Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2565 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17039/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 7/06/07, depositata il 22/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 22/6/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dell’impugnazione formulata dal contribuente sig. S.G. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 1998 al 2001, in qualità di avvocato.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo appare fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto; il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (v. Cass., Sez. Un., 5/6/2008, n. 14828).

Si è d’altro canto, proprio con riferimento all’IRAP, precisato che L. n. 289 del 2002, ex art. 9, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio operante anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (v. Cass., 24/6/2008, n. 17142; Cass., 3/12/2007, n. 25239).

Quanto in particolare al profilo della tardività dell’eccezione processuale riguardante l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7, si è d’altro canto posto in rilievo che le questioni relative all’applicazione del condono, pur non risolvendosi interamente nei problemi processuali, partecipano anche di tale natura e sono, perciò, rilevabili d’ufficio, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere (v. Cass., 24/6/2008, n. 17142).

Si è al riguardo altresì sottolineato che l’operare officioso concerne sia le liti relative all’accertamento dell’obbligazione tributaria sia le liti relative ad istanze di rimborso, in entrambi i tipi di giudizi esso connettendosi ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall’elisione della pretesa impositiva, realizzata in virtù dell’adesione al condono (v. Cass., 3/12/2007, n. 25239).

Erroneamente il giudice dell’appello ha pertanto nell’impugnata sentenza ritenuto inammissibile l’eccezione concernente la definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9, in quanto non… proposta nel giudizio di primo grado.

L’accoglimento del 1^ motivo di ricorso comporterà l’assorbimento del 2 motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1”.

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori della parte costituita;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini ivi indicati;

considerato che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa ex art. 384 c.p.c., comma 2.

ritenuto che le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di merito, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbito il 2^. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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