Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25658 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11176-2020 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope

– resistente –

avverso la sentenza n. 374/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Lecce, pubblicata il 27 aprile 2020, con cui è stato respinto il gravame proposto O.E., originario della Nigeria, nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Lecce in tema di protezione internazionale.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza o del procedimento. Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale non si sarebbe pronunciata sulla propria “domanda di protezione internazionale”, avendo deciso solo sulle due ulteriori forme di protezione oggetto del giudizio: quella sussidiaria e quella umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

Come si legge nella sentenza, il ricorrente aveva riferito di essere stato costretto ad aderire a un gruppo segreto cultista e di aver denunciato alle autorità scolastiche, prima, e alla polizia, poi, l’esistenza di scontri della propria confraternita con i gruppi rivali; aveva pure narrato di aver abbandonato il suo paese temendo per la propria vita e per sottrarsi, inoltre, alle stesse autorità di pubblica sicurezza, che intendevano conoscere, per suo tramite, l’identità degli aderenti alla associazione di cui egli faceva parte.

Il provvedimento impugnato riporta i motivi di censura fatti valere dall’odierno ricorrente con l’atto di appello, vertenti sulla mancata valutazione del proprio contesto di provenienza, sulla necessità di valorizzare gli elementi indiziari portati all’esame del Tribunale e sul mancato adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria. La Corte di merito ha poi motivato la propria statuizione di rigetto – che pare effettivamente riferita, quanto alle c.d. forme maggiori di protezione, a quella sussidiaria, non anche allo status di rifugiato – valorizzando la non credibilità della vicenda narrata dal ricorrente e il dato per cui, in ogni caso, non vi era evidenza del fatto che nel caso concreto fosse “mancata la possibilità o la volontà da parte degli apparati pubblici di prevenzione e di repressione di fornire protezione al cittadino”.

Come è evidente, tale accertamento è idoneo a precludere il riconoscimento non solo della protezione sussidiaria, ma anche dello status di rifugiato. Infatti, per un verso “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione); per altro verso, quanto rilevato dalla Corte di merito con riferimento all’inerzia delle autorità di polizia assume rilievo per ambedue le forme di protezione (cfr. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, il quale infatti si occupa dei “responsabili della persecuzione o del danno grave”).

Ora, il vizio di omessa pronuncia non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. 14 gennaio 2015, n. 452; Cass. n. 25 settembre 2012, n. 16254).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 bis e 8, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 113, dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e comma 3. L’istante deduce che il provvedimento impugnato recherebbe menzione di fonti informative non aggiornate, oltre che non riferite alla regione dell’Edo State (da cui egli proviene) e al fenomeno del cultismo.

Il motivo è inammissibile.

La decisione concernente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b) prospetta le due distinte rationes decidendi di cui si è detto e l’accertamento della non credibilità del narrato sfugge a censura. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce infatti un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578): censure in tal senso non sono state formulate col motivo in esame. Si mostra, del resto, non concludente la rappresentazione, da parte del ricorrente, di fonti informative che darebbero ragione delle violenze che sarebbero perpetrate all’interno dei gruppi di culto nei confronti degli iniziati; la Corte di merito non ha difatti negato l’esistenza del fenomeno, ma ha escluso la credibilità della vicenda che avrebbe interessato O.: e ciò sulla scorta di elementi che attengono alla specificità di quanto da lui raccontato.

Non deve procedersi allo scrutinio dell’ulteriore doglianza del ricorrente vertente sulla concreta capacità della polizia di contrastare l’attività delle sette segrete. Il giudizio di non credibilità è infatti da solo idoneo a sorreggere la decisione impugnata Ebbene, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. La censura, dunque, risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

Per quel che concerne la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), è da osservare che la Corte di appello ha escluso, sulla base di pertinenti report, menzionati nel corpo del provvedimento, che la regione di provenienza del ricorrente (Edo State) sia teatro di quella violenza generalizzata di cui è parola nella richiamata disposizione. Ciò detto, la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). Il secondo motivo di ricorso – come si è detto trattando il tema della credibilità del ricorrente – non prospetta vizi siffatti.

Da ultimo, è nuova e implica accertamenti di fatto, sottraendosi perciò al giudizio di cassazione, la questione basata sulle misure che sarebbero state adottate dalle autorità nigeriane a seguito della diffusione del Covid-19.

3. – Col terzo motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4,. L’istante rileva che nella trattazione del tema relativo alla protezione umanitaria la Corte di appello abbia mancato di comparare la propria “situazione di partenza” con quella attuale; deduce, inoltre, che il giudice distrettuale abbia omesso di prendere in considerazione la “documentazione scolastica conseguita in Italia”.

Il motivo è inammissibile.

Esso non si misura con la sentenza impugnata, la quale ha dato atto di due dati che appaiono entrambi decisivi ai fini che qui interessano: la mancata emergenza di profili di vulnerabilità del richiedente e l’assenza di riscontri circa un percorso di integrazione del medesimo nel nostro paese. La prima affermazione non è stata nemmeno censurata, mentre la seconda riflette un accertamento che non è sindacabile nella parte in cui si risolve nella ricognizione della fattispecie concreta: ricognizione che è riservata al giudice del merito.

4. – Il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civille, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA