Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25657 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15577-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMILIANO VIVENZIO;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1447/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, reiettiva della domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da M.R., proveniente dal Pakistan.

La Corte territoriale ha ritenuto sostanzialmente contraddittorio ed inverosimile il racconto del richiedente – il quale aveva riferito, in un primo momento, di essere fuggito perchè perseguitato da un gruppo di uomini di cui non conosceva l’identità che, mensilmente, gli chiedevano dei soldi per ragioni a lui sconosciute e di temere di essere ucciso, se rimpatriato e, successivamente, perchè a seguito della partecipazione ad una manifestazione politica era stato trattenuto da altri esponenti politici e sottoposto a percosse e torture – ed ha escluso la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato.

Ha, quindi, escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria sia del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), che lett. c), giacchè, sulla scorta della consultazione delle COI concernenti la situazione socio/politica della nazione di provenienza, non ha ravvisato un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione.

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse situazioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata, nè un certo grado di integrazione sociale.

Il richiedente propone un unico mezzo di ricorso; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

2.1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19.

Il ricorrente si duole che, nel denegare la protezione umanitaria, non si sia tenuto conto della situazione di insicurezza del proprio Paese e del radicamento in Italia.

2.2. Il motivo è infondato perchè la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: infatti, la temuta violazione dei diritti umani “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei seri motivi attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione).

La censura formulata dall’odierno istante si basa, invece, sulle condizioni generali del Paese di provenienza e non coglie, per quanto detto, nel segno; inoltre, quanto alla statuizione di mancata integrazione in Italia, sostanzialmente sollecita una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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