valore “narrativo’), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti

(almeno

nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato

basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto
impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del
contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad
integrarne la motivazione”).

2.3 Orbene, la motivazione dell’avviso di rettifica emesso ai sensi
dell’art. 11 Dlgs n. 374/1990 (trascritta alle pag. 3 e 4 del ricorso) fa espresso
riferimento alle indagini svolte dalla Missione OLAF in Argentina in esito
alle quali, come comunicato dall’OLAF con nota prot. D/14367 del
15.12.2004 alla quale era allegato un “data-base” contenente i dati relativi
alle operazioni doganali esaminate, era stata raggiunta la prova che la
merce esportata -anche in Italia- dalla Argentina non era originaria di quel
Paese ma doveva essere classificata alla voce doganale 73071910.10 come
“raccorderia filettata in ghisa malleabile” di origine brasiliana e quindi
sottoposta al dazio antidumping istituito con reg. CE del Consiglio in data
11.8.2000n. 1784.
La motivazione dell’avviso specifica ulteriormente che dall’esame della
documentazione commerciale concernente le importazioni dal Brasile e le
esportazioni in Europa risultava la identità dei “dati relativi alla quantità,
numero degli articoli, codici articolo, numero pallets, peso lordo e netto e
numero d’ordine italiano” circostanza dalla quale, unitamente al dato
temporale intercorrente tra la data della importazione e quella della
esportazione non compatibile con i tempi di lavorazione del prodotto, era
8
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Con est.
Stefano Wieri

nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non

• stato desunto che la ditta argentina esportatrice importasse dal Brasile
direttamente il prodotto finito (raccorderia filettata in ghisa) e senza
provvedere in loco ad alcuna trasformazione lo riesportasse in Europa sotto
falsa origine al solo fine di eludere il dazio antidumping.

2.4 La motivazione dell’avviso ha assolto dunque in modo adeguato e

recupero daziario (tanto in relazione ai presupposti di fatto quanto alle ragioni
giuridiche della pretesa) in relazione al “contenuto essenziale”

dell’atto

richiamato (rapporto OLAF) che viene chiaramente riportato nell’avviso
notificato ala società contribuente (cfr. Corte cass. V sez. 24.9.2008 n. 23985
secondo cui “l’avviso di accertamento in materia doganale, fondato sui verbali
ispettivi degli organismi di indagine comunitari…, deve ritenersi legittimamente
motivato ove…, riporti nei tratti essenziali…, il contenuto di quegli atti presupposti
richiamati per relationem anche se non allegati”), ponendo

ed avendo in

concreto posto- in grado la società importatrice di apprestare le proprie
difese, sia mediante la mera negazione dei fatti costitutivi della pretesa (e
cioè negando la diversa origine del prodotto rispetto a quella indicata nei certificati di
origine), sia contrastando l’atto impositivo mediante la documentazione e gli

elementi probatori idonei a dimostrare la effettiva origine (nella specie
argentina) del prodotto, dovendosi, al riguardo, tenere nettamente distinta la
questione relativa alla esistenza della motivazione dell’atto impositivo,
quale requisito formale di validità dell’avviso di accertamento (art. 7 legge
n. 212/2000; l’obbligo dei requisiti motivazionali richiesti a pena di nullità dell’atto
impositivo è stato attuato con il Dlgs 26.1.2001 n. 32), dalla questione attinente

invece alla indicazione ed alla effettiva sussistenza degli elementi
dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (cfr. Corte cass. I sez.
17.1.1997 n. 459; id. I sez. 5.6.1998 n. 5544; id. V sez. 1.8.2000 n. 10052),

indicazione che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità
dell’atto impositivo e che rimane disciplinata dalle regole proprie della
9
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Stef.

ns. est.
ivieri

sufficiente alla esigenza della individuazione della causa giustificativa del

istruzione probatoria, che trovano applicazione nello svolgimento del
processo introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all’atto
impositivo (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 8399 del 05/04/2013).

3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce il vizio di omessa
pronuncia ex artt. 112 e 360co 1 n. 4 c.p.c. “in merito alla rilevanza della

La parte ricorrente deduce che la CTR non avrebbe esaminato il motivo
di gravame con il quale si criticava la sentenza d prime cure per non aver
attributio rilevanza probatoria alla sentenza di assoluzione dal reato di
contrabbando emessa dal Giudice penale argentino nei confronti dei
rappresentanti legali della società esportatrice Tupy Argentina.

3.1 II motivo è inammissibile.

3.2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio di
“omessa pronuncia” ex art. 112 c.p.c. si concreta esclusivamente nel difetto
del momento decisorio su una o più delle domande od eccezioni
ritualmente formulate dalle parti : ne segue che per integrare detto vizio
occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento
indispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verifica “quando
il giudice non decide su alcuni capi della domanda,

che siano

autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli
pronuncia solo nei confronti di alcune parti”, non anche, invece, quando il
Giudice di merito ometta di confutare specificamente gli argomenti in fatto
o in diritto svolti dalle parti nei rispettivi scritti difensivi (cfr. Corte cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3388 del 18/02/2005), ovvero fondi la decisione su una

costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (cfr. Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012) o ancora quando il giudice di merito
10
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Con st.
Stefano
ieri

sentenza penale argentina”.

non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti,
cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie
costitutiva del diritto fatto valere (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17698 del
29/08/2011) o abbia omesso di valutare la richiesta di ammissione di un

mezzo di prova formulata dalla parte, venendo a risolversi tale mancato
esame in un diverso vizio di legittimità (violazione di norma di diritto ex art.

che presuppone che il Giudice di merito abbia ritualmente pronunciato su
tutta la domanda/eccezione -se pure erroneamente- e che pertanto, deve
essere censurato con l’approriato mezzo di impugnazione.
Ne segue che la inadeguata rilevazione del contenuto dichiarativo dei
documenti prodotti in giudizio (nella specie la sentenza penale di
assoluzione) e la inesatta valutazione compiuta dal Giudice di merito della
inefficacia dimostrativa di tale documento in ordine alla origine della merce
importata dalla società ricorrente, non comportando “omessa pronuncia
sulla domanda” (avente ad oggetto il riconoscimento della origine argentina del
prodotto importato, con conseguente sottrazione alla applicazione del dazio
antidumping) sulla quale il Giudice di merito si è, invece, puntualmente

espresso ritenendo di origine brasialiana i prodotti importati con conseguente

applicazione del dazio antidumping , avrebbe dovuto, eventualmente, essere

fatta valere dalla parte ricorrente censurando la sentenza di appello sotto
altri profili di illegittimità diversi dalla nullità processuale (cfr. Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 17698 del
29/08/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 11/05/2012).

