Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25649 del 22/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25649
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14417-2020 proposto da:
O.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO SASSI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE DI (OMISSIS), PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO;
– intimati –
avverso il decreto n. cronol. 293/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 06/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA.
SCALIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. O.O., cittadino della Nigeria, ricorre con quattro motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.
2. Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di appartenere alla comunità “(OMISSIS)” e di essere fuggito dal proprio Paese, lasciandovi moglie e figli, a causa delle minacce ricevute, quanto ad un terreno da anni coltivato da tutti i membri del proprio villaggio, dai componenti della diversa comunità degli “(OMISSIS)” che avevano tentato più volte di spodestare i primi tanto da provocare nel 2015 scontri armati in cui veniva ucciso uno dei fratelli del ricorrente, il quale, sentendosi in pericolo, si determinava a fuggire in Italia.
3. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per il mancato adempimento dell’onere istruttorio da parte del giudice del merito e denuncia, altresì, motivazione apparente.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione non richiamando, se non per formule stereotipate, alcuna fonte internazionale sulla situazione politico sociale della Nigeria.
5. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1-bis, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione vigente in Nigeria; omessa istruttoria e mancanza di motivazione.
6. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria.
7. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. a), lamentando l’adottata revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito in seguito all’apprezzata manifesta infondatezza, da parte dei giudici di merito, della domanda.
8. Il primo motivo è fondato in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per le ragioni di seguito indicate.
Nella specie non si tratta, per vero, di non avere il Tribunale citato le fonti dalle quale desume il proprio convincimento in relazione ad un pericolo derivante da una situazione di violenza indiscriminata, ma si tratta, invece e proprio, di avere omesso l’accertamento, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Nella adottata motivazione, assolutamente stringata nel suo sviluppo ed ai limiti della inesistenza, il Tribunale non dice che il ricorrente non ha allegato una situazione di violenza derivante da conflitto interno o internazionale, ma si limita ad affermare che, in caso di rientro egli non è esposto a tale pericolo, non essendo la Nigeria interessata da conflitti, adottando sul punto la locuzione: “cfr. fonti indicate nel provvedimento impugnato” (p. 2 decreto).
Il primo motivo è pertanto fondato ed in accoglimento dello stesso ed assorbiti gli altri, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021