Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25650 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25650 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 28705-2011 proposto da:
COMUNE DI SPERLONGA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLUCCI FRANCO giusta
procura specile a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SOLCESI SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 288, presso lo studio
dell’avvocato CARBONE BENEDETTO GIOVANNI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 19/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 23/11/2010,
depositata il 10/01/2011;

gAolA

1

Data pubblicazione: 14/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito l’Avvocato Carbone Benedetto Giovanni difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide la relazione.

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
“Con sentenza non definitiva n. 1023 del 2004, il tribunale di Latina
accoglieva la domanda proposta dalla SOLCESI S.r.l. contro il comune di
Sperlonga (in seguito, “comune”) per la risoluzione del contratto di appalto
stipulato inter partes in data 21 aprile 1990 ed avente ad oggetto la
costruzione di loculi ed ossari cimiteriali, a causa dell’inadempimento
dell’amministrazione committente per la disposta sospensione dei lavori
(volta a consentire la traslazione delle salme dei defunti che occupavano le
aree destinate alla costruzione degli altri corpi di fabbrica cimiteriali),
nonostante le diffide operate dalla società appaltatrice in data 24 maggio
1993 e 9 giugno 1994.
All’esito dell’ulteriore corso, l’adito tribunale, con sentenza definitiva n.
1380 del 2008, condannava il comune al pagamento della somma di euro
23.679,31 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo di risarcimento dei danni
subiti dalla SOLCESI S.r.l. per l’inadempimento dell’ente locale.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la società appaltatrice,
chiedendo la riforma parziale della sentenza del giudice di prime cure per le
seguenti ragioni: a) mancato riconoscimento dei danni per le improduttive
spese generali sostenute nel corso alla sospensione dei lavori; b)
riconoscimento del mancato utile solo nella misura del 10% sulla parte di
opera non eseguita; c) mancato riconoscimento degli ulteriori danni subiti per
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RITENUTO IN FATTO

il protratto vincolo della polizza fideiussoria sostenuto durante la medesima
sospensione.
Il comune si costituiva con comparsa depositata il 21 settembre 2009,
chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 gennaio 2011, in

sentenza del tribunale di Latina nella parte in cui, trascurando uno specifico
elemento di fatto (implicita manifestazione di volontà di non ritenere chiuso
l’appalto, insita nell’ordine di sospensione), non aveva ritenuto provato il
mantenimento dell’organizzazione del cantiere durante i periodi sospensione
dei lavori.
La corte territoriale, dunque, accoglieva le doglianze relative ai punti
suddetti a) e b) e condannava il comune al pagamento in favore
dell’appellante della somma di euro 224.462,71, oltre interessi compensativi.
Per la cassazione della sentenza della corte d’appello, il Comune
proponeva ricorso, con atto notificato in data 31 novembre 2011, sulla base di
due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava un vizio motivazionale
della sentenza impugnata, per avere la code territoriale basato il proprio
convincimento su una presunzkme contraddetta dalle note istruttorie
presentate dalla SOLCESI S.r.l. nel corso del primo grado di giudizio, laddove
quest’ultima avrebbe affermato di aver smobilitato il cantiere prima dell’ordine
di sospensione dei lavori.
Con la seconda doglianza, l’odierno ricorrente lamentava la violazione
delle regole che la legge processuale pone al giudice in ordine alla
formazione del suo convincimento, per la mancata ammissione della prova
testimoniale richiesta in primo grado ma ritenuta superflua dal tribunale di
Latina.
Resisteva con controricorso il comune.
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parziale accoglimento dell’impugnazione della SOLCESI S.r.I., emendava la

***

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, “prima facie”, infondato.
Invero, per quanto riguarda la prima doglianza, occorre ribadire quanto
già affermato da questa Corte in più occasioni, ovvero che “spetta al giudice
di merito valutare l’opportunità d; fare ricorso alle presunzioni semplici,

valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che,
ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; dovendosi
tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o
meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un
convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve far
emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,
restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento
indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo
(Cass., sez.3, 2 aprile 2009 n. 8023; Cass., sez. lavoro, 21 ottobre 2003 n.
15.737).
Nel caso di specie, non sembra che l’odierno ricorrente abbia
evidenziato alcuna illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio
della corte territoriale (vedi ricorso, pagina 15, ove si afferma, tra l’altro, che
“la semplice presunzione avrebbe dovuto portar a tutt’altra conclusione per la
particolarità alla fattispecie”, senza mai indicare gli specifici vizi da cui
sarebbe affetta la sentenza impugnata).
Sembra, in realtà, che la censura sia volta, più che altro, a sollecitare
una diversa ricostruzione dei fatti di causa, inammissibile in questa sede, non
potendo questa corte “procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso
l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (vedi, ex
plurimis, Cass., sez. lavoro, 6 marzo 2006 n. 4766).
In ordine al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si doleva
sostanzialmente della mancata ammissione della prova testimoniale (volta a
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individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e

dimostrare la smobilitazione dei cantieri) che era già stata richiesta in primo
grado e disattesa dal tribunale, occorre evidenziare che, dall’analisi degli atti
di causa, non risulta che il Comune abbia ripresentato, nel giudizio d’appello,
l’istanza di ammissione della prova de qua.
Da ciò consegue l’infondatezza della censura, in virtù della consolidata

22.687, ove si afferma che nel giud,’zio di appello, la parte appellata vittoriosa
in primo grado, non riproponendo ovviamente alcuna richiesta di riesame
della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la
volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie
richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato,
richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere
in modo inequivocabile di aver riproposto l’istanza di ammissione della
prova”).
Sussistono, dunque, le condizioni per la trattazione del ricorso in
camera di consiglio.”

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in
dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità
delle questioni svolte.

P.Q.M.
5

giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass., sez.2, 27 ottobre 2009 n.

- bichiar

1:rr1iT-ssibile1 il ricorso e condanna il ricorrente alla

rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.100,00, di cui €
7.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 1Ottobre 2013

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