Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25654 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7712-2019 proposto da:

EREDI DI B.G. SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO TAFURI;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 1553/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, i fratelli B.A. e B.C. nonché Eredi di B.G. s.r.l., Edil Scavi Barriera s.r.l. e BG Costruzioni s.r.l.. Deduceva di aver sempre svolto all’interno delle summenzionate società un ruolo attivo e che era, quindi, socio di fatto delle medesime; rilevava che nel settembre 2008 i fratelli lo avevano escluso dalle società negando la sua qualità di socio effettivo, privandolo di ogni potere decisionale e delle informazioni relative ai movimenti finanziari delle compagini, nonostante esso attore avesse acceso una garanzia personale in favore delle stesse; osservava, a quest’ultimo proposito, di aver prestato una fideiussione per Euro 3.580.000,00. Domandava, quindi: il riconoscimento della propria qualità di socio effettivo, con condanna delle società e degli altri due soci alla liquidazione della quota a lui spettante, ammontante a Euro 4.800.000,00; la condanna, nei confronti della società Eredi di B.G. e dei fratelli, alla restituzione della somma di Euro 200.893,00, corrisposta da esso istante alla Banca Popolare di Novara; la condanna dei convenuti tutti a liberarlo dalle fideiussioni prestate, ovvero a prestare idonea garanzia a fronte delle obbligazioni da lui assunte.

Il Tribunale condannava la società Eredi di B.G. al pagamento della somma di Euro 200.893,47, oltre interessi, e rigettava le ulteriori domande.

2. – Era interposto appello sia da parte della società da ultimo indicata, sia da B.M..

La Corte di appello di Catania pronunciava sentenza non definitiva con cui rigettava l’appello principale della società e, in accoglimento di quello incidentale, dichiarava B.M. socio delle società con quota di partecipazione identica a quella dei fratelli B.C. ed B.A.; la stessa Corte rendeva, poi, sentenza definitiva con cui rigettava la domanda di liquidazione della quota proposta dall’originario attore, appellante incidentale, e statuiva sulle spese, compensandole per un terzo e condannando la società Eredi di B.G. al pagamento della quota residua.

3. – Eredi di B.G. s.r.l. ha impugnato per cassazione entrambe le sentenze. Il ricorso si fonda su tre motivi. B.M. resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione degli artt. 330 e 331 c.p.c.. Deduce la ricorrente che B.M., nel procedere, in fase di gravame, alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dei fratelli, destinatari dell’appello incidentale da lui proposto, effettuò la notificazione agli stessi personalmente, e non al procuratore costituito. In conseguenza, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare l’inottemperanza della controparte all’ordine impartito, dichiarando inammissibile l’appello incidentale proposto.

Il motivo è inammissibile.

Esso risulta del tutto carente di specificità, in quanto l’istante non ha riprodotto il contenuto delle relazioni di notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio (ciò cui ha invece provveduto il controricorrente, onde dar conto che la notifica è stata effettuata anche presso il difensore di B.A. e B.C.). Ora, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

2. – Col secondo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 331,102,163,164 e 342 c.p.c.. L’istante si duole che l’appellante incidentale abbia proceduto irritualmente all’integrazione del contraddittorio: la notificazione – rileva – ebbe in particolare ad oggetto l’appello principale, la comparsa contenente l’impugnazione incidentale e il provvedimento pronunciato dalla Corte di appello in data 29 febbraio 2016.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di litisconsorzio necessario nel giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’atto d’integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate, essendo sufficiente, ai fini della sua validità, l’esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l’atto di impugnazione, cioè atti che siano idonei al raggiungimento dello scopo di porre il destinatario al corrente dei termini dell’impugnazione e di difendersi costituendosi per l’udienza stabilita: ne consegue la validità della notifica di fotocopia dell’atto di citazione in appello al destinatario precedentemente omesso, accompagnata dall’ordinanza del giudice che dispone l’integrazione del contraddittorio e fissa la nuova udienza (Cass. 16 giugno 2011, n. 13233).

3. – Il terzo mezzo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, La censura investe la pronuncia sulle spese con riguardo all’ammontare dell’importo complessivamente liquidato, pari a Euro 23.000,00. Rileva la ricorrente che tale importo non troverebbe riscontro avendo riguardo ai valori medi della tariffa applicabile, con riguardo allo scaglione che doveva prendersi in considerazione: scaglione che è indicato, alternativamente, in quello ricompreso tra Euro 52.001,00 e Euro 260.000,00 e in quello proprio delle cause di valore indeterminato con complessità alta.

Il motivo non ha fondamento.

L’importo massimo che era possibile liquidare era lo stesso avendo riguardo a entrambi gli scaglioni menzionati in ricorso; esso era pari a Euro 25.254,00 e risulta quindi superiore alla somma cui è stata condannata la società Eredi di B.G.. E’ sufficiente osservare, allora, che a norma del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”, ma ciò non significa che si delinei un vincolo alla determinazione secondo i detti valori, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. 11 dicembre 2017, n. 29606; Cass. 9 novembre 2017, n. 26608; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386).

4. – Il ricorso viene respinto.

5. – Segue, secondo soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA