Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25658 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29895-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE XIMENES

3, presso lo studio dell’avvocato VESSELINA T. PANOVA, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI DAMIANO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5762/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Vesselina T. Panova (delega avvocato Luigi Damiano)

difensore del ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso e

deposita nota spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.A. della cartella di pagamento portante IRPEF, IVA ed IRAP dell’annualità 2004, il contribuente ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte pubblica e riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto la piena legittimità del ruolo e della cartella conseguenti ad avviso di accertamento, ritualmente notificato e non impugnato.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

2. Con l’unico motivo, prospettante violazione di legge, il ricorrente deduce l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di merito laddove aveva ritenuto che la notificazione del prodromico avviso di accertamento si fosse perfezionata con il decorso dei dieci giorni dall’invio della raccomandata (informativa) senza dare rilevanza alla circostanza che, nella specie, non era stato allegato l’avviso di ricevimento.

2.1. La censura appare fondata alla luce del principio (cfr. Cass. n. 25985 del 10/12/2014) per cui “in tema di notificazione dell’accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle firme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica”.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito affinchè, adeguandosi al superiore principio, provveda al riesame ed a regolare le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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