Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25653 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25653 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

sentenza con
motivazione semplificata

ACQUAVIVA Antonio, ANDRISANI Pietro,

ANTEZZA Vincenzo,

ARDITO Vincenzo, BISCEGLIE Michele,

CANNITO Saverio,

CARLUCCI Giovanni, CEO Vito, CIUFFREDA

Pasquale, COLUCCI

Emanuele, COMMISSO Antonio, CONTINI

Beniamino, CUCARO

Luigi, CURZIO Antonio, D’ANGELO Carmine, DE BIASE Pietro,
DEMELIO Antonio, DI CECCA Francesco Paolo, DI DIO Nunzio,
DI PEDE Eustachio, DIAZENNA Antonio, DIBIASE Giacomo
Salvatore, FERRULLI Antonio, FIORE Antonio Vincenzo,
GALEOTA Francesco, GALEOTA Giuseppe, GUALTIERI Cosimo,
GUANCIALINO Francesco Paolo, IACOMINI Eustachio, LACETERA
Gaetano, LAURIERI Giovanni, LICCESE Giuseppe, LOMUTO
Francesco, LOPEDOTA Pietro, LOSPALLUTO Domenico, MAINO

Data pubblicazione: 15/11/2013

Michele Benedetto, MALVASI Giuseppe, MANCUSO Pino Serafino,
MARCHITELLI Donato, MARTINO Eustachio Vincenzo, MARTINO
Francesco, MARVULLI Donatangelo, MASTRONARDI Angelo
Raffaele, MAZZITELLI Ferdinando, MELE Domenico, MELFI

MONTEMURRO Francesco, NATALE Nunzio, quale erede di Natale
ROCCO,

NICOLETTI Saverio, NOVEMBRE Demetrio, NUZZI

Salvatore, OLIVIERI Daniele, OLIVIERI Nicola, PACE Armando,
PANZA Domenico, PAOLICELLI Emanuele, PASTORE Antonio,
RAGONE Mario, RAGONE Nicola, RONCA Michele, SABINO Giacomo,
SABINO Pasquale, SABINO Vincenzo, SACCO Eustachio, SALUZZI
Antonio, SANTOCHIRICO Giuseppe,

SARDONE Giuseppe Annibale,

SCARABAGGIO Albino, SCARANGELLA Antonio, SCARANGELLA
Saverio, SCARCIOLLA Francesco, SCHIAVINATO Eugenio, SCHIUMA
Giuseppe, STAFFIERI Emanuele, STAFFIERI Eustachio, TAFUNI
Vito, TAMBONE Maria Caterina, TATARANNI Agostino, TONINI
Paolo, VALLUZZI Francesco, VENEZIA Eustachio Stefano,
VIGGIANI Nicola, ZACCHEO Nicolò, ZIZZAMIA Giuseppe e, quali
eredi di Campanella Ambrogio, da TRITTO Rosa, CAMPANELLA
Michele, CAMPANELLA Annalisa e CAMPANELLA Giovanni,
elettivamente domiciliati in ROMA, Via Pompeo Trogo n. 42,
presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Picone,
rappresentati e difesi dall’Avvocato Orlando Mario Candiano
per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –

Giuseppe, MONTEMURRO Antonio, MONTEMURRO Cosimo Damiano,

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;

– intimato

Cassazione 27 dicembre 2011, n. 28856.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto

che, decidendo sul ricorso proposto dal

Ministero dell’economia e delle finanze avverso il decreto
della Corte d’appello di Bari depositato il 12 ottobre 2009
– decreto che, in accoglimento della domanda proposta da
ACQUAVIVA Antonio, ANDRISANI Pietro, ANTEZZA Vincenzo,
ARDITO Vincenzo, BISCEGLIE Michele, CANNITO Saverio,
CARLUCCI Giovanni, CASAMASSIMA Camillo, CE0 Vito, CIUFFREDA
Pasquale, COLUCCI Emanuele, COMMISSO Antonio, CONTINI
Beniamino, CORETTI Eustachio, CUCARO Luigi, CURZIO Antonio,
D’ANGELO Carmine, DE BIASE Pietro, DEMELIO Antonio, DI
CECCA Francesco Paolo, DI DIO Nunzio, DI PEDE Eustachio,
DIAZENNA Antonio, DIBIASE Giacomo Salvatore, FERRULLI
Antonio, FIORE Antonio Vincenzo, GALEOTA Francesco, GALEOTA

Per la revocazione della sentenza della Corte di.

