Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25656 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016), n. 25656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14528-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 32/20/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 18/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di B.M., consulente aziendale, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP, versata nel 2004, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado favorevole al contribuente, rilevando che la contestazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione era avvenuta, inammissibilmente, per la prima volta in appello.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Con l’unico motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2.
La censura è fondata. Per costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.ri 2131472010; 1133/2009; 11682/2007) nel processo tributario quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimino il rifiuto e, l’amministrazione finanziaria, dal canto suo, può difendersi a tutto campo, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali carenze del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto, comunque, attengono al thema decidendum (sussistenza o meno dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso).
E’, quindi, evidente l’errore commesso dal Giudice di appello nell’avere ritenuto la contestazione del requisito dell’autonoma organizzazione eccezione “nuova”, come tale non proponibile per la prima volta in secondo grado, laddove la stessa, integra mera argomentazione difensiva posta a fondamento del motivo di appello.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito il quale provvederà all’esame nel merito ed a regolare le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016