3.3 La erronea individuazione del vizio di legittimità rende inconferente
la censura svolta nei confronti della sentenza impugnata e determina la

11
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

C s. est.
Stefano livieri

360co l n. 3 c.p.c., ovvero vizio logico della motivazione ex art. 360co l n. 5 c.p.c.)

inammissibilità del motivo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7267 del
11/05/2012)

4. Con il quarto motivo viene denunciato il vizio di violazione e falsa
applicazione degli art. 26, 66, 81 , 63, 87 e 94 del reg. 2454/1993, nonché
l’art. 26 CDC, in relazione all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c.. Con il quinto

n. 2 reg. CE n. 1697/79 e dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360co1 n.
3 c.p.c.
La società ricorrente sostiene che la CTR non ha tenuto conto che erano
state violate le norme del procedimento previsto dalle norme comunitarie
per la verifica della esattezza dei certificati di origine.
In particolare la tesi sostenuta dalla ricorrente si incentra sull’illegittimo
riconoscimento del potere della Autorità doganale comunitaria di
“invalidare” i certificati di origine FORM-A, atteso che le norme
comunitarie, in caso di dubbi e contestazioni sulla validità o sulla
indicazione di origine dei prodotti contenute in tali documenti, prevedono
un sistema di “cooperazione” con le autorità del Paese beneficiario,
competenti a controllare i dati riportati nel certificato e ad effettuare le
verifiche a posteriori su richiesta degli organi comunitari: solo alle autorità
del Paese terzo esportatore è affidata la verifica della origine dei prodotti e
dunque alle autorità doganali comunitarie non è consentito disapplicare o
invalidare i certificati di origine in questione. Avendo opposto l’autorità
argentina (CERA) un rifiuto alla revoca od annullamento dei certificati di
origine, l’Amministrazione doganale era tenuta a conformarsi alle
indicazioni contenute nei certificati ed a riconoscere il trattamento daziario
previsto per le merci di orgine argentina esportate in Italia. Aggiunge la
ricorrente che la CTR ha fatto errata apliazione dell’art. 220 paragr. 2 lett.
b) del CDC, ritenendo legittimo il recupero daziario a posteriori sebbene 112
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Ck est
vieri
Stefano

motivo si deduce ancora il vizio di violazione dell’art. 220 CDC, dell’art. 5

sussistesse l’errore attivo della autorità argentina nel rilascio dei certificati
di origine inesatti, 2-l’Agenzia delle Dogane non avesse fornito prova che il
rilascio dei certificati di origine inesatti fosse imputabile al fatto della
società esportatrice, nè che l’importatore fosse a conoscenza o dovesse
essere a conoscenza di tale errore.

rivolti a censurare le medesime statuizioni della sentenza di appello, sono
infondati.

4.2 Occorre premettere che per quanto concerne la disciplina dell’onere
probatorio applicabile ai diritti che trovano fondamento nei regimi doganali
di origine preferenziale (art. 20 paragr. 3, lett. d) ed e), nonchè art. 27 reg. CEE
2913/92 CDC) e non preferenziale (art. 20 -con esclusione delle misure di cui al
paragr. 3, lett. d) ed e), nonchè art. 22 reg. CEE 2913/92 CDC) delle merci “le

norme relative all’onere della prova ed ai mezzi probatori del carattere
originario delle merci rientrano nel diritto nazionale solo in quanto non
derivino dal diritto comunitario” (cfr. Corte giustizia 14.5.1996, Faroe
Seaf000d, cit., punto 60).

In applicazione del principio indicato al certificato di origine FORM-A
(ed analogamente al certificato di origine EUR-1, previsto nel caso in cui il regime
preferenziale tariffario sia disposto a seguito di accordo di libero scambio tra
l’Unione e lo Stato terzo) viene riconosciuto dall’ordinamento comunitario

uno speciale regime giuridico che si impone agli Stati membri: tale
certificato, infatti, costituisce il documento indispensabile attraverso il
quale deve essere dimostrata la origine della merce, con la conseguenza
che, all’importatore che intenda avvalersi delle agevolazioni tariffarie
concesse in base ad un regime tariffario preferenziale ovvero intenda
dimostrare -in relazione ad un regime tariffario non preferenziale- la origine
13
RG n.28079/2009
tic. Jannone TUBI s.r.l. e/ Ag.Dogane

Con est.
Stefano
vieri

4.1 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto

del prodotto al fine di evitare la applicazione di misure “antidumping”, non
è dato prescindere dal predetto documento e provare aliunde il presupposto
di fatto cui è condizionata la applicazione del beneficio fiscale (inequivoca la
disposizione dell’art. 26 paragr. 1 CDC —secondo cui la normativa comunitaria può
prevedere

“che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante

presentazione di un documento” e di quella dell’art. 84 reg. CEE n. 2454/1993 –

“ratione temporis” secondo cui “il certificato d’origine, modulo A, costituisce il
documento giustificativo dell’applicazione delle disposizioni relative alle
preferenze tariffarie…” -analogamente dispone l’attuale art. 110 paragr. 2 del reg. n.
2454/93 come modificato dal reg. CEE n. 1602/2000 della Commissione in data
24.7.2000-; del pari inequivoca la disposizione dell’art. 81 paragr. 1 e 2 del
medesimo reg. CEE n. 2454/1993 —come sopra modificato- secondo cui “i prodotti
originari…possono all’atto dell’importazione nella Comunità beneficiare delle
preferenze tariffarie …su presentazione di un certificato di origine,

modulo A…Il

certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo
giustificativo ai fini delle referenze tariffarie…”).

4.3 Tuttavia la “efficacia giustificativa” del trattamento tariffario più
favorevole (idest: la efficacia rappresentativa della origine del prodotto),
attribuita ai predetti moduli, non è assoluta, in quanto le autorità doganali
dello Stato membro in cui la merce viene immessa al consumo possono
verificare “a posteriori” (dunque successivamente al rilascio del predetto
certificato) la genuinità del documento e la esattezza della origine del
prodotto indicata nel certificato FORNI-A od EUR-1 (cfr. Corte giustizia
17.7.1997, Pascoal & Filhos, cit.,punto 30; id. 9.3.2006 Beemsterboer, cit, punti
32-33), venendo pertanto ad essere privato, il documento, della propria

efficacia “giustificativa-dimostrativa” in caso di accertamento, non soltanto
della contraffazione od alterazione del certificato, ma anche della falsa od
inesatta rappresentazione dei fatti in esso indicati (cfr. art. 26 paragr. 2 CDC

che dispone: “Nonostante la presentazione di detto documento l’autorità doganale
14

RG n.28079/2009
ric. Jarmone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Co
st.
Stefano Jvieri

modificato dal reg. CE n. 12/97 della Commissione in data 18.12.1997-, applicabile

può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per
accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa
comunitaria” ; art. 220 reg. CEE n. 2913/1992 CDC, con la norma di attuazione

di cui all’art. 94 comma 1 e 5 reg. n. 2454/93 -nel testo vigente “ratione temporis”,
ed attualmente riprodotta nell’art. 122 del regolamento di esecuzione- che dispone:
“il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, viene effettuato per

fondati circa la autenticità del documento o la esattezza delle informazioni circa la
origine effettiva dei prodotti

in questione”, ed autorizza le autorità doganali a

rifiutare il beneficio delle misure tariffarie preferenziali, ove persistano “dubbi
fondati” all’esito delle verifiche eseguite o delle informazioni fornite dalle autorità
pubbliche del Paese beneficiario).

Ne consegue che la normativa comunitaria che disciplina espressamente
la “contabilizzazione a posteriori” del dazio doganale (art. 220 CDC; art.
94 DAC), attribuendo espressamente alle autorità dello Stato membro di
importazione la facoltà di contestare -anche in seguito al provvedimento
definitivo di accettazione della importazione- la origine della merce e di
rifiutare la applicazione del regime preferenziale di origine (recuperando
l’importo daziario dovuto), si palesa del tutto incompatibile con
l’attribuzione di “fede privilegiata” al documento rilasciato dalle autorità
del Paese terzo beneficiario.
In proposito l’art. 220, paragr. 2, punto b) del reg. CEE n. 2913/92 (nel
testo modificato dal reg. CE n. 2700/2000 applicabile “ratione temporis”) dispone

che:
a-) non si procede a contabilizzazione a posteriori quando l’importo del
dazio non è stato liquidato “per un errore della autorità doganale, che non
poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito
in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in
vigore riguardo alla dichiarazione alla dogana”

15
RG n.2807912009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogarte

C
Stef

est.

sondaggio ovvero ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi

b-) l’ipotesi predetta ricorre anche quando la posizione preferenziale di
una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa
che coinvolge le autorità di un Paese terzo: in tal caso il rilascio da parte di
queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce “un
errore” che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore
purchè questi abbia agito in buona fede

irregolare “non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si
basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore”, salvo che
(eccezione alla deroga) risulti provato che le autorità che hanno rilasciato il
certificato “erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere
informate” che le merci non avevano i requisiti per beneficiare del
trattamento preferenziale, e sempre che risulti dimostrata la “buone fede”
del debitore, il quale è tenuto a fornire la prova di aver “agito con diligenza
per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il
trattamento preferenziale” (la prova della buone fede è, in ogni caso, esclusa
dalla pubblicazione sulla GUCE di avvisi che segnalino fondati dubbi sulla corretta
applicazione del regime preferenziale da parte del Paese beneficiario).

La descritta disciplina normativa del “controllo a posteriori” rifluisce
direttamente anche sulla efficacia probatoria del certificato di origine e
sulla applicazione della regola del riparto dell’onere probatorio.
Premesso, infatti, che la prova del carattere originario dei prodotti deve
essere fornita dall’operatore mediante il certificato FORM-A od EUR-1 e la
procedura di controllo a posteriori è volta essenzialmente a verificare
l’esattezza dell’origine indicata nei certificati precedentemente rilasciati
(cfr. Corte giustizia 7.12.1993 in causa C-12/92 , Huygen, punto 16; id. 17.7.1997
in causa C-97/95 Pascoal & Filhos LD, punto 30; id. 9.3.2006, in causa C-293/04,
Beemsterboer Coldstore Service, punto 32; id. 15.12.2011, in causa C-409/10,

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Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Co est.
Stefano
ieri

c-) in deroga alla disposizione precedente il rilascio di un certificato

Afasia Knits Deutschland, punto 43; id. 8.11.2012 in causa C-438/11, Lagura
Vermogensverwaltung Gmbh, punto 17) :

spetta alla Autorità doganale comunitaria che intenda recuperare a
posteriori il dazio fornire elementi atti ad invalidare la prova
documentale in questione, ovvero dimostrare che “il rilascio dei
certificati inesatti è imputabile alla inesatta presentazione dei fatti

in causa C-293/04, punto 39; Corte cass. V sez. 27.7.2012 n. 13483), a

meno che la prova di tale imputabilità sia resa impossibile a causa di
negligenza od impedimento opposto dalla stessa ditta esportatrice
(perdita o mancata esibizione dei documenti allegati -a comprova della
origine della merce- alla richiesta di emissione del certificato FORM-A od
EUR-1, e comunque di qualisiasi altro documento commerciale, fiscale,
doganale, di trasporto dal quale possa evincersi la reale origine del prodotto)

e tale impossibilità riveste carattere oggettivo, dovendo ravvisarsi
anche nel caso di eventi non riferibili a condotta dolosa o colposa
dell’esportatore, quale ad esempio la naturale cessazione dell’attività
(cfr. Corte giustizia in data 8.11.2012 in causa C-438111, Lagura
Vermogensverwaltung Gmbh, punto 32)

– spetterà, in tal caso, all’interessato -invertendosi l’onere della provafornire la prova contraria della esattezza delle indicazioni fornite
dall’esportatore al momento della richiesta di rilascio del certificato,
ovvero la prova che le autorità che hanno emesso il certificato
inesatto. successivamente eventualmente invalidato, al tempo del
rilascio dello stesso erano informate o avrebbero dovuto essere
informate che la dichiarazione della ditta esportatrice era inveritiera
in quanto le merci non avevano i requisiti per beneficiare del
trattamento preferenziale: non può procedersi, pertanto, a
contabilizzazione a posteriori volta al recupero del dazio applicato in
17
RG n.2807912009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Stef

s. est.
livieri

da parte dell’esportatore” (cfr. Corte giustizia 9.3.2006 Beemsterboer

misura ridotta in virtù del regime preferenziale di origine, soltanto se
l’operatore economico interessato ha fornito la prova dell’esistenza
dell’errore “colpevole” commesso dalle autorità che hanno emesso il
certificato, ovvero la prova della violazione di obblighi di controllo
previsti da norme che vincolano tali autorità, e sempre che venga
dimostrata altresì la “buona fede” della impresa importatrice (cfr.

