Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25654 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3060-2015 proposto da:

SOCIETA’ IPM – INDUSTRIA PORTE MERIDIONALE SRL, nella persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio

dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 13462/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Crucitti Roberta;

udito l’Avvocato Chiara Todini (delega avvocato Livia Salvini)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I.P.M.-Industria Porte Meridionale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto (ed iscritto al n.r.g. 12956/2008), perchè volto a censurare esclusivamente una ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove quest’ultima era fondata anche su altra, autonoma ed idonea a sorreggerla.

In particolare, la ricorrente – premesso in fatto che oggetto di giudizio era l’avviso di recupero del credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, fondato su due diversi rilievi, ovvero la rideterminazione di parte del credito di imposta (pari ad euro 42.085,09) per la mancata inclusione nel modello CVS per l’anno 2002 degli ammortamenti relativi a beni già esistenti in azienda e l’avere indebitamente utilizzato in compensazione, con modello F24 parte di detto credito (pari ad euro 4.829,32)- deduce, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, che la Corte avrebbe erroneamente percepito il fatto che la sentenza impugnata fosse fondata su due autonome rationes decidendi, laddove, al contrario, dagli atti emergeva che le due motivazioni non erano concorrenti su un unico rilievo, ma attenevano ai due diversi rilievi sopra illustrati.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta resistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare.

E, quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

Alla luce di detti principi, il ricorso è inammissibile.

Ed invero, da un canto va osservato che il fatto sul quale sarebbe caduto, secondo la prospettazione difensiva, l’errore percettivo di questa Corte, ovvero che il secondo rilievo dell’avviso di recupero concernesse una minima franche del complessivo credito di imposta recuperato, non era di immediata, semplice e concreta rilevabilità e, soprattutto, non emergeva direttamente da atti del giudizio di cassazione ma ivi aveva trovato ingresso attraverso la mediazione degli scritti di parte.

Dall’altro va evidenziato che, come da atto la stessa sentenza oggetto di revocazione, la Corte è giunta alla conclusione della sussistenza di due distinte rationes decidendi, idonee a fondare autonomamente la decisione, attraverso l’esame della sentenza impugnata, il che costituisce tipica attività di valutazione e giudizio, come tale esclusa dall’ambito revocatorio.

Non vi è pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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