Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2565 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6596-2015 proposto da:

MG ADVERTISING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo

studio dell’avvocato SABRINA MARIANI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2199/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARIANI che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’inammissibilità o rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La MG Advertising s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395, n. 4, della sentenza n. 2199 del 2014 depositata dalla Corte di cassazione il 31.01.2014, con la quale era accolto il ricorso per cassazione, proposto dalla Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 386/01/2009. Con la decisione ora impugnata questa Corte aveva cassato la sentenza del giudice d’appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di merito, aveva confermato l’atto impositivo, con cui l’Ufficio riprendeva a tassazione maggiore imponibile ai fini Irpeg, Irap ed Iva sul presupposto che talune fatture rimesse alla contribuente riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare la sentenza n. 2199/14 aveva ritenuto accertato che le prestazioni fatturate alla contribuente fossero state erogate da soggetto diverso da chi aveva emesso le fatture e percepito l’IVA in rivalsa. Conseguentemente aveva ritenuto indetraibile l’IVA ed indeducibile, quale costo, il corrispettivo versato ed esposto nelle fatture. Con specifico riguardo ai suddetti costi la sentenza n. 2199 del 2014 – dopo la testuale trascrizione della L. n. 537 del 1993, art. 14,comma 4 bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1 (“Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.”) – la loro indeducibilità era spiegata con l’assunto secondo il quale vi era implicitamente prova che il pubblico ministero avesse esercitato l’azione penale “come desumibile dalle deposizioni di terzi rese in sede penale”; argomento sulla cui base la Corte afferma: “non sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, fatto salvo, qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione dei costi e dei relativi interessi.”

Avverso tale statuizione è rivolta l’impugnazione per revocazione. Secondo la società la statuizione della Corte sarebbe affetta da vizio revocatorio per l’erronea percezione della sorte del giudizio penale, cui si fa riferimento nella sentenza gravata, esitato nell’assoluzione dell’amministratore p.t. della società, sig.ra M.A.M.; assoluzione dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 25640/05, depositata il 6/12/05 e divenuta irrevocabile, prodotta nel giudizio di secondo grado il 12.2.09 e nel fascicolo del controricorso depositato il 23.12.10 presso la Corte di cassazione. Dunque, argomenta la ricorrente per revocazione, la statuizione di conferma della ripresa fiscale relativa alla indeducibilità dei costi di cui alle fatture in contestazione non sarebbe stata adottata dalla Corte di cassazione se quest’ultima avesse percepito il fatto – risultante dagli atti – dell’intervenuta assoluzione penale dell’amministratrice della società contribuente.

L’agenzia delle Entrate si è costituita deducendo l’inammissibilità del ricorso: a) per difetto di autosufficienza (per mancata trascrizione della sentenza penale); b) per difetto di decisività del fatto storico non percepito, vale a dire la pronuncia della sentenza penale di assoluzione (in ragione dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale); c) per difetto di interesse alla revocazione (potendo la società ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato).

Con ordinanza depositata il 26.01.2016 il Collegio della Sesta-Quinta Sez. Civ., superate le eccezioni preliminari sollevate dall’Ufficio riteneva ammissibile il ricorso disponendo per l’effetto la sua rimessione in p.u. alla Sez. 5 Civ. tabellarmente competente. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2017 il Collegio disponeva l’acquisizione del fascicolo di merito della Commissione Regionale Tributaria, rinviando a nuovo ruolo. Acquisto il fascicolo, era fissata la nuova udienza pubblica. All’udienza del 12.12.2018, dopo la discussione le parti ed il P.G. concludevano. La causa era dunque riservata per la decisione.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

Devono innanzitutto ribadirsi le ragioni, già espresse dal Collegio della Sesta-Quinta Sez. Civ. in merito alle eccezioni preliminari sollevate dal controricorrente con riguardo alla inammissibilità del ricorso, che vanno tutte rigettate. Non trova infatti accoglimento la dedotta carenza di autosufficienza del ricorso, per mancata trascrizione della sentenza del tribunale penale di Roma n. 25640/05, perchè tale sentenza costituisce essa stessa il “fatto” che ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, viene supposto inesistente ancorchè la sua verità sia positivamente stabilita; tale sentenza anzi deve formare l’oggetto di esame della Corte in sede di revocazione, sicchè non era necessario riportarla nel corpo del ricorso per revocazione. Va rigettata la seconda eccezione perchè il richiamo al principio dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale è errato, poichè è espressamente previsto dalla legge la relazione tra sentenza penale di assoluzione ed effetti di tale esito sulla deducibilità o meno dei costi sostenuti per beni o prestazioni di servizio “direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale”, ferma la competenza del giudice tributario ad accertare la concreta ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge tributaria per riconoscimento della deducibilità. Neppure trova fondamento infine la terza eccezione, essendo palese che la prospettata possibilità di evitare il versamento delle imposte rappresenta un interesse non superabile, e comunque ontologicamente “altro”, dalla prospettiva di ottenere comunque il rimborso delle corrispondenti somme dalla Amministrazione.

