Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25651 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25092-2018 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA CHIANDOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 398/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIISTE,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Trieste, con la sentenza pubblicata il 25/7/2018 in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da B.O., proveniente dal Senegal. Questi ha proposto ricorso per cassazione il 27/8/2018 con tre mezzi, corroborato da memoria; nessuna difesa è stata svolta dal Ministero dell’Interno, pur a seguito della rinnovazione della notifica del ricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Collegio, in diverso avviso rispetto alla proposta formulata, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7,8,11 e 12, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e/o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico, criticando la ravvisata non verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal richiedente e lamentando che l’esame delle domande del richiedente non era avvenuto previa acquisizione e considerazione di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Senegal, nell’assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto in capo alle autorità decidenti.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 14 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e/o l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, con riferimento alla documentazione versata in atti dal ricorrente in merito alla situazione socio/politica del Senegal.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e/o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Questa doglianza è rivolta al mancato riconoscimento della protezione umanitaria: a dire del ricorrente non sarebbe stato valutato il suo inserimento nel mondo del lavoro in Italia, la circostanza che non aveva più beni nella sua terra di origine e il quadro di continua violazione dei diritti umani in Libia, ove era transitato, ed in Senegal.

3.1. I motivi sono tutti inammissibili.

3.2. Quanto al primo motivo, la doglianza concernente il giudizio di non credibilità del racconto è inammissibile perchè la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 27503 del 30/10/2018; Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso in esame, la Corte di appello facendo propria la motivazione adottata dal Tribunale, su cui il ricorrente non si sofferma affatto nei motivi come avrebbe dovuto per assolvere all’onere di specificità delle doglianze, ha rimarcato la scarsa credibilità del racconto dei richiedente in merito alle cause che lo avevano indotto a fuggire dal proprio Paese (il timore di venire ucciso perchè il padre a seguito di una raccolta abusiva di legname era stato ucciso ed a lui era stata prospettata la stessa sorte), senza che la censura individui alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.

In realtà il motivo appare inteso a promuovere una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito, nell’auspicio che una nuova interpretazione dei dati salienti della vicenda possa condurre ad un esito conclusivo del giudizio più favorevole, senza nemmeno puntualmente contestare quanto accertato in fatto dal giudice del merito.

A ciò va aggiunto che il ricorrente vanamente invoca l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente la protezione, desumibile dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, in particolare comma 5, del giacchè, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925 del 27/06/2018).

3.3. Anche il secondo motivo, concernente la protezione sussidiaria, è inammissibile.

Va confermato il principio secondo il quale “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.” (Cass. n. 18306 del 08/07/2019).

Orbene, la Corte territoriale ha accertato che la situazione del Senegal “compiutamente verificata attraverso l’esame delle informazioni internazionali, si presenta caratterizzata da una vita sociale e politica regolare, priva di elementi che giustifichino sia la protezione sussidiaria” (fol. 3) ed il ricorrente censura tale statuizione in termini generici, senza illustrare se e quando avesse tempestivamente allegato l’esistenza di un conflitto interno significativo, di fatto traducendo la doglianza nella richiesta di una impropria revisione del merito.

3.4. Anche il terzo motivo è inammissibile: la valutazione di non credibilità del racconto preclude il riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie, perchè è del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile – come da accertamento di merito -non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui aveva vissuto prima dell’allontanamento (Cass. n. 4455 del 23/2/2018, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto e non quella del suo Paese d’origine in termini generali ed astratti.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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