4.4 La norma comunitaria in esame non pone, pertanto, alcuna
limitazione alla contestazione da parte della autorità doganali comunitarie
delle “irregolarità” del certificato di origine emesso dal Paese beneficiario
(ivi inclusa la contestazione del requisito di origine dei prodotti falsamente od
inesattamente “riferito” dall’esportatore nella richiesta di emissione del certificato),

individuando esclusivamente le circostanze di fatto che integrano la
esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dell’importatore incolpevole
che abbia legittimamente confidato nella correttezza della operazione (e
nella effettiva origine della merce) in conseguenza di un errore determinato
da un comportamento attivo, doloso o colposo, imputabile alle autorità
pubbliche del Paese beneficiario.
Limitazioni al potere di contestazione della effettiva origine delle merci
non sono rinvenibili neppure nel regolamento CEE n. 2454/1993 di
attuazione del CDC (cfr. art. 94 DAC nel testo vigente “ratione temporis”) che
legittima le autorità della Comunità a rifiutare, anche in presenza di
certificati “formalmente” regolari, il riconoscimento del trattamento
preferenziale ai prodotti importati nel territorio doganale UE, laddove
sussistano “ragionevoli dubbi” in ordine alla diversa origine delle merci,
ovvero qualora gli elementi informativi acquisiti dai Paesi beneficiari ed i
risultati delle indagini svolte dalle autorità di quei Paesi ovvero dagli organi
antifrode della Comunità, non consentano di pervenire con certezza alla
18
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Stef

Cof est.
ieri

Corte giustizia 9.3.2006 Beemsterboer in causa C-293/04, punto 45 e 46).

prova della origine dei prodotti (ipotesi quest’ultima che integra una
“irregolarità sostanziale” del certificato, non più idoneo, in conseguenza, a costituire
“titolo giustificativo” della applicazione della esenzione o riduzione daziaria: Corte
cass. V sez. 6.9.2006 n. 19195; id. V sez. 27.7.2012 n. 13496), come nel caso in

cui all’esito delle verifiche la origine delle merci sia rimasta ignota (cfr.
Corte di giustizia 7.12.1993, causa C-12/92 Huygen, punto 17 e 18,; id. 14.5.1996

293/04 Beemsterboer, punto 34; id. 15.12.2011, causa C — 409/10, Afasia, punto
44; id. 8.11.2012 causa C-438/11, Lagura, punto 18).

4.5 Dalla disamina della disciplina normativa comunitaria emerge,
dunque, una netta distinzione tra il piano della “validità formale” (o della
autenticità) del documento (in quanto atto formato dalla autorità dello Stato
competente ad emetterlo, ed esente da vizi formali e materiali in quanto non alterato
nel suo originario contenuto e dotato di tutti i requisiti legali di esistenza e validità sottoscrizione, apposizione di timbri, vidimazioni, ecc.- prescritti dall’ordinamento
dello Stato di esportazione) ed il piano degli “effetti giuridici”

ad esso

ricollegabili, nell’ambito dei quali occorre ulteriormente distinguere tra la
“efficacia di titolo esclusivo di legittimazione”

all’esercizio del diritto al

conseguimento del trattamento doganale preferenziale, e la “efficacia
rappresentativa”

del documento concernente la attestazione delle

caratteristiche e delle qualità delle merci esportate (tra cui, nella specie, la
“origine delle merci” come definita dagli artt. 23 e 24 CDC), distinzioni che

risultano tanto più evidenti ove si consideri che la formazione e la
emissione del certificato in questione non implica alcun obbligo di
preventivo controllo, da parte della autorità pubblica emittente, della verità
delle dichiarazioni rese dall’esportatore circa l’effettiva origine delle merci
(significativa in proposito la risposta fornita all’OLAF dalla Camera degli
esportatori della Repubblica argentina — CERA con nota in data 10.1.2005
secondo cui il certificato di origine FORM-A veniva rilasciato sulla base di una
19
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Cckst.
Stefano
eri

cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood, punto 16; id. 9.3.206 causa C-

dichiarazione giurata dell’esportatore, con la conseguenza che gli organi certificatori
del Paese beneficiario non potevano essere ritenuti responsabili

per fatti che

esulavano dall’ambito dei loro poteri di controllo, quali in particolare l’accertamento
della verità delle informazioni relative alla origine dei prodotti fornite
dall’esportatore con la predetta dichiarazione giurata: cfr. ricorso principale pag. 17

18), con la conseguenza che il fatto direttamente percepito ed attestato dal

certificato FORM – A (ed al quale in ipotesi dovrebbe essere riconosciuta efficacia
probatoria privilegiata), non concerne gli atti ed i risultati delle indagini

compiute per accertare la reale origine del prodotto, ma semplicemente ed
esclusivamente la riferibilità al soggetto esportatore della dichiarazione
dallo stesso resa circa tale origine, rimanendo quindi, in ogni caso (idest:
anche nel caso in cui il certificato fosse considerato atto pubblico fidefaciente
secondo l’ordinamento giuridico del Paese terzo)

sottratta alla efficacia

probatoria privilegiata -ed alla necessaria impugnazione di falso- la
indicazione di origine dei prodotti contenuta nel predetto documento.
Nella specifica materia doganale in esame (regime di origine preferenziale
delle merci: art. 20 paragr. 3, lett. d, ed e), ed artt. 23-27 CDC) non è dato,

pertanto, rinvenire alcuna altra norma di diritto comunitario (né tanto meno
di diritto interno dello Stato membro comunitario) diretta ad attribuire
efficacia di “prova legale assoluta” (juris et de jure) al documento emesso
dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e richiesto ai fini del
conseguimento del trattamento preferenziale di origine delle merci, né è
dato rinvenire alcuna norma che altrimenti subordini la contestazione circa
la “effettiva origine” dei prodotti, indicata nel certificato, alla previa
eliminazione dalla realtà giuridica di detto documento secondo i mezzi di
impugnazione della falsità propri dell’ordinamento giuridico nel quale tale
documento è stato formato.

20
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Cons. est.
vieri
Stefan

funzionario della autorità pubblica del Paese beneficiario che emette il

4.6 Infondato deve ancora ritenersi l’assunto della società ricorrente
relativo alla asserita violazione delle norme comunitarie (art. 26 reg. CE n.
2913/1992; art. 94 reg. CE n. 2454/93) che, in attuazione del sistema di
cooperazione tra le autorità doganali dello Stato membro (importatore) e
del Paese terzo (esportatore), prevedono la previa trasmissione dei
certificati di origine alle autorità pubbliche che li hanno emessi, affinchè

disponendo le opportune indagini in loco ed assolvendo quindi all’impegno
di comunicare i risultati di tali indagini fornendo esaustivi chiarimenti,
nella specie, sulla origine effettiva della merce.

