Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25655 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4009-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SIMONE COSCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2377/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello dell’Aquila in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado, reiettiva della domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da F.M., proveniente dal Senegal.

La Corte territoriale, dopo aver evidenziato che il ricorrente non aveva neppure sottoposto al vaglio della Corte le vicende concrete della sua storia personale, ha ritenuto inammissibile l’appello relativo allo status di rifugiato osservando che nessuna censura era stata rivolta alla motivazione che, in primo grado, aveva fondato il rigetto della relativa domanda; ha quindi respinto la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), perchè, a seguito della consultazione delle COI aggiornate afferenti alla situazione socio/politica del Senegal, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione.

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse condizioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata, escludendo che le precarie condizioni economiche dedotte potessero giustificare il riconoscimento della protezione richiesta.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

2. Con l’unico motivo si denuncia la falsa o errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. g).

Il ricorrente, in modo poco lineare e non circostanziato, sembra dolersi della pedissequa adesione del Tribunale e della Corte di appello alla valutazione delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale e della situazione socio/politica esistente nel suo Paese compiuta da quest’ultima, senza che nemmeno fosse stata disposta l’audizione dallo stesso richiesta.

Quindi riferisce che suo fratello, pur avendo prospettato una condizione analoga alla sua, aveva visto accolta la domanda di protezione sussidiaria.

2. Il motivo è inammissibile poichè generico e privo di concreti riferimenti alla domanda, oltre che attinente comunque a profili di merito.

Va osservato che il ricorso non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c. giacchè le doglianze sono prospettate in maniera del tutto assertiva ed astratta e non si confrontano con la motivazione e l’iter logico/giuridico seguito nella statuizione impugnata (Cass. n. 5001 del 2/3/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

Quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione la stessa risulta priva di decisività non solo perchè l’approfondimento istruttorio vi è stato, ma anche perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè la loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice di merito.

Invero la Corte territoriale ha dato atto, quanto al racconto delle vicende personali, che il ricorrente non vi si era affatto soffermato nel proporre i motivi di appello e tale statuizione non risulta censurata; quindi, esaminata la situazione del Senegal, ha in ogni caso ritenuto che la situazione interna del paese di origine non palesasse, in base alle informazioni ufficiali consultate per il 2016 e 2017, un livello effettivo di violenza indiscriminata da conflitto armato e tale valutazione integra un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.

Quanta alla mancata audizione del richiedente, la censura risulta del tutto priva di specificità rispetto al momento in cui tale richiesta sarebbe stata avanzata.

Infine non possono assumere decisivo rilievo le pronunce giudiziarie favorevoli ad altri richiedenti, fosse anche il fratello, frutto della valutazione delle circostanze precipuamente accertate in detti giudizi.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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