Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25655 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25655

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2571/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO

221, presso lo studio dell’avvocato CONFSAL-COMUNICAZIONI SEGRETERIA

NAZIONALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA COLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 19/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/01/2011 R.G.N. 1841/2008.

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 25 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale di Varese e accoglieva la domanda proposta da R.L. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto a termine concluso tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per ragioni di carattere sostitutivo relative al periodo 1.4/30.6.2004, sancendo la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la spettanza del risarcimento del danno relativo;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tardiva e comunque infondata l’eccezione concernete l’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso; non assolto da parte del datore l’onere di specificazione delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso al contratto a termine, non risultando oltre l’enunciazione generica dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti, elementi ulteriori che consentano di verificare, in una con effettiva sussistenza della causale invocata, il numero dei lavoratori da sostituire ancorchè non identificati nominativamente, ripristinato il rapporto e dovuto il risarcimento in misura pari alle retribuzioni medio tempore maturate;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a sei motivi poi illustrati con memoria cui resiste, con controricorso, il R., il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., in una con il vizio di motivazione, lamenta la non conformità a diritto e l’incongruità logica della pronunzia di rigetto dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, tempestivamente formulata;

– che con il secondo motivo si deduce il vizio di contraddittoria motivazione in relazione ai successivi passaggi della motivazione in cui la Corte territoriale sembra al tempo stesso affermare e negare l’intrinseca temporaneità della causale sostitutiva;

che con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, la Società ricorrente censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al carattere non intrinsecamente temporaneo dell’esigenza sostitutiva di personale assente;

– che con il quarto motivo, con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., la Società ricorrente censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta carenza di prova in ordine alle invocate ragioni sostitutive ed in particolare alla circostanza per cui il lavoratore non ebbe a sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

– che, il vizio di violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,artt. 1418,1419 e 1457 c.c., è dedotta, in via subordinata, nel quinto motivo, in relazione alla ritenuta applicabilità dell’istituto della conversione nel rinnovato contesto normativo; che il sesto motivo, attraverso la denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1219,2697,2094 e 2099 c.c., è inteso a censurare l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale in ordine alle conseguenze sanzionatorie della dichiarata nullità del termine e ciò anche con riguardo allo ius superveniens di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32;

– che, dal canto suo, il ricorrente incidentale con l’unico motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 e art. 11,lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui ai fini della specificità della causale, non sarebbe necessaria l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito;

– che il primo motivo deve ritenersi palesemente infondato e ciò, anche a volere prescindere dalla tardività dell’eccezione alla luce del consolidato orientamento di questa Corte di recente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 27.10.2016, n. 21691, secondo cui la mancata impugnazione della clausola appositiva del termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi parimenti significativi della predetta volontà abdicativa, così che la stessa risulti in modo univoco, valutazione questa rimessa al giudice del merito e, se, come nel caso di specie, congruamente motivata, avendo la Corte territoriale rilevato la mancata allegazione di elementi ulteriori, sottratta al sindacato del giudice di legittimità;

che i motivi dal secondo al quarto, che in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, risultano parimenti infondati atteso che, pur dovendosi ribadire la validità del criterio elastico di valutazione delle esigenze sostitutive quale accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. già Cass. n. 1576/2010), va in effetti ritenuto immune da vizi logici e giuridici il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la carenza di prova in ordine a quegli elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto) che, unitamente al raffronto di congruità tra il numero complessivo di lavoratori assenti in una certa funzione aziendale presso l’ufficio indicato e quello dei lavoratori assunti a termine e utilizzati per la loro sostituzione, desumibile dalla documentazione prodotta, avrebbero consentito la verifica del necessario nesso di causalità tra l’assunzione disposta e le ragioni invocate;

che, risultando, per effetto del rigetto dei motivi di impugnazione del capo della sentenza relativo all’illegittimità dell’apposizione del termine, assorbito il motivo del ricorso incidentale condizionato, nel passare ora all’esame delle censure concernenti il regime sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale, di cui al quinto ed al sesto motivo, se ne deve ritenere, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, l’assoluta infondatezza con la sola eccezione dell’affermata applicabilità nella specie del regime sanzionatorio dell’illegittimità del contratto a termine di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 (cfr. tra le altre Cass. 12.8.2015) e l’irrilevanza dell’avvenuta abrogazione dei predetti commi 5 e 6 ad opera del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55, lett. f), (vedi, da ultimo, Cass. 7132/2016);

che, dunque, rigettati gli altri motivi del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, va accolto l’ultimo motivo del ricorso principale e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, la quale dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte, Cass. n. 14461/2015) con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi dalla data della pronuncia giudiziale dichiarativa dell’illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr., per tutte, Cass. 3062/2016), disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie l’ultimo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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