4.7 Premesso che le norme procedurali indicate non prevedono espresse
comminatorie di sanzioni di invalidità del provvedimento di
contabilizzazione a posteriori del dazio e dei conseguenti avvisi di rettifica
emessi in difformità e dunque non sembrano introdurre limiti esterni al
potere degli Stati membri di recuperare tributi propri della Comunità, rileva
il Collegio che, nella specie, non risulta violato il principio di diritto
comunitario secondo cui “il controllo a posteriori dei certificati EUR-1
rilasciati dallo Stato di esportazione, le conclusioni alle quali sono
pervenute le autorità di quest’ultimo, si impongono alle autorità dello Stato
membro di importazione. Infatti la cooperazione sancita da un protocollo
relativo alla origine dei prodotti può funzionare soltanto se lo Stato di
importazione accetta le valutazioni legalmente effettuate al riguardo dallo
Stato di esportazione (sentenze 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos
, punto 33;……25 febbraio 2010, causa C-386/08 Brita,

punto 62)” (cfr. Corte

giustizia UE 15.12.2011, causa C-409/10, Hauptzollamt Hambur-Afasia Knits,

punto 29), atteso che: 1- la Missione comunitaria si è svolta in piena

collaborazione con le autorità dello Stato argentino ed ha consentito
all’OLAF di richiedere ed acquisire anche documentazione rinvenuta in
21
RG n.2807912009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

C
est.
Stefano tiKvieri

tali autorità provvedano alla verifica della “autenticità” degli stessi,

loco (bollette di importazione, fatture, ecc.); 2- i certificati di origine sono
stati trasmessi e sottoposti ad esame della autorità pubblica argentina
(CERA) che aveva provveduto ad emetterli; 3- tale autorità (CERA) ha
comunicato i risultati della verifica anche all’OLAF (nota di risposta in data
10.1.2005), non ritenuti dirimenti ai fini della prova della effettiva origine
argentina dei prodotti, essendosi limitata la predetta autorità (CERA) a

esulava dalle proprie competenze qualsiasi verifica della effettiva
corrispondenza della merce alla origine dichiarata dall’esportatore.

4.8 L’accertamento da parte degli organi comunitari, all’esito della
indagine antifrode, di una diversa origine della merce rispetto a quella
indicata nei certificati emessi dal Paese beneficiario

(la “missione

comunitaria” presso Paesi terzi è espressamente prevista dall’art. 20 del reg. CE del
13.3.1997 n. 515 allo scopo di assicurare l’osservanza della regolamentazione
doganale nell’ambito del sistema comunitario

art. 1 reg. , ed ha ad oggetto la

“raccolta di tutti gli elementi comprovati l’irregolarità di operazioni che appaiono
contrarie alla regolamentazione doganale” -art. 19 reg.-. L’invio della missione è
subordinata alla condizione che il Paese terzo si sia giuridicamente impegnato a
prestare assistenza art. 19 reg. . L’art. 21 reg. n. 515/97 riconosce valore di

prova, utilizzabile nei procedimenti dello Stato membro

art. 45 paragr. 2 , alle

informazioni contenute in documenti trasmessi dalle autorità del Paese terzo,
lasciando tuttavia intatti i poteri di indagine della Commissione che possono essere
esercitati direttamente od anche avvalendosi delle autorità del Paese terzo) non ha

integrato, pertanto, alcuna violazione delle norme comunitarie di procedura
dettate per lo svolgimento delle indagini antifrode e del controllo a
posteriori tali da precludere alla Amministrazione doganale ogni possibile
contestazione sulla origine effettiva della merce e rendere illegittimo il
procedimento di revisione doganale ex art. 11 Dlgs n. 374/1990.

22
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ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

.1
\skdt:st.
Ste fano *vieri

confermare la regolarità formale dei documenti emessi, specificando che

Dirimente, in ogni caso, a ritenere infondata la critica mossa alla
sentenza dalla società resistente, è la mancanza di un “accordo di libero
scambio” tra la Unione Europea e lo Stato argentino volto a riconoscere un
reciproco trattamento preferenziale alle merci delle parti contraenti, come è
dato evincere dal rilascio dei certificati FORM-A (e non EUR-1) da parte
della autorità competente al commercio (e non dalla autorità doganale)

reciprocità, avente fonte convenzionale, la giurisprudenza comunitaria
subordina l’obbligo del necessario riconoscimento, da parte della autorità
degli Stati membri, dei risultati in ordine all’accertamento della origine del
prodotto cui sono pervenute -attraverso procedimenti legalmente svolti- le
autorità competenti (ivi incluse le sentenze emesse dalla autorità giudiziaria:
Corte di giustizia 9.2.2006, cause riunite C-23/04 e C-25/04, Sfakianakis AEVE,
punto 24 e 25) del Paese terzo in cui opera la ditta esportatrice che ha

richiesto il rilascio del certificato d’origine, riconoscimento che trova
fondamento giuridico nello stesso rapporto di cooperazione amministrativa
e di equiordinazione, istituito dall’accordo, tra le autorità degli Stati
contraenti, nonchè fondamento pratico nel fatto che “sono le autorità dello
Stato di esportazione a poter più agevolmente, e direttamente, accertare le
circostanze che condizionano l’origine de/prodotto” (cfr. Corte di giustizia
12.7.1984, causa C-218/83, Les Rapides Savoyards, punto 26 e 27; id.
Sfakianakis, cit., punto 23; id. Afasia, cit., punto 29). Diversamente nel caso in

cui difetti tale rapporto associativo o concordato, ovvero nel caso in cui il
regime tariffario preferenziale di origine sia stato riconosciuto
unilaterlamente dalla Comunità, la giurisprudenza comunitaria ha
puntulmente evidenziato come ” 35 Tuttavia, resta pur sempre il fatto che
la necessità per le amministrazioni doganali degli Stati membri di accettare
le valutazioni effettuate dalle autorità doganali dello Stato esportatore non
si manifesta allo stesso modo allorché il regime preferenziale è introdotto
23
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ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

ons. st.
Stefaio Oh ieri

dell’Argentina. Ed infatti esclusivamente all’indicato presupposto di

non da un accordo internazionale fra l’Unione e uno Stato terzo basato su
obblighi reciproci, ma da un provvedimento autonomo dell’Unione
(sentenza Faroe Seafood e a., cit., punto 24). 36 Pertanto, occorre
constatare che, nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie
generalizzate instaurato unilateralmente dall’Unione, le autorità dello
Stato di esportazione non possono vincolare quest’ultima e i suoi Stati

d’origine «modulo A» allorché, in circostanze come quelle oggetto del
procedimento principale, le autorità doganali dello Stato di importazione
continuano a nutrire dubbi sull’origine reale delle merci, nonostante tali
certificati d’origine non siano stati dichiarati invalidi. 37 La soluzione
contraria, che priverebbe le autorità doganali dello Stato di importazione,
nell’ambito di un procedimento come quello principale, instaurato dinanzi
ad un giudice di questo stesso Stato, della possibilità di domandare la
prova che il certificato d’origine si basa su una situazione fattuale riferita
in maniera inesatta o esatta dall’esportatore, vanificherebbe l’obiettivo
del controllo a posteriori che è, come emerge dal punto 17 della presente
sentenza, quello di verificare successivamente l’esattezza dell’origine delle
merci indicata nel certificato d’origine «modulo A» ” (cfr. Corte giustizia
8.11.2012, causa C-438/11, Lagura , cit.).

