Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25656 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/10/2017), n. 25656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2849/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
G MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10443/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/01/2011, R.G.N. 1635/2007.
Fatto
RILEVATO
– che con sentenza del 21 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma ed accoglieva la domanda proposta da P.P. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti per il periodo 15.2/30.4.2002 sulla base della seguente causale “per sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società” sancendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la spettanza del risarcimento limitata al triennio successivo alla data dell’illegittima interruzione;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto l’onere di specificazione delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine; legittima la conversione del rapporto; non dovuto oltre il triennio il risarcimento in base al disposto dell’art. 1227 c.c., inapplicabile lo ius superveniens;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la P..
– che, peraltro nelle more dell’udienza di discussione, viene depositato un verbale di conciliazione della controversia di cui il Collegio prende atto compensando le spese giudiziali.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017