Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25651 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5246-2012 proposto da:

Z.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA

57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO ZOPPINI e

GIUSEPPE PIZZONIA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/22/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 07/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Z.N., commercialista, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2000, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado, favorevole al contribuente, rigettandone il ricorso introduttivo.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, nella specie, sussistesse il requisito dell’autonoma organizzazione avendo lo stesso contribuente dichiarato di avvalersi, in modo non occasionale di lavoro altrui, corrispondendo compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale, nonchè di un collaboratore/praticante per l’assistenza in alcune mansioni quotidiane.

La Commissione regionale rilevava, inoltre, che il professionista svolgeva l’attività contemporaneamente presso due studi il chè rendeva necessaria la disponibilità di collaboratori.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su due motivi. L’Agenzia delle Entrate non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo applicabile ratione temporis), si denuncia la sentenza impugnata di insufficiente e contraddittoria motivazione laddove il Giudice di appello non aveva spiegato le ragioni per cui, pur a fronte degli elementi fattuali di segno contrario offerti (tutti riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), aveva ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

3. Le censure sono fondate. Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16), nel comporre il contrasto giurisprudenziale successivamente formatosi, hanno ulteriormente specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

4. La sentenza impugnata, tra l’altro con motivazione insufficiente non avendo valutato gli elementi fattuali e decisivi (nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comma 1, offerti dal contribuente, si è discostata dai superiori principi.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affinchè proceda al riesame della vicenda processuale oltre a regolare le spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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