4.9 Alla stregua di tali considerazioni deve, pertanto, essere data risposta
al quesito di diritto formulato dalla parte ricorrente e
affermarsi il principio di diritto secondo cui il “certificato di
origine” delle merci (FORM-A, EUR-1) emesso dalle autorità del
Paese di esportazione, previsto dall’art. 26 regolamento CEE n.
2913/92 del Consiglio del 12.10.1992 e succ. mod. e dagli artt. 80
ss. del regolamento CEE n. 2494/93 della Commissione del 2.7.1993
-nel testo vigente ratione temporis-, costituisce

“titolo di

24
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C
t.
Stefan& Olivieri

membri alla loro valutazione in merito alla validità dei certificati

legittimazione esclusivo” per esercitare il diritto alla fruizione dello
specifico regime doganale previsto in relazione alla origine del
prodotto (“condicio sine qua non”), ma allo stesso documento, in
difetto di espressa previsione delle norme comunitarie doganali, non
può riconoscersi anche efficacia di “prova legale assoluta” (juris et
de jure) dei fatti costitutivi di tale diritto, ed in specie della “effettiva

certificato, tenuto conto, da un lato, che alcun obbligo giuridico è
imposto in via generale alle autorità del Paese terzo di effettuare il
controllo della merce al momento del rilascio del certificato (come
emerge dall’art. 81 reg. CEE n. 2454/93 secondo cui tale autorità può
limitarsi ad accertare che i dati indicati nella dichiarazione resa
dall’esportatore corrispondano ai requisiti di origine previsti dalle norme
comunitarie); dall’altro che le autorità doganali dello Stato membro di

importazione, in presenza di ragionevoli dubbi, sono autorizzate a
contestare la “effettiva” origine del prodotto importato,
indipendentemente dalla regolarità e validità formale del certificato
esibito dall’importatore, ed a rifiutare l’applicazione dello specifico
regime doganale, contabilizzando a posteriori il dazio dovuto,
qualora non siano state fornite prove ovvero le prove fornite non
abbiano consentito di appurare con certezza la effettiva origine dei
prodotti, o ancora quando all’esito delle indagini svolte i prodotti
siano risultati di diversa origine da quella indicata nel certificato;

– ribadirsi il principio di diritto secondo cui né il rifiuto del beneficio
di applicazione di tariffe preferenziali, nè il recupero “a posteriori”
dei dazi esentati o ridotti, sono subordinati all’annullamento o alla
revoca del documento (certificato FORM-A od EUR-1) da parte
delle autorità del Paese terzo emittente, in quanto l’adozione delle
25
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

C4Ì est.
Stefanb wieri

origine” della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il

misure recuperatorie del dazio è legittimata anche in base alle sole
risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi comunitari,
secondo il disposto dell’art. 26 del predetto Regolamento CEE n.
2913 del 1992 e dell’art. 94, par. 5 -testo vigente ratione temporis-,
del Regolamento CEE n. 2454 del 1993 (cfr. Corte cass. V sez.
6.9.2006 n. 19195; id. V sez. 12.6.2009 n. 13680; id. V sez. 4.4.2012 n.

4.10 Infondata è altresì la critica mossa alla sentenza di appello in
relazione alla omessa rilevazione della esistenza dei presupposti di cui
all’art. 220 paragr. 2 lett. b) CDC, per dar luogo alla sottrazione della
società importatrice, ignara dell’errore sulla effettiva orgine dela merce, al
recupero del dazio. Dalla disamina della disciplina normativa comunitaria
(paragr. 4.3 della presente motivazione) risulta, infatti, che l’elemento della

“buona fede” del debitore (del quale, peraltro, deve essere data prova mediante la
condotta diligente prestata al fine di verificare la esattezza della indicazione di
origine dei prodotti) non rileva ex se ma si aggiunge a quello dell’ “errore

che non poteva ragionevolmente essere scoperto”,

errore che deve essere

imputabile a “comportamento attivo” della autorità competente.
Nel regime doganale delle preferenze generalizzate che prevede
l’intervento delle autorità di un Paese terzo, sussiste l’indicato presupposto
(errore imputabile alla autorità competente incidente sulla liquidazione del dazio, che
non può essere ragionevolmente scoperto e che non può essere fatto gravare
sull’incolpevole importatore nei confronti del quale non può essere disposto il
controllo a posteriori) quando detta autorità, nell’esercizio delle proprie

competenze, fornisca informazioni errate ovvero emetta atti viziati in
relazione ai requisiti formali di validità (violando le norme che regolano il
procedimento di formazione ed esternazione dell’atto)

od al loro contenuto

sostanziale (come nel caso di attestazione inesatta della origine della merce:
26
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

st.
C
Stefan O wieri

5400).

indipendentemente dal fatto che la inesatta rappresentazione della realtà o l’errato
contenuto sia dipeso da condotta illecita -falso ideologico od errore colpevoleovvero da errore incolpevole), e dunque quando l’informazione o l’atto viziato

sia comunque direttamente riferibile alla condotta della stessa autorità
emittente, mentre costituisce espressa deroga normativa all’indicato
principio l’ipotesi in cui la inesattezza della origine preferenziale della

del Paese che ha emesso il relativo certifcato, derivi dalle false od errate
dichiarazioni dell’esportatore: in tal caso il requisito della buona fede
dell’importatore, ove sussistente, deve ritenersi “ex se” inidoneo a sottrarre
l’operatore economico al recupero del dazio mediante controllo a posteriori
(salvo che l’interessato dimostri che le autorità emittenti erano a conoscenza o
avrebbero dovuto conoscere la diversa origine della merce),

in quanto “la

Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di
comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini ” e inoltre “nel
calcolare i vantaggi realizzabili mediante il commercio di prodotti che
possono fruire di preferenze tariffarie, l’operatore economico accorto e al
corrente della normativa vigente deve valutare i rischi inerenti al mercato
che gli interessa ed accettarli come faceti parte della categoria dei normali
inconvenienti della attività commerciale” con la conseguenza che “la
imposizione all’importatore in buona fede del pagamento dei dazi doganali
dovuti per la importazione di una merce rispetto alla quale l’esportatore
ha commesso un illecito doganale, cui l’importatore non ha partecipato a
nessun titolo, non è in contrasto con i principi del diritto di cui la Corte
garantisce il rispetto” (cfr. Corte giustizia 17.7.1997 causa C-7/95 Pascoal &
Filhos punti 59-61; cfr. Corte cass. V sez. 3.2.2012 n. 1583; id V sez. 3.8.2012 n.
14032; id. V sez. 27.7.2012 n. 13483).