Giuseppe, GUALTIERI Cosimo, GUANCIALINO Francesco Paolo,
IACOMINI Eustachio, LACETERA Gaetano, LAURIERI Giovanni,
LICCESE Giuseppe, LOMUTO Francesco, LOPEDOTA Pietro,
LOSPALLUTO Domenico, MAINO Michele Benedetto, MALVASI

MARTINO Eustachio Vincenzo, MARTINO Francesco, MARVULLI
Donatangelo, MASTRONARDI Angelo Raffaele, MAZZITELLI
Ferdinando, MELE Domenico, MELFI Giuseppe, MONTEMURRO
Antonio, MONTEMURRO Cosimo Damiano, MONTEMURRO Francesco,
NATALE Rocco, NICOLETTI Saverio, NOVEMBRE Demetrio, NUZZI
Salvatore, OLIVIERI Daniele, OLIVIRI Emanuele, OLIVIERI
Ignazio, OLIVIERI Nicola, PACE Armando, PANZA Domenico,
PAOLICELLI Emanuele, PASTORE Antonio, RAGONE Mario, RAGONE
Nicola, RONCA Michele, SABINO Giacomo, SABINO Giovanni,
SABINO Pasquale, SABINO Vincenzo, SACCO Eustachio, SALUZZI
Antonio, SANTOCHIRICO Giuseppe, SARDONE Giuseppe Annibale,
SCARABAGGIO Albino, SCARANGELLA Antonio, SCARANGELLA
Saverio, SCARCIOLLA Antonio, SCARCIOLLA Francesco,
SCHIAVINATO Eugenio, SCHIUMA Giuseppe, STAFFIERI Emanuele,
STAFFIERI Eustachio, TAFUNI Vito, TAMBONE Maria Caterina,
TATARANNI Agostino, TONINI Paolo, VALLUZZI Francesco,
VENEZIA Eustachio Stefano, VIGGIANI Nicola, ZACCHEO Nicolò,
ZIZZANIA Giuseppe, ZONNO Michele, nonché, quali eredi di
Campanella Ambrogio, da TRITTO Rosa, CAMPANELLA Michele,
CAMPANELLA Annalisa e CAMPANELLA Giovanni, aveva

Giuseppe, MANCUSO Pino Serafino, MARCHITELLI Donato,

riconosciuto la intervenuta violazione della ragionevole
durata del giudizio presupposto per anni sei e mesi sette
e aveva condannato il Ministero ricorrente al pagamento, in
favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro

euro per anno di ritardo – la Corte di cassazione, con
sentenza n. 28856 del 2011, accoglieva il secondo motivo
del ricorso e, per l’effetto, decidendo nel merito,
condannava il Ministero al pagamento, in favore di ciascuno
degli interessati nonché, cumulativamente, in favore degli
eredi di Campanella Giovanni, della somma di euro 5.840,00,
ritenendo che l’indennizzo avrebbe dovuto essere
determinato sulla base di 750,00 euro per i primi tre anni
di ritardo e di 1.000,00 euro per ciascuno dei successivi;
che avverso questa sentenza ACQUAVIVA Antonio,
ANDRISANI Pietro, ANTEZZA Vincenzo, ARDITO Vincenzo,
BISCEGLIE Michele, CANNITO Saverio, CARLUCCI Giovanni, CEO
Vito, CIUFFREDA Pasquale, COLUCCI Emanuele, COMMISSO
Antonio, CONTINI Beniamino, CUCARO Luigi, CURZIO Antonio,
D’ANGELO Carmine, DE BIASE Pietro, DEMELIO Antonio, DI
CECCA Francesco Paolo, DI DIO Nunzio, DI PEDE Eustachio,
DIAZENNA Antonio, DIBIASE Giacomo Salvatore, FERRULLI
Antonio, FIORE Antonio Vincenzo, GALEOTA Francesco, GALEOTA
Giuseppe, GUALTIERI Cosimo, GUANCIALINO Francesco Paolo,
IACOMINI Eustachio, LACETERA Gaetano, LAURIERI Giovanni,

