Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25656 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4428-2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA. MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI MASTROGIOVANNI;

– ricorrente –

contro

D.M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, ha parzialmente accolto il gravame proposto da C.B. nei confronti di D.M.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Sulmona ed ha rideterminato la quota della pensione di reversibilità spettante alla prima, in qualità di coniuge divorziata di L.R., (deceduto il (OMISSIS)), fissata in primo grado nel 35%, nella maggior misura del 40%, attribuendo alla coniuge superstite D.M. ed al figlio minorenne la restante quota del 60%.

C. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo; D.M. è rimasta intimata.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, e art. 9, comma 3.

La ricorrente, coniuge divorziata, sostiene che la Corte abruzzese non avrebbe tenuto nella debita considerazione circostanze rilevanti al fine di pervenire ad una decisione rispondente ai criteri di cui al cit. art. 9.

Il motivo è inammissibile.

In proposito la Corte di legittimità ha affermato che “La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.” (Cass. n. 26358 del 07/12/2011), oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (Cass. n. 16093 del 21/09/2012), senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. n. 10391 del 21/06/2012).

La Corte territoriale si è attenuta ai principi così elaborati, giacchè ha ponderato la durata della convivenza matrimoniale con quella dei due matrimoni nella determinazione delle quote di rispettiva pertinenza tra le parti, così come le condizioni economiche e patrimoniali e le opportunità di lavoro delle due contendenti; pertanto la censura, proposta come violazione di legge, appare intesa a pervenire ad un riesame del merito in relazione agli elementi di fatto su cui la Corte di appello ha sufficientemente motivato ed è inammissibile, perchè una diversa valutazione del merito non è consentita in sede di legittimità se non nei limiti previsti per la prospettazione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 20721 del 13/08/2018).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per i rispettivi ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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