Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25657 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19907-2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA RUOCCO;

– ricorrente –

contro

UNIONE BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 87, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO MAIMERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABRIZIO DE MEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1057/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 7 maggio 2019 la Corte di appello di Bari rigettava gli appelli, principale e incidentale, proposti rispettivamente da D.L. e UBI Banca s.p.a. (Unione di Banche Italiane s.p.a.) avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 27 ottobre 2016. Con la detta pronuncia il giudice di prima istanza aveva rideterminato in Euro 14.934,93, a credito di D., il saldo del conto corrente da questi intrattenuto con la banca, condannando la medesima al pagamento del nominato importo: il correntista aveva lamentato l’addebito di interessi non convenuti e di interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la contabilizzazione di commissioni e spese che, in base a quanto dedotto, non sarebbero spettati alla controparte. Correlativamente il Tribunale aveva respinto la domanda riconvenzionale della banca avente ad oggetto il credito da essa vantato nei confronti di D..

2. Questi ha impugnato la pronuncia della Corte di Bari con un ricorso per cassazione basato su di un solo motivo, Resiste con controricorso UBI Banca.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Lamenta che la Corte di merito non abbia fatto buon governo della regola di ripartizione dell’onere della prova e che la stessa abbia nella sostanza mancato di considerare che la banca aveva spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di esso istante al pagamento della somma di Euro 13.911,85.

2. – Il motivo appare fondato.

La Corte di appello ha dichiarato di fare applicazione del principio per cui il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere di dimostrare, nella sua precisa entità, l’appostazione in conto di somme non dovute, prelevate dall’istituto di credito. In conseguenza -, ha precisato il giudice distrettuale – il correntista che non provveda a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto non può pretendere l’azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo di essi, dovendo l’accertamento giudiziale prendere invece le mosse dal saldo evidenziato da tale estratto.

Il principio e’, in tesi, innegabilmente corretto. Infatti, il correntista che agisca giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito è gravato dell’onere di produrre l’intera serie degli estratti conto (in tema: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza – si è detto – l’incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l’onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diversi elementi, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822 cit., nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere “partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato”).

La Corte di appello non ha però valorizzato una particolare circostanza: il fatto, cioè, che nella controversia in esame alla domanda del correntista si contrapponeva quella riconvenzionale della banca, diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente.

In una fattispecie siffatta entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l’inesistenza e l’esistenza del credito dedotto in lite (per l’ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l’onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.

In assenza di elementi di prova che consentissero di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se esistevano allegazioni delle parti che permettessero di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale; in mancanza, essa avrebbe dovuto procedere alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui risultavano prodotti gli estratti conto, azzerando il saldo iniziale del primo dei detti estratti (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852) e procedendo, quindi, al ricalcolo della competenze nella misura resa possibile dai documenti che le parti avevano versato in causa.

3. – La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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