Tanto premesso, nel caso di specie, la sentenza di appello ha dato conto:
a) della inesatta origine della merce (ritenendo idonee le prove fornite dalla
27
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Co . est.
Stefano Òiivieri

merce, pur direttamente attribuibile ad errore “incolpevole” della autorità

Agenzia delle Dogane); b) dell’errore riferibile a condotta della autorità del
Paese terzo che ha provveduto al rilascio dei certificati attestanti la inesatta
origine della merce; c) della inidoneità di detto errore ad integrare unitamente alla prova della ignoranza incolpevole, della buona fede e della
diligenza prestata dall’importatore- i presupposti richiesti per impedire il
controllo a posteriori, in quanto errore derivante dalla falsa dichiarazione di

Tanto è sufficiente (in disparte dalla questione di merito concernente
l’accertamento di tali presupposti compiuto dai Giudici di merito alla
stregua degli elementi istruttori acquisiti al giudizio) a ritenere esente la
sentenza impugnata, in quanto emessa in conformità agli indicati principi di
diritto, dalle censure mosse con i motivi di ricorso in esame.

5. Con il sesto motivo la società ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700
c.c. , degli art. 2727 e 2729 c.c. , dell’art. 36 Dlgs n. 546/1992 , in relazione
all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c.. La ricorrente sostiene che i Giudici territoriali
hanno disatteso lo schema normativo della prova logico-presuntiva,
omettendo di esaminare e valutare i molteplici elementi indiziari prodotti
dalla società importatrice nel corso del giudizio, ampiamente idonei ad
integrare i fatti od elementi noti aventi i caratteri di gravità precisione e
concordanza, e dai quali era dato, pertanto, pervenire all’accertamento della
origine argentina del prodotto. Con il settimo motivo la sentenza di appello
viene censurata per vizio di insufficiente ed illogica motivazione, ai sensi
dell’art. 360co 1 n. 5) c.p.c., sotto il profilo della omessa considerazione di
elementi probatori determinanti che destitutivano di efficacia gli elementi
indiziari individuati dai Giudici territoriali a sostegno della decisione.

28
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

origine della merce riferita dalla società esportatrice Tupy Argentina.

In particolare deduce la società ricorrente che gli elementi utilizzati di
Giudici territoriali per fondare la decisione risultano smentiti dalle prove
offerte in giudizio dalla stessa società in quanto:

1-la incongruenza temporale tra le date delle bollette di importazione in

sul quale si basava la presunzione che il breve lasso di tempo intercorrente
tra le due operazioni non avrebbe consentito di effettuare la lavorazione del
prodotto importato dal Brasile) non rivestiva i caratteri della certezza, in
quanto dai documenti prodotti (bollette doganali) non emergeva la identità
tra la merce importata e quella esportata, essendo immesso il prodotto
semilavorato nei magazzini della società srgentina e poi spedito per la
lavorazione alle ditte appaltatrici ;

2-la identità di peso delle merce importata e di quella esportata trovava
giustificazione nel fatto che per ragioni di praticità i dipendenti della TUPY
non modificavano i dati della merce -registrati nel sistema informatico al
momento della importazione- dopo che il prodotto semilavorato era stato
restituito finito (filettato e nuovamente zincato) dalle ditte appaltatrici;

3-la identità del codice 2548 TRAM identificativo della merce importata dal
Brasile ed esportata in Europa, non conduceva -come ritenuto dalla
Agenzia dele Dogane- alla prova che il prodotto importato era già quello
finito (filettato) atteso che dalla istruttoria era emerso che fmo al 28.2.2002
(e dunque solo in data successiva alla dichiarazione doganale 24.1.2002 oggetto del
presente giudizio) veniva utilizzato nel nomenclatore tariffario argentino un

unico codice per designare tanto gli accessori filettati che i prodotti non
filettati;

29
RG n.28079/2009
Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

s. est.
Stefa o Olivieri

Argentina dal Brasile e di esportazione dalla Argentina in Europa (elemento

4-non erano stati forniti indizi certi dalla Agenzia delle Dogane in ordine
alla incapacità produttiva delle ditte argentine appaltatrici dei lavori di
filettature delle raccorderie, ed anzi dal verbale di ispezione 14.8.2001 della
autorità doganale argentina (AFIP), allegato al rapporto OLAF del
18.12.2004, risultava che presso i locali della società RUBCAR erano

lavorazione

5-dal procedimento penale instaurato nei confronti di Jannone Giampaolo
non poteva trarsi alcun elemento probante a sostegno della origine
brasiliana e non argentina della merce in quanto lo stesso non rivestiva
cariche societarie nella Jannone Tubi s.r.l. e comunque tale procedimento
riguardava merce proveniente dalla Cina.

5.1 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto
diretti a censurare le medesime statuizioni della sentenza impugnata, sono
fondati.

5.2 La estrema sintesi -che si riduce ad un mero elenco- con la quale la
CTR indica gli elementi probatori ritenuti determinanti per l’accerrtamento
della origine brasiliana del prodotto importato da Jannone Tubi s.r.1., per un
verso, presuppone scontato il carattere di certezza dei fatti indiziari dai
quali attraverso lo schema normativo degli artt. 2727 e 2729 c.c. perviene
alla prova presuntiva dell’origine della merce, per altro verso si palesa
incongruente rispetto allo stesso accertamento della origine del prodotto
importato.

