Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25657 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16084/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI Antonietta, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1898/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

4.5.09, depositata il 06/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Bari che ha condannato l’Istituto a riliquidare all’intimato l’indennità di disoccupazione agricola, considerando nella base di calcolo anche la voce retributiva definita “quota TFR”.

Rilevato che la tesi dell’INPS è conforme ad una serie di decisioni di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 11558 del 2010, nonchè n. 202 del 2011 e n. 11152 del 2011), le quali affermano il seguente principio di diritto, che in questa occasione si ribadisce ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.:

“Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, dovendosi escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti”.

Si aggiunga, che il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, sancisce quanto segue: Il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, (art. 1), comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

Il ricorso dell’INPS deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La controversia deve essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., perchè non sono necessari ulteriori accertamenti. L’applicazione del principio di diritto enunciato comporta il rigetto della domanda.

Sussistono giusti motivi, consistenti nella oggettiva complessità della materia, attestata dalle oscillazioni della giurisprudenza e dalla necessità di una legge interpretativa, per la compensazione integrale delle spese del giudizio (alla controversia in esame si applica il testo previgente dell’art. 92 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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