Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25655 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15159-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO FRANCESCO ANGELETTI;

– ricorrente –

contro

EDIL VESERI DI F.G. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 767/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 6 novembre 2018 la Corte di appello di Perugia dichiarava la nullità di due lodi, uno non definitivo e l’altro definitivo, emessi nel quadro di una controversia arbitrale instaurata da Edil Veseri di F.G. s.a.s. nei confronti di L.M., e vertente sull’esecuzione di un contratto avente ad oggetto l’appalto, alla società teste’ indicata, di lavori di ricostruzione di un fabbricato. Il collegio arbitrale aveva dapprima respinto l’eccezione di nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto, dichiarando dunque la propria competenza a decidere la controversia, e poi dichiarato risolto il contratto per inadempimento del committente, condannando quest’ultimo al pagamento del saldo dovuto.

La Corte umbra, avanti al quale erano stati impugnati i due lodi, rilevava come il contratto prevedesse, in un’unica clausola, che la decisione delle controversie contrattuali fosse deferita a un collegio arbitrale ovvero al foro di Perugia: secondo giudice distrettuale, la disposizione contestata andava interpretata nel senso della previsione di un arbitrato facoltativo in alternativa alla competenza del giudice ordinario. Stante il carattere facoltativo dell’arbitrato, la mancata adesione, da parte di L., alla procedura arbitrale instaurata contro di lui importava, a detta della Corte di appello, che gli arbitri fossero privi della potestas judicandi; i due lodi erano perciò dichiarati nulli ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1. Quanto alle spese, il giudice distrettuale riteneva di disporne la compensazione, in ragione della novità e dell’oggettiva incertezza della questione affrontata.

2. – L.M. ha impugnato per cassazione la nominata sentenza facendo valere un unico motivo di ricorso. La società Edil Veseri non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice dell’impugnazione erroneamente compensato le spese del giudizio arbitrale e del giudizio di impugnazione in assenza delle condizioni che avrebbero consentito detta statuizione e omettendo di esaminare due dei tre motivi nullità dei lodi, ritenendoli assorbiti. La ricorrente in sintesi deduce: che nella fattispecie decisa dalla Corte di merito non ricorrerebbe la fattispecie, evocata nella sentenza, della novità e della oggettiva incertezza della questione trattata; che, inoltre, il giudice dell’impugnazione, prima di giungere alla compensazione delle spese, avrebbe dovuto esaminare i due motivi di impugnazione che aveva ritenuto assorbiti (l’uno vertente sulla natura abusiva, D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, della clausola compromissoria, e l’altro sull’omessa motivazione, da parte del collegio arbitrale, circa la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori appaltati) ed escludere che alcuno di essi fosse fondato, tale da non sottendere una questione assolutamente nuova e incerta.

2. – Il motivo è fondato.

2.1. – All’impugnazione decisa dalla Corte di appello di Perugia, concernente procedura arbitrale iniziata il 13 ottobre 2015, si applica pacificamente l’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale: in assenza di soccombenza reciproca delle parti, la compensazione delle spese di lite poteva essere dunque disposta soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentassero la stessa o una maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dal citato art. 92 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696).

Il giudice distrettuale ha fondato la statuizione di compensazione sulla “novità (oltre all’oggettiva incertezza) della questione affrontata”.

La citata questione non può evidentemente concernere il punto di diritto affrontato dalla Corte di merito nella parte finale della propria motivazione, ove essa ha dato atto che la mancata adesione di L. alla procedura arbitrale proposta contro di lui privava gli arbitri della petestas judicandi. Tale conclusione discende, infatti, dalla interpretazione della clausola compromissoria compiuta dal giudice del merito: interpretazione secondo cui, per l’appunto, ciascuna delle parti avrebbe potuto rifiutarsi di aderire al procedimento arbitrale, imponendo, in tal modo, che la controversia fosse definita dal giudice ordinario.

2.2. – Ciò che deve essere pertanto verificato è anzitutto se la questione interpretativa concernente la clausola contrattuale che qui interessa fosse caratterizzata da “assoluta novità”, come richiede l’art. 92 c.p.c., comma 2.

Ora, sebbene non possa escludersi che l’assoluta novità possa inerire a una questio facti, come quella di interpretazione della clausola contrattuale, è evidente che la pronuncia di compensazione non avrebbe potuto basarsi sulla semplice mancata evidenza, per il giudice, di precedenti di merito che si siano occupati dell’esegesi di quella disposizione contrattuale: situazione, questa, che, siccome potenzialmente riferibile a gran parte delle condizioni pattizie, porterebbe a una indiscriminata estensione applicativa della previsione normativa in esame, in contrasto con la ratio della stessa, che è quella di restringere al massimo grado la deroga alla regola per cui le spese di lite devono gravare sulla parte soccombente. E infatti, occorre tener presente che la condizione di assoluta novità della questione è solo quella riconducibile a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (così la cit. Corte Cost., sent. n. 77 del 2018): quel che rileva e’, dunque, l’inesistenza di precedenti in un quadro pur sempre contrassegnato dalla forte controvertibilità della questione.

Sul punto, la Corte di appello si è limitata a dar semplicemente conto, come si è visto, della novità e incertezza del tema di indagine da essa affrontato.

2.3. – Il discorso si sposta, così, sul piano dell’affermata incertezza della questione. Ebbene, vero è che, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale nella cit. sent. n. 77 del 2018, la compensazione è consentita anche in presenza di situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla precedente versione dell’art. 92 c.p.c. (giacché le due ipotesi del mutamento della giurisprudenza e della novità della questione hanno, secondo la detta Corte, carattere paradigmatico, svolgendo una “funzione parametrica ed esplicativa” di quella clausola di carattere generale). E’ altrettanto vero, però, che la sentenza impugnata non fa menzione di alcuna specifica situazione che presentasse tale connotazione di assoluta eccezionalità. Di più: il giudice distrettuale ha positivamente escluso che la clausola presa in esame presentasse un contenuto contraddittorio (e quindi significativamente oscuro): infatti, ha negato che nella fattispecie potesse trovare applicazione quella giurisprudenza (per tutte: Cass. 30 ottobre 2007, n. 22841; Cass. 26 aprile 2005, n. 8575) secondo cui, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale.

3. – La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte di Perugia per una rinnovata statuizione sul punto delle spese processuali.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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