Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25657 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25657

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2855/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente, domiciliata in ROMA, VIALE

G MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GUIDO ALFANI

29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentata

e difesa dagli avvocati MARIA ANTONIETTA SACCO, GIUSEPPA CANNIZZARO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 958/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/01/2011, R.G.N. 383/2006.

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 20 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Catania, confermava la decisione resa dal Tribunale di Catania e accoglieva la domanda proposta tra gli altri da P.E. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti, relativamente al periodo 12.10.2001/11.1.2002, per esigenze di carattere straordinario ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 11.1.2001 sancendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto, la riammissione in servizio e la spettanza del risarcimento del danno relativo commisurato alle retribuzioni maturata dalla data della notifica del ricorso introduttivo;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’illegittimità dell’apposizione del termine esclusivamente in relazione alla violazione della clausola di contingentamento; ripristinato il rapporto e dovuto il risarcimento in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data della notifica del ricorso originario;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la P.. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, la Società ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso ogni pronunzia in ordine all’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tempestivamente formulata in prime cure ed a seguito del sancito rigetto riproposta in sede di gravame;

– che, con il secondo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,414 e 437 c.p.c., censura, quale error in procedendo, l’aver la Corte territoriale pronunziato su una questione, quella della violazione della clausola di contingentamento, da ritenersi, viceversa, nuova e dunque inammissibile, per non essere stata neppure allegata con il ricorso introduttivo;

– che con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 25, comma 3, del CCNL 11.1.2001 e art. 367 c.c., la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale, oltre che ancora una volta l’illegittima rilevazione d’ufficio della nullità data dalla violazione della clausola di contingentamento, l’erronea interpretazione della clausola contrattuale per aver condotto il calcolo percentuale con riferimento al numero dei contratti stipulati e non, secondo la formula testuale, al numero dei lavoratori assunti a termine;

– che il vizio di omessa e contraddittoria motivazione è dedotto nel quarto motivo con riferimento alla valutazione dell’osservanza della clausola di contingentamento operata della Corte territoriale con riferimento non alla data di stipula del contratto ma all’intero anno solare 2001;

– con il quinto motivo, la Società ricorrente denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso qualsiasi pronunzia in punto detraibilità dell’aliunde perceptum;

– la questione delle conseguenze economiche della nullità del termine è affrontata nel sesto motivo con riguardo allo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

– che il primo motivo merita accoglimento, non ravvisandosi in effetti nella motivazione dell’impugnata sentenza, che si sostanzia nella mera trascrizione di una precedente pronunzia del medesimo Ufficio, alcun pronunciamento in ordine all’ eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso ritualmente proposta;

– che, pertanto, in relazione a tale motivo, restando assorbiti gli altri, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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