5.3 Quanto alla rilevanza indiziaria attribuita alla “identità dei dati
identificativi” riportati sulle bollette di importazione dal Brasile e di
30
RG n.2807912009
tic. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Cs. st.
Stefano tvieri

presenti prodotti lavorati e venivano descritte le fasi delle operazioni di

esportazione in Europa, alla “identità di peso della merce” alla
importazione ed alla esportazione, alla “coincidenza delle date” di
importazione ed esportazione, la valutazione probatoria compiuta dalla
CTR appare meramente apodittica tenuto conto che la società, sullo
specifico punto controverso, aveva svolto i seguenti argomenti difensivi: 1-

circa- rispetto a quella del 10% invece ritenuta dalla Agenzia delle Dogane,
in considerazione del fatto che i semilavorati provenivano dal Brasile già
zincati e quindi le ditte argentine appaltatrici procedevano ad una nuova
zincatura del prodotto dopo la filettatura; 2- per agevolare la procedura di
registrazione contabile delle bollette doganali venivano riportati nelle
bollette di esportazione gli stessi dati delle bollette di importazione
concernenti il numero, il tipo di raccordi, i codici identificativi ed il peso
della partita, in quanto l’unica variazione rilevante ai fini doganali era data
dal prezzo di vendita determinato dalla lavorazione; 3-il breve lasso di
tempo intercorrente tra le importazioni e le esportazioni non trovava
riscontro nelle bollette cui si riferiva il rapporto OLAF (individuate alle
pag. 71-73 ricorso), emergendo dai documenti in questione che la merce
importata non era fisicamente indentica a quella esportata, venendo
immagazzinati i prodotti importati nei depositi della Tupy Argentina prima
di essere consegnati per le lavorazioni alle ditte appaltatrici, con la
conseguenza che la mancanza di una corrispondenza fisica tra le merci
indicate nelle bollette di importazione e di esportazione priva di efficacia
indiziante l’argomento della asserita mancanza di tempi sufficienti a
consentire una lavorazione del semilavorato in Argentina prima della
esportazione.
Quanto alla ritenuta incapacità produttiva delle “società teziste”, dal
verbale della ispezione eseguita in data 14.8.2001 dai funzionari doganali
argentini (AFIB) presso i locali della impresa RUBCAR (verbale trascritto
31
RG n.28079/2009
rie. Jannone TUBI s.r.l. e/ Ag.Dogane

. est.
Stefano livieri

la entità delle variazioni di peso era notevolmente ridotta -pari al 3/4 %

a pag. 84 ed 85 del ricorso) non era affatto risultata la inesistenza di
macchineri idoeni alla produzione ma, contrariamente all’assunto della
Agenzia delle Dogane, erano stati rinvenuti quantititativi di prodotti già
processati che dovevano essere riconsegnati alle ditte committenti: il
mancato rinvenimento dei macchinari in un successivo accesso effettuato

indiziante, in quanto la predetta era stata attiva fino al mese di ottobre 2001
essendo stata successivamente dichiarata fallita.
Gli elementi istruttori indicati dalla società, non risultano affatto
considerati dalla CTR sebbene possano assumere carattere determinante in
quanto astrattamente idonei ad inficiare proprio il requisito della certezza
dei fatti indizianti allegati dalla Agenzia delle Dogane a sostegno della
pretesa tributaria.

5.4 La statuizione della CTR secondo cui la norma IRAM 2548 “non ha
alcuna valenza doganale, ma esclusivamente tecnica e commerciale” se in
astratta corretta, tuttavia appare incogruente quanto alla valutazione
dell’elemento probatorio, tenuto conto che proprio dalla medesima
identicazione con la norma IRAM 2548 delle merci importate dal Brasile e
di quelle esportate dalla Argentina in Europa, il rapporto OLAF e l’Agenzia
delle Dogane deducono che la società esportatrice Tupy Argentina non
importava dal Brasile il semilavorato (raccorderia in ghisa non filettata) ma
direttamente il prodotto finito (raccorderia filettata). Premesso che le
norme IRAM adottate dallo Stato argentino corrispondondono alle norme
internazionali “ISO” ed europee “EN” che identificano gli “standard
tecnici” dei prodotti in commercio, rileva il Collegio che i Giudici di
appello, hanno del tutto omesso di prendere in esame gli elementi
porobatori dedotti dalla società importatrice (dichiarazioni scritte rese dallo
spedizioniere doganale La Greca e dall’avv. Gatti; nota dell’organismo
32
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

Co
Stefano O en

dai funzionari dell’OLAF nel giugno 2004, non poteva rivestire carattere

argentino CERA in data 10.1.2005) volti a comprovare la successiva
(rispetto alla importazione per cui è causa) modifica del codice tariffario
NCM 7307.19.10, contemplato dalla norma IRAM 2548, che, all’epoca dei
fatti, ricomprendeva “non solo i prodotti filettati con un determinato
diametro, am altresì anche i prodotti non filettati e quelli aventi diametro

“, codice la cui estensione SIM sarebbe stata modificata soltanto a
decorrere dal 28 febbraio 2002, consentendo di distinguere i prodotti finiti
(codice NCM 7307.19.10) dai prodotti semilavorati identificati con il
codice NCM 7307.19.10.281 Y. Tali elementi probatori, pretermessi dalla
CTR, rivestono carattere di decisività ai fini della successiva valutazione
della inferenza presuntiva dell’elemento indiziario, atteso che
l’accertamento delle esatte caratteristiche del prodotto (raccorderia filettata
o non filettata) identificato dalla norma IRAM e dal codice tariffario
indicato, rifluisce sulla tipologia (raccordi filettati ovverro semilavorati da
filettare) della merce importata dal Brasile da Tupy Argentina s.r.l. e
contraddistinta nelle dichiarazioni di importazione con la norma IRAM
2548 e, sembra, con l’originario codice NCM ante modifica.

5.5 Insufficiente motivata è inoltre la rilevanza indiziaria attribuita dai
Giudicid di appello ad un procedimento penale -del quale peraltro non è
fornita alcuna indicazione in ordine alla stato del procedimento stessoinstaurato per frode doganale nei confronti di Jannone Giampaolo, che non
risulta rivestire incarichi sociali od avere rapporti con la società ricorrente,
per fatti non riconducibili alla importazione oggetto del presente giudizio.

5.6 Orbene, indipendentemente dalla fondatezza o meno di tali
argomenti difensivi, che implicano evidentemente accertamenti in fatto
preclusi alla Corte, la CTR ha omesso del tutto di esaminare gli elementi
33
RG n.28079/2009
ric. Jannone TUBI s.r.l. c/ Ag.Dogane

C
est.
Stefano livieri

diverso, identificati nella stessa norma regolamentare con il termine -altri-

istruttori addotti dalla società importatrice, astrattamento idoeni ad inficiare
la certezza dei fatti indizianti dedotti dalla Agenzia delle Dogane,
pervenendo in tal modo ad una conclusione priva di adeguato supporto
giustificativo, tanto in relazione alla costruzione dello schema presuntivo,
quanto alla necessaria adeguata rappresentazione degli argomenti logici a

legittimità denunciati.

6. In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al sesto e settimo
motivo, infondati il primo, secondo, quarto e quinto motivo, inammissibile
il terzo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va
rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Toscana
che provvederà a nuovo esame nonchè a liquidare le spese di lite del
presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione tributaria della regione Toscana che provvederà
a nuovo esame nonchè a liquidare le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 8.1.2013

posti a fondamento della decisione, incorrendo pertanto nei vizi di

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