Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25652 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25652 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 14/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso 29495-2010 proposto da:
ROSSI M_,DO, in qualità di ex rappresentante legale pro tempore della fallita Rossi
Orlando Sri, elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 DELLA GAN CIA N. 1, presso
lo studio dell’avvocato PALERMO BRUNO rappresentato e difeso dall’avvocato
MIELE RENATO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CIPRO DI MICCIONI ANDREA & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO
ROSSI ORLANDO SRL;
FALLIMENTO CIPRO DI MICCIONI ANDREA & C SAS IN LIQUIDAZIONE;

– intimati avverso la sentenza n. 4082/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA DEL
24/09/2010, depositata P11/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

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è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha concluso come da
relazione.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione

“Rossi Aldo, nella qualità di legale rappresentante della società rossi
Orlando S.r.l., impugna per cassazione, con unico motivo articolato, la
sentenza DELla code d’appello di Roma depositata 1 111 ottobre 2010
notificata il successivo 10 novembre, che ha respinto il reclamo proposto
avverso la sentenza del tribunale di Viterbo che aveva dichiarato il fallimento
della società da lui rappresentata.
Deduce carenza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi,
rappresentati essenzialmente dalla solvibilità della fallita.
Nessuno degli intimati ha svolto difesa.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio in quanto appare
inammissibile.
Il ricorrente lamenta, anzitutto, che la corte del merito si sarebbe
attenuta alle risultanze del bilancio 2007, in assenza di consulenza tecnica
d’ufficio sui documenti contabili richiesti dal tribunale, in sostanza tenendo
conto dei dati allegati dal solo creditori istante; non avrebbe considerato né
che pignoramento e vendita forzata hanno riguardato parte della merce in
magazzino, né che il credito dell’istante è interamente coperto da garanzia;
avrebbe attribuito rilievo al preliminare di vendita stipulato con un terzo
avente ad oggetto i beni immobili offerti in garanzia, facendo riferimento ad
una trascrizione che non è riferibile a tale contratto. Il vizio denunciato
investirebbe, infine, sia il non aver considerato la legittimità di tale ultima
operazione, risalente a sei anni prima del fallimento, sia l’affermazione della

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dell’art. 380-bis cod. proc. civile:

natura fittizia delle vendite; sia, infine, la previsione di incerto realizzo dei
crediti appostati in bilancio in euro 460.000.
A fronte della puntuale ricostruzione di tutte le vicende riferite nel
motivo operata dalla corte del merito che, con esaustiva motivazione, rende
conto del vaglio condotto sulla condizione insolvenza della fallita, le

spendendo argomenti assolutamente generici che investono, in sostanza, il
merito, sollecitandone il riesame, precluso in questa sede”.
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e
notificata al difensore, che non ha depositato memoria;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 15 Ottobre 2013

argomentazioni critiche esposte dal ricorrente ne ripropongono la lettura,

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