Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25654 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25654 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro

tempore,

rappresentato

e

difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

ricorrente

contro
DI PANNI Alessandro (DPN LSN 600O2 G596Q), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Loreta Di Marco, elettivamente domiciliato in
Roma, via Dei Gracchi n. 91, presso lo studio dell’Avvocato
Leonardo Brasca;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 15/11/2013

per la revocazione della sentenza della Corte di
Cassazione 4 gennaio 2011, n. 147.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentiti

l’Avvocato

Tortora

Roberta

per

l’amministrazione ricorrente e l’Avvocato Giovanni Facilla
(per delega Di Marco);
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto

che, decidendo sul ricorso proposto da

Alessandro Di Panni avverso il decreto della Corte
d’appello di Napoli depositato il 9 giugno 2008 – decreto
che aveva rigettato la domanda del

Di

Panni di equa

riparazione per la violazione del termine ragionevole di un
giudizio amministrativo svoltosi dinnanzi al TAR per la
Campania – con sentenza n. 147 del 2011 la Corte di
cassazione accoglieva il ricorso nei limiti di cui in
motivazione e condannava il Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento, in favore del Di Panni, della somma
di euro 6.000,00, oltre agli interessi legali dalla data
della domanda e alle spese del doppio grado di giudizio;

Stefano Petitti;

che di questa sentenza il Ministero dell’economia e
delle finanze, con ricorso notificato il 7 settembre 2012,
ha chiesto la revocazione sulla base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso e ha a

Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, il Ministero
ricorrente si duole della sussistenza di un errore di fatto
nella sentenza indicata in epigrafe, errore consistente
nella mancata rilevazione, da parte della Corte di
Cassazione, della nullità della notificazione del ricorso,
effettuata dal Di Panni presso l’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Napoli e non presso l’Avvocatura generale
dello Stato;
che il ricorrente ha eccepito la inammissibilità del
ricorso per tardività;
che l’eccezione è infondata;
che, invero, la sentenza oggetto della domanda di
revocazione, è stata depositata il 1° dicembre 2011, e non
è stata notificata, mentre il ricorso per revocazione è
stato consegnato per la notifica il 27 settembre 2012, e
quindi entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod.
proc. civ., applicabile anche al ricorso per revocazione

sua volta proposto ricorso incidentale condizionato.

proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione
(Cass. n. 26261 del 2005);
che il termine applicabile nel caso di specie deve
essere identificato in quello di un anno, secondo la
formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ. prima delle

quanto il giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di
revocazione è iniziato prima del 4 luglio 2009, mentre la
riduzione del termine lungo a sei mesi è destinata ad
operare con riguardo ai giudizi iniziati in primo grado
dopo il 4 luglio 2009;
che il ricorso è peraltro inammissibile, non risultando
denunciato un errore di fatto;
che, in realtà, ciò che viene imputato alla sentenza
revocanda è un errore di diritto, consistente nell’avere
ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione
al Ministero dell’economia e delle finanze effettuata
presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non già,
come prescritto, all’Avvocatura generale dello Stato, nei
suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
che tale essendo il vizio denunciato, si verte,
all’evidenza, in una ipotesi diversa da quella della
tassativa previsione dell’art. 391-bis cod. proc. civ., che
consente di impugnare per revocazione le sentenze della
Corte di Cassazione soltanto se sono affette ”cla errore di

modificazioni apportate dalla legge n. 69 del 2009, in

fatto ai sensi dell’articolo 395 numero 4,” cod. proc.
civ.: errore che quindi deve essere insito non nella
valutazione di un evento sotto il profilo giuridico, ma
nella sua materiale percezione, in quanto la sua esistenza

rispettivamente, risultasse dagli atti o documenti della
causa “incontrastabilmente esclusa” o “positivamente
stabilita” [Cass., S.U. 30 dicembre 2004, n. 24170, con la
quale si è ritenuto, in tema di avviso di fissazione
dell’udienza di discussione, che «la revocazione della
sentenza (o ordinanza) di Cassazione è consentita per vizi
del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un
errore percettivo riguardante anche l’esame degli atti
dello stesso processo di cassazione (atti “interni”
direttamente esaminabili dalla Corte con propria autonoma
indagine di fatto – S.U. n. 3519 del 1992) ed è esclusa con specifico riferimento all’oggetto – quando si faccia
questione di interpretazione circa l’avvenuta rituale
notifica dell’avviso di udienza»)] (in tal senso, v. anche
Cass. n. 24 del 2006 e Cass. n. 13303 del 2006, che ha
dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione
esulando il motivo proposto – consistente nella valutazione
della idoneità o meno del timbro ai fini della
dimostrazione della consegna del ricorso per cassazione,
dichiarato inammissibile perché tardivo, all’ufficiale

sia stata affermata o negata, nonostante che,

-

giudiziario in una certa data ritenuta scarsamente
leggibile – dalle ipotesi di revocazione previste dall’art.
391-bis cod. proc. civ.);
che, analogamente, si è affermato che «l’unico mezzo di

cassazione è la revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e
395 n. 4 cod. proc. civ., ammissibile solo quando si
denunci che la sentenza è frutto di un errore fatto, da
intendere come affermazione o supposizione dell’esistenza o
inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in
modo indiscutibile, dagli atti o dai documenti di causa, e
a tale requisito non risponde, trattandosi sostanzialmente
della denuncia di un errore di diritto, la domanda di
revocazione della sentenza emessa a conclusione di giudizio
in cui l’avviso di udienza sia stato notificato presso la
cancelleria, e non all’avvocato domiciliatario, trasferito
altrove, quando risulti che questi non aveva comunicato in
cancelleria il mutamento di indirizzo dello studio, non
assumendo alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo,
che l’ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire in
qualsiasi modo» (Cass. n. 17593 del 2005);
che

si è ulteriormente precisato

l’errore

revocatorio si configura ove la decisione sia fondata
sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto
che la realtà processuale, quale documentata in atti,

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impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di

induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la
decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata
valutazione od interpretazione delle risultanze
processuali, essendo esclusa dall’area degli errori

sulla base di una valutazione (Cass. n. 14608 del 2007);
che deve anche ricordarsi che questa Corte ha affermato
il principio per cui «la tardiva proposizione del ricorso
per cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non
rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo
a giustificare la revocazione della pronuncia di
legittimità ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in
quanto non si tratta della errata percezione dell’esistenza
o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli
atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice
concreta rilevabilità ma dell’omessa valutazione di fatti
rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel
giudizio di revocazione» (Cass. n. 17110 del 2010);
che, ad avviso del Collegio, analoghe considerazioni
devono essere svolte nel caso di specie, in cui l’errore
revocatorio, come detto, sarebbe consistito nel non essersi
avveduta la Corte di cassazione della nullità della
notificazione del ricorso perché effettuata presso
l’Avvocatura distrettuale e non presso l’Avvocatura
generale dello Stato;

revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi

che, all’evidenza, ciò che viene in rilievo in questo
caso è non già la percezione di un fatto inesistente,
affermato come esistente, ma unicamente il mancato
apprezzamento in termini di nullità della notificazione del

che dunque, essendo denunciato un errore di giudizio,
il ricorso per revocazione deve essere dichiarato
inammissibile;
che tale conclusione comporta l’assorbimento del
ricorso incidentale proposto dal resistente per mero
scrupolo difensivo;
che, in applicazione del criterio della soccombenza, il
Ministero ricorrente deve essere condannato alla rifusione
delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale,
assorbito l’incidentale; condanna l’amministrazione
ricorrente al pagamento, in favore di Di Panni Alessandro,
delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
506,25 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi e
agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

ricorso;

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