Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25657 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9465-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n.20/02/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAI,E dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di P.G., perito industriale, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2003 al 2005, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado, integralmente favorevole al contribuente, limitatamente all’annualità 2004.

In particolare, il Giudice di appello, premesso che, già in primo grado, il contribuente aveva rinunciato al ricorso relativamente all’annualità 2003, riteneva, con riferimento all’annualità 2004 che il contribuente si era avvalso in maniera continuativa e rilevante della collaborazione di terzi con conseguente sussistenza di autonoma organizzazione, mentre, con riferimento all’annualità 2005, che i compensi erogati a tale ing. Z. per lavori svolti in “associazione temporanea tra professionisti” erano irrilevanti, ai fini IRAP, in quanto il contribuente, nella sua qualità di capogruppo, fatturava il compenso complessivo dovuto a tutto il raggruppamento ricevendo, poi, le fatture emesse dagli altri professionisti.

La C.T.R. perveniva, quindi, alla conclusione che tali costi, inerenti le suddette prestazioni di altri professionisti, anche se di importo rilevante, non potevano considerarsi costi afferenti una autonoma organizzazione riconducibile al contribuente ma, bensì, storni di ricavi dichiarati, rappresentanti quote di ricavi dell’associazione di competenza degli altri professionisti aderenti alla associazione stessa.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su tre motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (primo motivo), insufficiente e contraddittoria motivazione (secondo motivo), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (terzo motivo).

2. Rilevata, da subito, l’inammissibilità del secondo motivo, laddove al ricorso è applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (invocato con il terzo motivo), il ricorso (afferente solo il rimborso dell’irap relativa all’annualità 2005) è, per il resto, meritevole di accoglimento.

2.1. Il primo ed il terzo motivo, esaminati congiuntamente siccome connessi, sono infatti fondati.

In materia, sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno affermato il seguente principio: con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se conguentemente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responbsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive. (SSUU. n. 9451/2016). Nell’affermare il principio si è, inoltre, ribadito il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate.

La sentenza impugnata, la quale ha omesso di esaminare la consistenza dei beni strumentali e delle spese e le modalità con le quali veniva svolta l’attività professionale, si discosta da tali principi nel ritenere onere dell’Ufficio provare il presupposto dell’autonomia organizzativa e gestionale (pg 3 della sentenza impugnata) e nell’avere escluso la rilevanza, ai fini impositivi, della corresponsione di compensi a terzi senza valutarne l’occasionalità o meno o, prima ancora, senza dare la dovuta valenza alle modalità di svolgimento dell’attività.

Ne consegue, in accoglimento del primo e del terzo motivo, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito il quale provvederà, adeguandosi ai superiori principi, al riesame, fornendo congrua motivazione, ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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