7.900,00, determinata sulla base del criterio di 1.200,00

LICCESE Giuseppe, LOMUTO Francesco, LOPEDOTA Pietro,
LOSPALLUTO Domenico, MAINO Michele Benedetto, MALVASI
Giuseppe, MANCUSO Pino Serafino, MARCHITELLI Donato,
MARTINO Eustachio Vincenzo, MARTINO Francesco, MARVULLI

Ferdinando, MELE Domenico, MELFI Giuseppe, MONTEMURRO
Antonio, MONTEMURRO Cosimo Damiano, MONTEMURRO Francesco,
NATALE Nunzio, quale erede di Natale Rocco, NICOLETTI
Saverio, NOVEMBRE Demetrio, NUZZI Salvatore, OLIVIER’
Daniele, OLIVIER’ Nicola, PACE Armando, PANZA Domenico,
PAOLICELLI Emanuele, PASTORE Antonio, RAGONE Mario, RAGONE
Nicola, RONCA Michele, SABINO Giacomo, SABINO Pasquale,
SABINO Vincenzo, SACCO Eustachio, SALUZZI Antonio,
SANTOCHIRICO Giuseppe, SARDONE Giuseppe Annibale,
SCARABAGGIO Albino, SCARANGELLA Antonio, SCARANGELLA
Saverio, SCARCIOLLA Francesco, SCHIAVINATO Eugenio, SCHIUMA
Giuseppe, STAFFIERI Emanuele, STAFFIERI Eustachio, TAFUNI
Vito, TAMBONE Maria Caterina, TATARANNI Agostino, TONINI
Paolo, VALLUZZI Francesco, VENEZIA Eustachio Stefano,
VIGGIANI Nicola, ZACCHEO Nicolò, ZIZZAMIA Giuseppe e, quali
eredi di Campanella Ambrogio, da TRITTO Rosa, CAMPANELLA
Michele, CAMPANELLA Annalisa e CAMPANELLA Giovanni, hanno
proposto ricorso per revocazione, affidato ad un motivo;
che l’intimata amministrazione non ha svolto attività
difensiva.

6

Donatangelo, MASTRONARDI Angelo Raffaele, MAZZITELLI

Considerato

che il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo i ricorrenti deducono

cod. proc. civ. – che la Corte di cassazione avrebbe omesso
di pronunciare sulla eccezione a essi ricorrenti proposta
nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di
improcedibilità del ricorso dell’amministrazione per omesso
deposito della copia autentica del provvedimento impugnato;
che il ricorso è inammissibile;
che questa Corte, decidendo su ipotesi analoga alla
presente, ha infatti affermato il principio per cui «la
tardiva proposizione del ricorso per cassazione,
chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in
sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a
giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità
ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in quanto non
si tratta della errata percezione dell’esistenza o
inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti
con carattere di assoluta immediatezza e di semplice
concreta rilevabilità ma dell’omessa valutazione di fatti
rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel
giudizio di revocazione» (Cass. n. 17110 del 2010);

denunziando violazione degli artt. 115, 369 e 395, n. 4,

che anche nel presente caso, pur volendosi ammettere
che il ricorso del Ministero avrebbe potuto essere
imnprocedibile per il mancato deposito della copia
autentica del decreto impugnato, non si sarebbe tuttavia in

che nella sentenza revocanda non vi è alcun riferimento al
fatto, sicché non è dato ricostruire, al riguardo, l’iter
logico della pronuncia; il che rende evidente la
sussistenza di un vizio di motivazione, improponibile con
il procedimento di revocazione;
che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
che, non avendo l’amministrazione intimata svolto
attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a
provvedere sulle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

presenza di un’errata, ma di un’omessa percezione, atteso

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