Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25654 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2956-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2724/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Campobasso, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da M.A., proveniente dal Pakistan.

Il racconto del richiedente è stato ritenuto non credibile dal Tribunale in ordine alle ragioni della sua fuga dal Pakistan segnatamente ascritte dal richiedente alla militanza nel partito (OMISSIS), che rivendicava l’indipendenza del (OMISSIS), alla partecipazione alla manifestazione dell'(OMISSIS) a seguito della quale era stato accusato di tradimento ed al timore di essere condannato per le violenze avvenute in tale occasione perchè il racconto era incoerente e contraddittorio, oltre che privo di attualità, in quanto riferito a fatti risalenti.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non ricorrendo i presupposti di legge.

Il Tribunale, quindi, a seguito della consultazione delle COI afferenti alla situazione socio/politica del Pakistan, ha escluso che in detta regione vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. cit., ex art. 14, lett. c).

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè non erano emerse condizioni soggettive di particolare vulnerabilità rilevanti ai sensi della normativa invocata.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente lamenta che l’esame delle domande non era avvenuto previa acquisizione e considerazione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente, anche nella zona di sua provenienza, il (OMISSIS), nell’assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto in capo alle autorità decidenti e che in casi analoghi l’Autorità giudiziaria aveva riconosciuto la protezione sussidiaria a cittadini pakistani.

3. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere valutato il Tribunale la situazione personale dell’odierno ricorrente e la documentazione prodotta in atti.

Il ricorrente si duole che, pur essendo stata ritenuta credibile la sua provenienza dalla zona del (OMISSIS), il Tribunale si era soffermato sulla regione del Punjab nel motivare il diniego della protezione sussidiaria, invece che sulla zona di provenienza.

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Va osservato che il ricorso non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c. giacchè le doglianze sono prospettate in maniera del tutto assertiva ed astratta e non si confrontano affatto con la motivazione e l’iter logico/giuridico seguito nella statuizione impugnata (Cass. n. 5001 del 2/3/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

Invero, il Tribunale, pur avendo escluso la credibilità del racconto del ricorrente, ha valutato la situazione politico/sociale del Pakistan e, sulla scorta della consultazione del report del Ministero degli Esteri del 2018, ha evidenziato che il (OMISSIS) non risulta incluso tra le zone più esposte a violenza terroristica, di guisa che appare evidente che le censure non colgono nel segno e la decisione appare in linea con il principio secondo il quale, ai fini della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), occorre pur sempre che il conflitto armato assuma connotazioni tali, in ragione del suo carattere indiscriminato, da determinare un pericolo per il richiedente a cagione del solo fatto che del suo rientro nel paese di origine (Cass. n. 18306 del 08/07/2019).

Di contro, deve rimarcarsi che entrambi i motivi risultano assolutamente non specifici, giacchè nessun precisazione è fornita circa i documenti che il ricorrente assume di avere depositato nella fase di merito e la loro concreta decisività, e volti a perseguire, inopinatamente, una rivalutazione del merito (Cass. n. 27503 del 30/10/2018).

Infine non possono assumere decisivo rilievo le pronunce giudiziarie favorevoli ad altri richiedenti, frutto della valutazione delle circostanze precipuamente accertate in detti giudizi.

5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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