Nel merito il ricorso per revocazione è fondato. La sentenza n. 2199 del 2014, dopo aver riconosciuto la sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, riporta il testo della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, che prevede come “Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.”, e successivamente riporta il contenuto del cit. art. 8, comma 3, il quale specifica che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l’applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.”. A questo punto, a fronte della richiesta avanzata dalla società contribuente di determinare l’imponibile ai fini delle imposte dirette quanto meno sottraendo i costi sostenuti per l’acquisto dei beni e servizi, la sentenza impugnata la rigetta sull’assunto che “Nella fattispecie vi è, implicitamente, prova, che il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, come desumibile dalle deposizioni di terzi rese in sede panale. Quindi, non sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, fatto salvo, qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione dei costi e dei relativi interessi.”.

Ebbene la decisione è senz’altro dovuta ad un errore percettivo.

In riferimento al giudizio di revocazione, si sostiene che la norma circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato. Si è anche affermato che l’errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., Sez. L., sent. n. 844 del 2009). Deve avere inoltre i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo. Deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del “fatto”, che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr., tra le tante, Sez. U, nn. 13181/2013; 2008/26022; nonchè Cass., n. 22569/2013).

Nel caso di specie con evidenza la decisione è stata fondata sull’erronea percezione degli atti allegati al giudizio, ed in particolare sulla circostanza che, se pur vero che vi fosse prova dell’esercizio della azione penale da parte del pubblico ministero, vi era già prova, a mezzo della documentazione già allegata dalla società sin dal giudizio d’appello e poi allegata nel giudizio di cassazione, che il conseguente processo si era concluso con sentenza del giudice penale, pronunciata dal Tribunale penale e passata in giudicato, di assoluzione della amministratrice della società. Dunque al momento della decisione sussistevano tutti i presupposti astratti per il riconoscimento della detraibilità dei suddetti costi ai fini delle imposte dirette.

Il ricorso per revocazione trova dunque accoglimento e la sentenza impugnata va revocata.

Passando a questo punto alla fase rescissoria, questo Collegio, sulla base degli elementi acquisiti e delle difese delle parti, osserva che i primi quattro motivi di ricorso della Agenzia, che possono essere trattati congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

Con essi l’Ufficio finanziario si doleva: A) della insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al riscontro della regolare emissione e del regolare pagamento di fatture, senza tener conto del consolidato orientamento di questa Corte, che nega a tale dato qualsiasi valore decisivo e fini del giudizio, nonchè con riferimento alla pretesa inidoneità degli elementi forniti dall’Ufficio al fine dell’insorgenza del sospetto di non veridicità delle fatture stesse (primo motivo); B) della violazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109), del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, della Direttiva CEE del 17/5/1977 n. 77/388/CE, art. 17 e della Direttiva CEE del 28/11/2006 n. 2006/112/CE, art. 167, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ignorato che costituisce onere dell’Amministrazione fornire attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate e, viceversa, onere del contribuente dimostrare la fonte legittima delle detrazioni operate e l’adozione delle misure idonee ad assicurarsi l’esclusione delle proprie operazioni da contesti frodatori (secondo motivo); C) della violazione degli art. 654 c.p.p., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109), del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, della Direttiva CEE del 17/5/1977 n. 77/388/CE art. 17, della Direttiva CEE del 28/11/2006, n. 2006/112/CE, art. 167, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente la Commissione Regionale aveva annullato l’avviso di accertamento alla luce delle dichiarazioni rese – nel corso del collegato giudizio penale e semplicemente richiamate nè trascritte – da parte di uno dei militari verbalizzanti, omettendo di effettuarne un’autonoma valutazione (terzo motivo); D) della violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109), del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54, della Direttiva CEE del 17/5/1977, n. 77/388/CE, art. 17 e della Direttiva CEE del 28/11/2006, n. 2006/112/CE, art. 167, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente i giudici di appello avevano annullato l’atto impositivo sulla base di dichiarazioni rese -semplicemente richiamate nè trascritte almeno nelle parti essenziali – nel corso del collegato giudizio penale, da parte di uno dei militari verbalizzanti, senza considerare che le stesse contrastavano con quanto attestato dal medesimo verbalizzante nel p.v.c. (quarto motivo).

