Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25650 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4451/2012 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

67, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CEFALONI, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/29/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di R.P., ragioniere, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2001 al 2004, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nel caso in esame, sussistessero i presupposti per la pretesa impositiva, in quanto la contribuente era inserita in uno studio associato.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso su tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria (primo motivo), insufficiente ovvero omessa (secondo motivo) e per violazione di legge (terzo motivo).

1.1.In particolare, secondo la prospettazione difensiva la Commissione regionale avrebbe: a) contraddittoriamente assimilato e giudicato analoga la fattispecie concreta in cui la ragioniera prestava la propria opera in favore del titolare dello studio professionale con quella del professionista facente parte di uno studio associato; b) omesso di valutare il fatto decisivo che la contribuente lavorava, in uno studio, per un altro professionista, c) violato il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, laddove la norma richiede che il soggetto passivo di imposta sia il titolare dell’organizzazione.

2. Le censure sono meritevoli di accoglimento. La Commissione Regionale laziale, accertato in fatto che la contribuente aveva dichiarato di fare parte in modo autonomo di uno studio, ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo alla luce di pronunce di questa Corte con le quali, in fattispecie analoghe, si è ritenuto che ove un professionista sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, tale fatto comporta vantaggi organizzativi ed incrementativi della ricchezza prodotta.

2.1. Premesso che, in fatto, è pacifico che la contribuente non sia formalmente contitolare di uno studio associato ma che svolga la sua attività, autonoma, all’interno di uno studio di diverso professionista, sulla res controversa sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Con particolare riferimento alla fattispecie, già in precedenza (cfr. ex multis Cass. n. 14878 del 16/07/2015), questa Corte aveva avuto modo di ribadire che: “in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie”.

3. Alla luce di detti principi, la sentenza impugnata appare incongrua e non sufficientemente motivata laddove non ha compiutamente esaminato e, consequenzialmente, congruamente motivato, l’effettiva natura dell’attività professionale svolta dalla contribuente all’interno dello studio di altro professionista e, soprattutto, il titolo in virtù del quale la stessa si è avvalsa dell”‘organizzazione” di tale studio.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affichè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi e fornendo congrua motivazione, oltre che al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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