Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25658 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25658

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2859/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente, domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8066/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/01/2011, R. G. N. 10356/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 19 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma ed accoglieva la domanda proposta da R.G. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti per il periodo 1.10/31.12.2002 sulla base della seguente causale “per sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società”, sancendo il diritto alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non assolto l’onere di specificazione delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine, in ragione dell’omessa indicazione del numero dei lavoratori assenti perchè interessati da processi di mobilità, assenza destinata a costituire la ragione giustificativa del ricorso alle assunzioni a termine;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, deduce un vizio di motivazione con riferimento al giudizio di irrilevanza sotteso alla mancata ammissione del mezzo di prova utile, secondo la prospettazione della Società, a comprovare l’effettività dell’invocata esigenza;

che il terzo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,244,253 c.p.c.e art. 421 c.p.c., comma 2, è inteso a censurare il malgoverno da parte della Corte territoriale delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, accollato alla Società medesima in contrasto con la presunzione desumibile dal sistema della legge circa la ricorrenza delle invocate esigenze, superabile con onere della prova a carico del lavoratore e, comunque, di non aver consentito alla Società di assolvere a tale onere, pur ad essa non incombente, non ammettendo i mezzi di prova richiesti, anche eventualmente valendosi dei propri poteri istruttori d’ufficio;

che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. e art. 2697 c.c., la Società ricorrente imputa ancora alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova avendo errato nel ritenere essa Società gravata dell’onere della prova della sussistenza dei processi di mobilità a fronte della mancata specifica contestazione della circostanza da parte del lavoratore;

che i tre motivi su cui si articola l’impugnazione, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che l’onere di specificazione delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine, che, contrariamente a quanto la Società ricorrente sostiene nel secondo motivo, pacificamente grava sul datore di lavoro, è stato dalla Corte territoriale nel caso concreto riferito all’indicazione del numero dei lavoratori assenti perchè interessati da processi di mobilità, assenza destinata a costituire nella specie la ragione giustificativa del ricorso alle assunzioni a termine, senza che tale argomentazione sia stata fatta oggetto da parte della stessa Società ricorrente di specifica censura, sicchè risulta incensurabile in questa sede di legittimità il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte medesima circa il mezzo di prova offerto dall’odierna ricorrente al fine di attestare l’effettività dei processi di mobilità in atto, motivato dall’assenza dei dati numerici che, alla stregua della richiamata argomentazione, sarebbero stati essenziali ai fini della prova della circostanza in questione, circostanza che, pertanto, neppure può dirsi non contestata dal lavoratore;

che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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