Va premesso che ove l’Amministrazione ritenga la fattura relativa ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, non può limitarsi a una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, ma è onerata della allegazione di elementi, anche indiziari, su cui fondare la contestazione dell’inesistenza o della diversa e minore entità dell’operazione rappresentata nel documento fiscale. Solo quando l’Amministrazione abbia fornito sufficienti elementi per sostenere la sua prospettazione, l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza e consistenza di tali operazioni si sposta sul contribuente (Cass., sent. n. 8247/2008; n. 21953/2007; n. 1727/2007). Nel caso di specie dai p.v.c. della G.d.F., riprodotti nel ricorso, si evidenzia un giudizio di inattendibilità complessiva delle fatture, desunta dalla circostanza che le società fornitrici dei servizi non avevano una struttura idonea alla loro esecuzione in favore della MG Advertising (mancanza di beni, automezzi e attrezzature). Ciò era sufficiente a ribaltare l’onere della prova sul contribuente (cfr. Cass., ord. n. 27546/2009).

Quanto agli oneri gravanti sul contribuente, esclusa la sufficienza della fattura per gli indizi allegati dall’Ufficio, per evitare il riconoscimento giuridico della inesistenza dell’operazione, questi ha l’onere di dimostrare la effettività del contratto (ad es. cfr. Cass., sent. 21949/2010). Sul punto anzi questa Corte ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui in ipotesi di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente, risolventesi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’Iva in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perchè sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce, di per sè, idoneo elemento sintomatico dell’assenza di “buona fede” del contribuente, poichè l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario o committente) induce ragionevolmente ad escluderne l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’Iva a soggetto non legittimato alla rivalsa, nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta; con l’effetto che in tal caso sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione non era il fatturante, ma altri, sicchè, ove non offerta la suddetta prova, dovrà negarsi il diritto alla detrazione dell’Iva versata (Cass., sent. 6229/2013).

Ciò chiarito, nel caso di specie la considerazione che la società MG Advertising abbia in concessione oltre 1500 impianti di affissione nel Comune di Roma ed abbia alle proprie dipendenze solamente due segretarie – ciò che a suo dire giustifica il ricorso alle prestazioni di soggetti esterni all’azienda con conseguenti relativi costi -, non è risolutiva con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, quando, come nello specifico, siano state evidenziate carenze strutturali ed organizzative del soggetto che ha formalmente fatturato le prestazioni di servizi offerti alla odierna contribuente. In tal caso vige il consolidato principio, affermato da questa Corte, secondo cui spetta all’Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l’Iva pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio (cd. operazioni soggettivamente inesistenti), provare che il contribuente al momento in cui acquistò il bene od il servizio sapesse o potesse sapere con l’uso dell’ordinaria diligenza che il soggetto formalmente cedente con l’emissione della relativa fattura aveva evaso l’imposta o compiuto una frode. La relativa prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, dimostrando che, al momento in cui pagò l’imposta che successivamente intese portare in detrazione, il contribuente disponeva di elementi tali da porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, come ad es. l’acquisizione delle risultanze di fatto relative al ruolo di “cartiera” del cedente, incombendo a questo punto sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria (cfr. Cass., sent. n. 25778/2014; 23560/2012).

