Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2565 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 05/03/2019, dep. 04/02/2020), n.2565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Ulpiano

29, presso l’avv. Fabrizio Brochiero Magrone (p.e.c.

fabriziobrachieromagrone.ordineavvocatiroma.org fax n. 06/3714677)

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv.

Stefano Caroli (fax n. 0541/691500; p.e.c.

stefano.caroli.ordineavvocatirimini.it);

– ricorrente –

Nei confronti di:

G.N.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in

calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo Caracciolo (che indica per

eventuali comunicazioni relative al procedimento il fax n.

081/7147285 e la p.e.c.

vicenzocaracciolo.avvocatinapoli.legalmail.it);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 930/2017 della Corte di appello di Bologna

emesso il 3 febbraio 2017 e depositato il 17 febbraio 2017 R.G. n.

548/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Giudice tutelare di Rimini, con decreto del 29 giugno 2016, ha respinto la domanda di apertura di amministrazione di sostegno proposta da G.M. nei confronti del padre G.N.A. che ha contrastato l’istanza. Il G.T. ha rilevato, in particolare, come nel ricorso, presentato dalla G., non sia stata prospettata alcuna patologia fisica o psichica del genitore, idonea a incidere sulla capacità di autodeterminazione e ha osservato che anche nel corso dell’esame egli non ha dimostrato l’esistenza di patologie in grado di scemarne la capacità di intendere e volere. Il Giudice tutelare ha ritenuto di attribuire il ricorso all’interno del conflitto familiare collegato al patrimonio del G. e al suo nuovo rapporto coniugale ravvisando pertanto i presupposti per una condanna della ricorrente al pagamento della somma di 3.170 Euro (pari alle spese legali) in favore del padre, ex art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto l’iniziativa giudiziaria assunta sarebbe contraria alle finalità della procedura di cui all’art. 404 c.c. di tutela della persona e delle sue difficoltà personali e mossa dalla precisa scelta di dare comunque corso alla domanda in spregio ai diritti della persona del padre e con esito sfavorevole già evidente a cominciare dalla stessa proposizione del ricorso, sprovvisto di ogni adeguato riscontro documentale.

2. G.M. ha proposto reclamo dolendosi della mancata ammissione di consulenza tecnica diretta alla capacità di intendere e di volere del padre e contestando la condanna ex art. 96 c.p.c. vertendosi in materia di volontaria giurisdizione.

3. G.N.A. si è costituito e ha chiesto il rigetto del reclamo.

4. La Corte di appello di Bologna, con decreto n. 930/2017, ha respinto il reclamo della G. rilevando che la reclamante “non ha allegato alcun documento sanitario idoneo a corroborare, sul piano tecnico-scientifico, l’esistenza di una infermità del genitore suscettibile di renderlo incapace di provvedere ai propri interessi” mentre “al contrario è stato prodotto, ex adverso, certificato medico di tenore opposto attestante la pienezza delle facoltà cognitive e volitive dell’amministrando”. ” Gli stessi fatti descritti nel ricorso introduttivo erano inidonei – secondo la Corte bolognese – a descrivere l’esistenza di una infermità del genitore rilevante ai fini dell’apertura della tutela, risolvendosi essi nella descrizione di intemperanze caratteriali del genitore e nel timore che la nuova relazione coniugale lo inducesse a scelte sbagliate (dal punto di vista dell’istante) in ordine alla gestione del suo patrimonio”. “Appare dirimente, in ogni caso, – secondo la Corte distrettuale – l’esame dell’amministrando che ha consentito al primo giudice, motivatamente, di rigettare il ricorso senza alcuna necessità di approfondimenti istruttori”. Quanto alla seconda doglianza della sig.ra G.M. la Corte di appello ha ritenuto che la sua iniziativa giudiziaria “si è rivelata non solo priva di adeguato supporto documentale ma anche ispirata a risultati incompatibili con le finalità proprie della procedura in oggetto e nella sostanza del tutto defatigatoria per il genitore, che si è visto costretto a resistere all’iniziativa per conseguire quanto pacificamente in suo diritto”. Per analoghe ragioni la Corte di appello ha posto a carico le spese del grado e l’ha condannata al pagamento di altra somma ex art. 96 c.p.c., comma 3, determinata in via equitativa in misura pari alle spese liquidate in 6.600 Euro.

5. G.M. ricorre per cassazione con due motivi con i quali deduce: a) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 404 e 407 c.c. per non avere i giudici a quibus fatto buon governo delle regole procedurali stabilite dall’art. 407 c.c. al fine di accertare la effettiva capacità del beneficiando di attendere ai propri interessi – Omesso espletamento di C.T.U. medico-legale – Erronea ricostruzione dello stato clinico del padre avvenuta unicamente in base all’esame svolto dal G.O.T. e a un certificato medico prodotto ex adverso; b) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 91 e 96 c.p.c. – Erroneità della pronuncia in punto di condanna alle spese vertendosi in tema di volontaria giurisdizione, materia priva di carattere contenzioso.

6. Propone controricorso il sig. G.N. A..

7. Il relatore nominato ha formulato ex art. 380 bis c.p.c. proposta di trattazione della controversia in camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile della Corte di Cassazione per inammissibilità del ricorso (il cui primo motivo consiste in censure relative alla valutazione di merito del provvedimento impugnato mentre il secondo motivo è manifestamente infondato secondo la giurisprudenza di legittimità, Cass. 20878/2010).

8. E’ stata quindi fissata adunanza per la discussione in camera di consiglio del ricorso per il giorno 5 marzo 2019.

9. Ha depositato memoria difensiva G.M. con la quale rileva che l’erroneo convincimento dei giudici del merito fuorviato da uno svolgimento anomalo dell’istruttoria è ormai definitivamente smentito dagli esiti delle indagini preliminari nel procedimento a carico della moglie del sig. G.N.A. per i reati di cui artt. 643 e 572 c.p. nel corso del quale sono state espletate due indagini peritali da cui emerge che il sig. G., persona offesa dai predetti reati, versa in stato di infermità o deficienza psichica rilevante ai fini di cui all’art. 643 c.p. tale da essere soggetto a circonvenzione da parte di terzi e che il sig. G. ha compiuto atti pregiudizievoli per il proprio patrimonio con danni attuali per circa Euro 224.800 e danni potenziali per ulteriori 334.000 Euro. Ha allegato alla memoria copia dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari e delle relazioni peritali cui ha fatto riferimento nella memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

E’ opportuno che il ricorso sia discusso nella pubblica udienza della prima sezione ai fini di una necessaria valutazione della ammissibilità e rilevanza della documentazione prodotta dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza della prima sezione civile. Dispone omettersi l’indicazione dei nominativi e degli elementi identificativi delle parti in caso di pubblicazione o diffusione del presente provvedimento, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 5 marzo 2019, riconvocata, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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