Ebbene, a fronte dei riscontri sulla inadeguatezza strumentale della società emittente le fatture relative ai servizi resi in favore della odierna contribuente, come evidenziati nel p.v.c., la motivazione della Commissione Regionale appare insufficiente ed apodittica quando assume che “le affermazioni dell’Ufficio a proposito delle società che hanno eseguito i servizi (mancanza di beni, automezzi o attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività) non possono autonomamente condurre a definire che le operazioni realizzate dalla MG Advertising siano fittizie, giacchè un comportamento fiscalmente scorretto di un soggetto non può riflettersi su colui che, quale acquirente finale, inconsapevolmente, ha avuto contatti commerciali con l’autore dell’illecito.”. La motivazione è affetta da vizi motivazionali, per i salti logici in essa presenti attese le incontestate evidenze fattuali, desumibili dai pacifici accertamenti in sede di verifica, nonchè da errores in iudicando, per il malgoverno dei principi giuridici che presidiano la prova presuntiva ed il suo onere di distribuzione. Omette in particolare di considerare che nella fattispecie la prestazione non è stata effettivamente eseguita dal fatturante, essendo questo privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione medesima, ciò che costituiva di per sè elemento idoneamente sintomatico dell’assenza di “buona fede” del contribuente, poichè l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario o committente) induceva ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole del contribuente in merito all’avvenuto versamento dell’iva a soggetto non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta. Era dunque il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione non era il fatturante, ma altri. E di certo la deposizione resa dal Maresciallo della G.d.F. M.B. nel giudizio penale non è idonea ad inficiare tale rilievo, perchè questi si è limitato ad affermare che “l’accesso presso le società concessionarie di pubblicità era finalizzato unicamente ad accertare se le fatture emesse dalla Coras fossero state o meno registrate nelle rispettive contabilità e non anche ad ottenere ulteriori elementi di riscontro alla ritenuta inesistenza delle operazioni commerciali: essendo tale inesistenza già stata adeguatamente comprovata – nell’ottica degli operanti – da quanto emerso dalla attività di indagine svolta sulla Coras.”.

In conclusione i motivi vanno accolti e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che in altra composizione dovrà decidere, riesaminando gli elementi a disposizione, alla luce dei principi affermati con la presente decisione. In sede di rinvio inoltre, il giudice dovrà tener conto della disciplina introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 3, che ha modificato la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, ai fini del riconoscimento della detraibilità dall’imponibile dei costi di acquisto di beni o servizi, ancorchè relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti. Ciò, secondo normativa, limitatamente alla imposte dirette e non all’iva.

E’ fondato infine anche il quinto motivo, con il quale l’Amministrazione si doleva della violazione del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109), del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente sostenuto il giudice d’appello la deducibilità dei costi per l’acquisto del carburante e detratto la relativa iva sulla base di fatture emesse da società petrolifera rappresentative dell’acquisto di buoni benzina.

La possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (Cass., sent. n. 26539/2008). Infatti ai fini della deducibilità dei costi connessi all’acquisto di carburanti e gasolio, il presupposto per la deduzione di tali componenti negativi del reddito è ancorato, dal D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, alla predisposizione da parte del contribuente di apposite “schede”, nelle quali annotare gli acquisiti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Ebbene nel caso di specie non risulta provato che dette “schede carburanti” fossero state istituite dalla M.G. Advertising per i rifornimenti di carburanti e gasolio effettuati per i veicoli adoperati dalla società nell’esercizio della sua attività. Ad avviso del giudice d’appello siffatta omissione non comportava, nel caso concreto, la conseguenza dell’indeducibilità dei relativi costi, avendo la società “acquistato direttamente dall’Agip i buoni benzina, per cui aveva ricevuto le prescritte fatture di acquisto, regolarmente contabilizzate.”. Tale rilievo è errato alla luce della giurisprudenza citata ed ormai consolidata (cfr. Cass., sent. n. 6606/2013; n. 24930/2011), essendo indeducibili i costi per gli acquisti di carburante e gasolio per i mezzi di cantiere, in difetto di annotazione di tali spese nelle prescritte “schede carburante” non istituite per essi dal contribuente.

Anche sotto questo profilo la sentenza va cassata e il giudizio rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che in diversa composizione deciderà tenendo conto del principio affermato.

In conclusione il ricorso per revocazione va accolto e la sentenza impugnata n. 2199/2014 va revocata. Va accolto il ricorso della Agenzia avverso la sentenza n. 386/01/2009 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che per l’effetto va cassata con rinvio alla medesima Commissione, la quale, in altra composizione, dovrà decidere tenendo conto dei principi somministrati nella presente sentenza, relativamente alla fase rescissoria, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e per l’effetto revoca la sentenza n. 2199/2014 pronunciata da questa Corte; accoglie il ricorso della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 386/01/2009, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che in altra composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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